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Attualità | 30 luglio 2014, 14:39

Il canone Rai: è possibile non pagarlo? Sì, un modo c'è

Da 70 anni, il canone Rai fa discutere tutti gli italiani, ma sembra che esista davvero un modo legale per non pagarlo

Il canone Rai: è possibile non pagarlo? Sì, un modo c'è

Esiste un modo legale per non pagare il canone Rai? Una tassa che da 70 anni non smette di far porre delle domande agli italiani. Molti furbetti trovano dei sotterfugi per non pagare il canone, ma esistono dei modi “legali” per avere l’esenzione.

Esenzione del pagamento del canone di abbonamento tv, scadenze dei termini della rateizzazione semetrale o penultima rata, rinuncia al possesso dell'apparecchio atto a ricevere il segnale televisivo, disdetta e sugellamento dell'apparecchio tv: ecco un dedalo di percorsi che riguardano il canone RAI, imposto alla collettività in base ad una norma approvata dal regio decreto legge n° 246 del 1938. La legge prevede l’esenzione per certe categorie e c’è il tempo fino al 31 luglio per chiedere l’esenzione dal pagamento del Canone Rai.

Dell'esenzione possono usufruire gli anziani che abbiano compiuto i 75 anni (art. 1, comma 132, legge 24 dicembre 2007, n.244) inviando apposita dichiarazione sostitutiva con una fotocopia, non autenticata, del proprio documento d’identità, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno a: Agenzia delle Entrate, ufficio Torino 1, S.A.T. Sportello abbonamenti Tv, Casella postale 22, 10121 – Torino, oppure consegnando gli stessi a mano all’ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate. Gli stessi richiedenti devono avere un  reddito al di sotto dei 517,00 euro al mese, ed occorre precisare che la soglia di reddito complessivo pari a 6.713,98 è riferito a quello raggiunto insieme al coniuge e che corrisponde all’importo mensile precedentemente indicato. Il requisito del reddito deve essere riferito all’anno precedente a quello per il quale si intende fruire dell’agevolazione.

Sono invece esclusi dal calcolo i redditi esenti da Irpef, il reddito dell’abitazione principale e relative pertinenze, i trattamenti di fine rapporto e relative anticipazioni e altri redditi assoggettati a tassazione separata. Oltretutto è richiesto che l'utente non viva insieme ad altre persone, che possiedono redditi propri, differenti dal proprio coniuge. Inoltre gli stessi richiedenti hanno diritto all'esenzione solo se l'apparecchio tv è presente nell’abitazione dove è indicata la residenza, diversamente si è comunque tenuti al pagamento del tributo all'erario.

Un’altra possibilità è la rinuncia al possesso dell'apparecchio tv. L'opportunità è prevista attraverso la spedizione di un vaglia di 5,16 euro e invio di una lettera con cui si richiede di bloccare la propria tv allo stesso indirizzo citato in precedenza. Nella comunicazione occorre inserire la data a partire dalla quale si chiede la disdetta dell'abbonamento, in quanto non più in possesso del proprio televisore (indicando marca e modello) a seguito di vendita o cessione al Sig., riportandone tutti i dati anagrafici; indicando l'eventuale rottamazione ed allegandone la ricevuta che ne riporta da data; dichiarando l'incendio o il furto dell'apparecchio riportandone sempre data e denuncia. In ogni caso occorre precisare che né lo scrivente, né il nucleo familiare residente al medesimo indirizzo, possiede alcun altro apparecchio atto o adattabile alla ricezione delle radioaudizioni.

Esiste anche il “suggellamento” che “consiste nel rendere inutilizzabili, generalmente mediante chiusura in appositi involucri, tutti gli apparecchi detenuti dal titolare dell’abbonamento e dagli appartenenti al suo nucleo familiare presso qualsiasi luogo di loro residenza o dimora".

Questa operazione comporta comunque il versamento di 5,16 euro, sempre con un vaglia postale e sempre allo stesso indirizzo di Torino ed occorre seguire le seguenti procedure: se non si è in possesso del libretto di abbonamento, indicare nel vaglia la causale: "per disdetta dell'abbonamento n. e conseguente richiesta di suggellamento"; poi spedire la ricevuta del pagamento con raccomandata a./r. assieme alla lettera di disdetta; se si ha il libretto di abbonamento, occorre compilare la cartolina D, quella B è riferita ai libretti più recenti, con l'intestazione "Denuncia di cessazione dell'abbonamento Tv", barrando la casella 2 (che indica la richiesta di suggellamento) e riportando negli appositi spazi restanti il numero del vaglia ed allegando la ricevuta dello stesso.

Inutile ricordare che di quanto inviato presso il S.A.T. Sportello abbonamenti Tv si deve sempre conservare copia. Occorre inoltre  ricordare che nel caso di decesso di un abbonato, l’erede, può decidere di subentrare all’abbonamento come nuovo intestatario, qualora lo stesso non sia già abbonato, e prelevi il televisore, fornendo le generalità complete di codice fiscale del nuovo intestatario; oppure chiedere l’annullamento dell’abbonamento intestato alla persona defunta comunicando la data e il luogo della sua dipartita.

R. G.

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