| mercoledì 08 settembre 2010, 12:12
Applichiamo la 180 prima di pensare a cambiarla. Anche a Cuneo
Il commento di Gianfranco Conforti, dell'associazione MenteInPace
In ambito psichiatrico si fronteggiano, da diverso tempo, due schieramenti: chi difende la legge 180 e chi vuole abrogarla o, quantomeno, cambiarla. Entrambi gli schieramenti motivano le proprie posizioni con l’intento di salvaguardare il bene degli assistiti, dei loro familiari e della società. Non voglio entrare nel merito della discussione non tanto perché io abbia una posizione neutrale o peggio ancora disinteressata, quanto perché mi preme porre e pormi alcune domande.
La prima è:
la legge 180 è considerata una buona legge?
Certamente la risposta dipende dai punti di vista, come ho accennato prima. Vale la pena, comunque, ricordare che l’OMS, nel 2003 la giudicò come “uno dei pochi eventi innovativi nel campo della psichiatria su scala mondiale” 1.
La seconda è:
la legge 180, ad oltre trent’anni dalla sua promulgazione, è stata applicata?
Mi pare che a tale domanda abbia risposto il sen. Ignazio Marino, Presidente della Commissione parlamentare d’inchiesta sul Servizio sanitario nazionale e, quindi, anche sui servizi psichiatrici quando afferma che è “pericoloso immaginare una nuova Legge sulla salute mentale. Quello che è invece opportuno e urgente è applicare bene la Legge che esiste dal 1978”. I tentativi di rivedere la 180 sono stati tantissimi. Lo psichiatra Giovanni Jervis, scomparso un anno fa, ricordava che fra il 1979 e il 1996 furono proposti ben 40 disegni di legge in tal senso2.
La legge 180 norma gli “accertamenti ed i trattamenti sanitari”, affermando che essi sono normalmente volontari e, solo nei casi previsti per legge, possono essere obbligatori “nel rispetto della dignità della persona e dei diritti civili e politici garantiti dalla Costituzione” (art. 1, comma 2). Il riferimento alla Costituzione non è casuale visto che essa, all’art. 13, recita che “la libertà personale è inviolabile. Non è ammessa…altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge”.
È passato più di un anno da quando (il 29 Aprile del 2009) la Conferenza delle Regioni e Province autonome inviò una raccomandazione per uniformare le procedure degli Accertamenti Sanitari Obbligatori e dei Trattamenti Sanitari Obbligatori, tenuto conto della estrema diversità di procedure. In tale raccomandazione si invitava a privilegiare la forma extra-ospedaliera e cioè evitare il ricovero in ospedale. Ciò secondo lo spirito della normativa vigente, la quale prevede (legge 180/78, art.2, comma 2) che “la proposta di trattamento sanitario obbligatorio può prevedere che le cure vengano prestate in condizioni di degenza ospedaliera solo se esistano alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici, se gli stessi non vengano accettati dall'infermo e se non vi siano le condizioni e le circostanze che consentano di adottare tempestive ed idonee misure sanitarie extra ospedaliere”. Ricordo inoltre la nota del Ministero della Salute del 12 Gennaio del 1996 in cui si sottolineava che si può, anzi si deve, attuare il TSO extra ospedaliero, qualora ricorrano le condizioni.
A tutt’oggi, nella nostra realtà, in che misura sono state recepite le citate sollecitazioni?
Sarebbe interessante conoscere i dati del Dipartimento di Salute Mentale dell’ASL CN1 per valutare quanti ASO o TSO domiciliari sono stati attuati.
Gianfranco Conforti, Associazione MenteInPace
1 – Cro Francesco, Jervis, l’antimaestro, in “Mente & Cervello”, n.68, anno VIII, pag. 82;
2 – Cro Francesco, op. cit., pag. 78;
MENTEINPACE
Forum per il benessere psichico
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