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Attualità | 31 gennaio 2018, 20:40

Entra in vigore la legge sul Testamento Biologico. Cosa è necessario sapere sulle Disposizioni anticipate di trattamento (DAT)

Frutto di un lunghissimo iter deliberativo, questa Legge si prefigge l’obiettivo di tutelare “il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all'autodeterminazione della persona”

Entra in vigore la legge sul Testamento Biologico. Cosa è necessario sapere sulle Disposizioni anticipate di trattamento (DAT)

Pubblicata il 16 gennaio sulla Gazzetta Ufficiale, entra oggi in vigore la cosiddetta legge sul Testamento Biologico (L. 22 dicembre 2017 n. 219) che introduce importanti novità in tema di autodeterminazione del paziente in ordine ai trattamenti sanitari che lo riguardano.

Frutto di un lunghissimo iter deliberativo, questa Legge si prefigge l’obiettivo di tutelare “il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all'autodeterminazione della persona”, mediante l’introduzione delle Disposizioni anticipate di trattamento (DAT).

Disciplinate dall’art. 4, le DAT non sono altro che dichiarazioni formali attraverso le quali ogni individuo può “esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari”, nonché nominare “una persona di sua fiducia che ne faccia le veci e la rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie”.

 

Requisiti soggettivi

Per espressa disposizione legislativa, le DAT possono essere rilasciate solamente da persone maggiorenni e pienamente capaci di intendere e di volere, le quali abbiano acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle proprie scelte e sulle possibili alternative.

 

Requisiti formali

La legge prevede espressamente che le disposizioni anticipate di trattamento, a pena di nullità,  debbano essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per scrittura privata consegnata personalmente presso l'ufficio dello stato civile del Comune di residenza, o presso le strutture sanitarie, qualora queste siano dotate di fascicoli sanitari elettronici.

Le DAT sono esenti dall'obbligo di registrazione, dall'imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa (resta inteso che, qualora dovessero essere redatte di fronte ad un notaio, costui avrà comunque diritto di percepire il proprio onorario).

Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, tali disposizioni potranno essere espresse attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare.

Necessariamente, le DAT sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento con le medesime forme utilizzate per la loro redazione. Nei casi in cui ragioni di emergenza e urgenza impedissero di procedere diversamente, le stesse possono essere revocate con dichiarazione verbale raccolta o videoregistrata da un medico, con l'assistenza di due testimoni.

 

Contenuto e valore delle DAT

Con la dichiarazione redatta nelle forme indicate al paragrafo precedente – ed in previsione di un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi – il disponente può manifestare in anticipo il proprio assenso o il proprio dissenso a sottoporsi a determinati trattamenti diagnostici, santitari o terapeutici.

Con le DAT possono quindi essere  rifiutati o sospesi trattamenti quali la nutrizione o l’idratazione meccanica, così come ogni forma di respirazione meccanica o assistita.

È la legge stessa a prevedere che il medico debba attenersi scrupolosamente alla volontà del paziente. Unica eccezione a tale regola è data dall’ipotesi in cui le DAT appaiano palesemente incongrue o non corrispondenti alla condizione clinica attuale del paziente, ovvero qualora – successivamente alla loro sottoscrizione – siano state introdotte nuove terapie capaci di offrire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita, precedentemente imprevedibili.

 

Il fiduciario

Come già anticipato, con le disposizioni anticipate di trattamento è altresì possibile procedere alla nomina di un “fiduciario”, ovvero di una persona di fiducia che – nel momento in cui il disponente dovesse trovarsi nell’incapacità di manifestare la propria volontà – lo possa rappresentare nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie.

Il fiduciario deve essere una persona maggiorenne e capace di intendere e di volere.

L'accettazione della nomina da parte del fiduciario può avvenire attraverso la sottoscrizione delle DAT o con atto successivo, che verrà allegato alle DAT.

In ogni caso, l'incarico del fiduciario può essere revocato dal disponente in qualsiasi momento, con le stesse modalità previste per la nomina e senza obbligo di motivazione.

Nel caso di conflitto tra il fiduciario e il medico, la decisione sarà rimessa al giudice tutelare.

Qualora le DAT non contengano l'indicazione del fiduciario – così come nel caso in cui questi vi abbia rinunciato o sia deceduto o sia divenuto incapace –  le disposizioni ivi contenute manterranno comunque efficacia in merito alle volontà del disponente.

Avv. Luca Blengio

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