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Attualità | 23 agosto 2016, 18:33

Eliminazione della penalizzazione per pensioni anticipate, novità

L’INPS, con apposito messaggio, informa che la maggior parte delle pensioni delle Gestioni private sono state ricalcolate con effetto dalla rata di agosto 2016

Eliminazione della penalizzazione per pensioni anticipate, novità

Com’è noto il decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, aveva stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, nei confronti dei soggetti che accedono alla pensione anticipata ad un’età inferiore a 62 anni si applicava, sulla quota di trattamento pensionistico calcolata secondo il sistema retributivo, una riduzione pari ad 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell’accesso al pensionamento rispetto all’età di 62 anni; tale percentuale annua era elevata a 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni

La norma stessa disponeva che le penalizzazioni non trovassero applicazione limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva per il diritto alla pensione anticipata entro il 31 dicembre 2017, qualora la predetta anzianità contributiva derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l'assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria ecc. Successivamente, la legge di stabilità 2015 ha introdotto una importante novità prevedendo che “Con effetto sui trattamenti pensionistici decorrenti dal 1º gennaio 2015 le riduzioni  percentuali dei trattamenti pensionistici, non trovano applicazione limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017»”.

E’ stata quindi “esclusa” la riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici anticipati, con effetto sui trattamenti pensionistici decorrenti dal 1° gennaio 2015, in rapporto ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017. La successiva legge n. 190/2015 ha ulteriormente modificato la normativa originaria, prevedendo la disapplicazione della penalizzazione per i trattamenti pensionistici liquidati negli anni 2012, 2013 e 2014, tuttavia si ricorda che la penalizzazione, già applicata ai trattamenti pensionistici anticipati liquidati nel corso degli anni sopra richiamati, deve essere eliminata con decorrenza dal 1° gennaio 2016.

ATTENZIONE: L’INPS, con apposito messaggio, informa che la maggior parte delle pensioni delle Gestioni private sono state ricalcolate con effetto dalla rata di agosto 2016 e sulla medesima rata vengono corrisposti gli arretrati relativi al periodo gennaio-luglio 2016. Agli interessati è stata inviata un’apposita comunicazione in merito. Gli Uffici del Patronato EPACA di Coldiretti sono a disposizioni per i chiarimenti in merito.

c.s.

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