CSV INFORMA | venerdì 10 febbraio 2012 03:36

CSV INFORMA | mercoledì 28 luglio 2010, 18:00

Intervento di un legale, tramite Groppo del CSV, sui volontari in Protezione Civile

Groppo interviene sulla nota del Prefetto di Cuneo riguardante l'utilizzo dei volontari della Protezione civile

Giorgio Groppo

Giorgio Groppo interviene sull'utilizzo dei volontari in Protezione Civile.

A seguito delle affermazioni non corrette diffuse anche a mezzo stampa, mi pregio trasmettervi in allegato il parere dell'avvocato Cinzia Alesiani dal quale si evince che il costituire Organizzazioni di Volontariato 'fiancheggiatrici' dei Gruppi Comunali non risolve il problema dell'utilizzo di mezzi, attrezzature e simboli propri della Protezione Civile già in uso degli stessi Gruppi Comunali. Di seguito il parere dell’avvocato.

“Al riguardo è utile ricordare quali siano, secondo la Corte Costituzionale e la giurisprudenza amministrativa, i presupposti di legittimità e le finalità della legislazione c.d. “emergenziale”. La Corte Costituzionale ha ricordato che, con la legge 24/02/1992 n. 225, il legislatore statale “ha rinunciato a un modello centralizzato per un’organizzazione diffusa a carattere policentrico”.

In tale prospettiva le competenze e le relative responsabilità sono state ripartite tra i diversi livelli istituzionali di governo in relazione alle tipologie di eventi che possono venire in rilievo. Gli eventi in questione vengono così classificati: eventi naturali o connessi con l’attività dell’uomo da fronteggiare mediante interventi attuabili dagli enti e dalle amministrazioni in via ordinaria, eventi naturali o connessi con l’attività dell’uomo che impongono l’intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria, e calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità o estensione, richiedano mezzi e poteri straordinari.

Il medesimo modello organizzativo è stato riconfermato con la successiva legislazione: il Dpr datato 08/02/2001 n. 194 ovvero il “regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile”, e la legge della regione Piemonte del 14/04/2003 n. 7 cioè le “disposizioni in materia di protezione civile”. Ciò premesso, le attività predisposte per fronteggiare gli eventi di emergenza sono attuate a livello comunale, a livello intercomunale da consorzi e associazioni tra comuni, dalle città metropolitane, dalle comunità collinari e dalle comunità montane. A livello provinciale sono attuate da ogni singola provincia coinvolta, a livello regionale quando risultano coinvolte due o più provincie, infine a livello statale esclusivamente per gli interventi straordinari e le calamità naturali, tramite le Prefetture competenti e il Dipartimento della Protezione Civile.

Ma quando un evento può considerarsi calamitoso? La giurisprudenza amministrativa ritiene che la deliberazione dello stato di emergenza, preveda una situazione di fatto da cui derivi un pericolo in atto o possa derivare un pericolo all’integrità delle persone ovvero ai beni, agli insediamenti e all’ambiente, oltre che nell’impossibilità di poter fronteggiare la situazione. Per esempio per una situazione di traffico in una grande città del nord d’Italia, si è affermato che la congestione di una metropoli può essere presupposto per dichiarare lo stato di emergenza.

Infatti la legge (225/1992) prevede, quali presupposti dell’emergenza, non solo le calamità naturali ma anche gli eventi connessi all’attività dell’uomo. Sarà poi l’autorità competente a verificare se l’evento rientri tra quelli della protezione civile e predisporre le necessarie misure di prevenzione, protezione e gestione dell’evento. Invece per quanto riguarda la gestione dei volontari, gli stessi potranno utilizzare le divise e l’emblema della protezione civile solo nei casi in cui la stessa l’autorità ne abbia previsto l’impiego, assumendo in prima persona la responsabilità di dichiarare quello specifico evento come attività di protezione civile.

 

Un ulteriore chiarimento in merito alla circolare 10/03/2009 per la definizione dei rapporti tra i gruppi di volontari della protezione civile e le “ronde” normate dal ministro Maroni. Il Dipartimento della protezione civile, dopo l’entrata in vigore del decreto legge, ha ritenuto opportuno distinguere i gruppi di volontari dalle associazioni di cittadini. E anche il Prefetto di Cuneo vieta l’utilizzo delle divise di protezione civile ai volontari per il “controllo del territorio”, ma nulla specifica a proposito di eventi o manifestazioni ludico o sportive, infatti non è sua competenza. In conclusione l’interpretazione che emerge dall’articolo pubblicato su La Stampa il 10/07/2010 (no alla protezione civile in eventi sportivi e sagre) non è supportata né dalle circolari ministeriali né dalla nota prefettizia. Entrambe le autorità amministrative non hanno vietato a priori la possibilità per i sindaci, e le altre autorità territoriali, di avvalersi di gruppi di volontari della protezione civile qualora ritengano che l’evento rientri tra quelli stabiliti dall’articolo 2 della legge 225 del 1992.”

Files:
 Parere legale su Protezione Civile (375 kB)
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