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Politica | 14 settembre 2014, 14:02

Domenica 21 settembre la presentazione delle candidature a presidente della Provincia di Cuneo e delle liste elettorali

Il voto 15 giorni dopo. Tutto le curiosità su questa prima volta della Granda

La sede della Provincia di Cuneo

La sede della Provincia di Cuneo

Domenica 12 ottobre – due settimane dopo la data prevista inizialmente - 2.858 amministratori della Granda in rappresentanza di 250 Comuni e di ben 586.378 cittadini  si recheranno alle urne per eleggere il nuovo presidente della Provincia ed i dodici consiglieri provinciali. Le operazioni di voto si svolgeranno a Cuneo nel palazzo della Provincia dalle 8 alle 20.

La presentazione delle candidature a presidente della Provincia e delle liste elettorali è invece fissata per il domenica prossima, 21 settembre dalle 8 alle 20 e per il 22 settembre dalle 8 alle 12.

Nessuno dei neoeletti percepirà compensi o rimborsi spese. L’elezione avverrà secondo un sistema complesso con un “indice di ponderazione” sulla base di diverse fasce demografiche in cui saranno inseriti i Comuni. La presentazione delle candidature è fissata per il 21 settembre (dalle 8 alle 20) e per il 22 settembre (dalle 8 alle 12).

Il Presidente della Provincia - che decadrà dalla carica in caso di cessazione dalla carica di sindaco -durerà in carica quattro anni e rappresenterà l’Ente, ne convocherà e presiederà il Consiglio e l’Assemblea dei sindaci, sovrintenderà al funzionamento dei servizi e degli uffici e all’esecuzione degli atti ed esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto.

Il Consiglio provinciale sarà invece l’organo di indirizzo e di controllo, proporrà all’assemblea lo statuto, approverà regolamenti, piani, programmi; approverà o adotterà ogni altro atto ad esso sottoposto dal presidente della provincia; eserciterà le altre funzioni attribuite dallo statuto. Su proposta del presidente della Provincia il consiglio adotterà gli schemi di bilancio da sottoporre al parere dell’assemblea dei sindaci. A seguito del parere espresso dall’assemblea dei sindaci con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente, il consiglio approva in via definitiva i bilanci dell’ente.

L’assemblea dei sindaci ha poteri propositivi, consultivi e di controllo secondo quanto disposto dallo statuto, compreso quello di adottare o respingere lo Statuto proposto dal Consiglio e le sue successive modificazioni con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente.

Sono eleggibili a presidente della provincia i sindaci della provincia, il cui mandato scada non prima di diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni. L’elezione avviene sulla base di presentazione di candidature, sottoscritte da almeno il 15 per cento degli aventi diritto al voto.

Ogni elettore (Sindaco o consigliere comunale) vota per un solo candidato alla carica di presidente della provincia. Il voto è ponderato a seconda del numero di abitanti del comune in cui si è stati eletti e sarà eletto presidente della provincia il candidato che consegue il maggior numero di voti, sulla base del voto ponderato. Il presidente della provincia può nominare un vicepresidente, scelto tra i consiglieri provinciali, stabilendo le eventuali funzioni a lui delegate e dandone immediata comunicazione al consiglio. Il vicepresidente esercita le funzioni del presidente in ogni caso in cui questi ne sia impedito. Il presidente può altresì assegnare deleghe a consiglieri provinciali, nel rispetto del principio di collegialità, secondo le modalità e nei limiti stabiliti dallo statuto.

Il Consiglio Provinciale sarà invece composto dal presidente della provincia e da 12 componenti,  durerà in carica due anni e possono esservi eletti i consiglieri provinciali, i sindaci e i consiglieri comunali in carica. La cessazione dalla carica comunale comporta la decadenza da consigliere provinciale.

L’elezione avviene sulla base di liste, composte da un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore alla metà degli stessi, sottoscritte da almeno il 5 per cento degli aventi diritto al voto.

La Provincia di Cuneo ha 2 Comuni con popolazione compresa fra i 30 ed i 100mila abitanti (per complessivi 85.817 cittadini ed un “indice ponderato di voto”, determinato sulla base del valore percentuale del rapporto fra la popolazione di ciascuna delle nove fasce demografiche previste dalla legge e la popolazione dell'intera provincia, pari a 252,327), 8 Comuni con popolazione compresa fra i 10 ed i 30mila abitanti (per complessivi 146.222 cittadini ed un “indice ponderato di voto” pari a 193,302), 14 Comuni con popolazione compresa fra i 5 ed i 10mila abitanti (per complessivi 93.973 cittadini ed un “indice ponderato di voto” pari a 88,054), 22 Comuni con popolazione compresa fra i 3 ed i 5mila abitanti (per complessivi 82.417 cittadini ed un “indice ponderato di voto” pari a 49,143), e ben 204 Comuni con popolazione compresa fra i 10mila ed i 30mila abitanti (per complessivi 177.949 cittadini ed un “indice ponderato di voto” pari a 14,043).

S.O.

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