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Attualità | 22 agosto 2018, 20:56

Illegittima, inefficace e inaccettabile nei toni:Cuneo per i Beni Comuni chiede il ritiro dell'ordinanza sulla "mendicità molesta"

L'ordine del giorno è stato firmato dai consiglieri comunali Aniello Fierro, Luciana Toselli, Ugo Sturlese

Immagine di repertorio

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Il Gruppo Consigliare Cuneo per i Beni Comuni chiede al sindaco di Cuneo Federico Borgna il ritiro dell’Ordinanza sindacale sulla “Mendicità molesta” ritenendola illegittima, inefficace e inaccettabile nei toni.

 L'ordine del giorno è stato firmato dai consiglieri comunali Aniello Fierro, Luciana Toselli, Ugo Sturlese

Ecco il testo completo:

In data 29 Maggio 2018 il consiglio comunale di Cuneo aveva respinto a larga maggioranza un Ordine del giorno  del Consigliere Massimo Garnero (FdI), che “impegnava il Sindaco ad emettere quanto prima un’ordinanza anti accattonaggio, in attesa di introdurre tale normativa nella prossima modifica del Regolamento di Polizia Urbana”. A sostegno di tale pronunciamento venivano portate argomentazioni inconfutabili, in quanto l'articolo 670 del Codice Penale, che puniva la “Mendicità”, è stato abrogato dal nostro ordinamento dalla Legge numero 205 del 25 giugno 1999 a seguito dalla sentenza numero 519 del 28 dicembre 1995 con la quale la Corte costituzionale aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale del primo comma di tale articolo.

 In data 8 agosto 2018 il sindaco Borgna firma l'ordinanza di sicurezza urbana "Misure di contrasto al degrado urbano causato dall’accattonaggio, bivacco e mendicità molesta", dopo aver descritto impietosamente il contesto cittadino come una vera e propria Corte dei Miracoli, popolata da masse di infelici che ostentano piaghe e deformità, utilizzando per di più bambini e cani macilenti, denuncia la possibile esistenza di forme organizzate di sfruttamento della mendicità senza peraltro fornire alcuna prova dell’esistenza di queste organizzazioni sul nostro territorio, ma in particolare fa riferimento alla possibilità per i Sindaci di emettere Ordinanze nel caso l’accattonaggio assuma la forma delle Molestie Personali, esercitandosi con “modalità minacciose, ostinate ed insistenti o irritanti”. Ciò appare in contrasto con la pronuncia della Corte Costituzionale del 4 aprile 2011, che consente al Sindaco di adottare con atto motivato SOLO provvedimenti, contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, respingendo l’interpretazione più permissiva dell’art. 1, comma 1, della legge 24 luglio 2008, n. 125, nella parte in cui comprende la locuzione , “anche” prima delle parole «contingibili e urgenti». Ora, con l’Ordinanza dell’8 Agosto, mentre viene fissata una durata prolungata alla validità di applicazione dell’Ordinanza (8 mesi), si richiama la condizione dell’urgenza in maniera contradditoria e impropria , non essendosi verificati in questi due mesi fatti (o almeno non sono stati citati nell’Ordinanza) di tale entità da giustificare tale provvedimento.

                                                                                                                                              Evidenziata la illegalità di tali provvedimenti, che, in assenza dei motivi d’urgenza,  darebbero una impropria e incostituzionale potestà legislativa all’Ente Locale, come confermato indirettamente dalla presentazione di una Proposta di Legge del Parlamentare Molteni della Lega, tesa a dare una copertura legislativa a tale materia, peraltro difficilmente compatibile con i principi costituzionali (2° comma dell'art. 3 della Costituzione che sanci­sce quanto segue: «È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e so­ciale, che, limitando di fatto la libertà e I'egua­glianza dei cittadini, impedisce il pieno sviluppo della persona umana), e in considerazione del fatto che, al di là della condizione specifica della mendicità, nel nostro ordinamento penale già esistono fattispecie di reati perseguibili. nei quali sono compresi anche quelli richiamati nelle Ordinanze dei Sindaci.

“Ad esempio, sfruttare anziani o disabili per far loro chiedere l'elemosina può configurare il reato di riduzione o mantenimento in schiavitù, di cui all'articolo 600 del codice penale. Ancora: chiedere in maniera insistente soldi può integrare il reato di violenza privata di cui all'articolo 610 c.p. e utilizzare animali può rappresentarne una forma di maltrattamento penalmente rilevante ai sensi dell'articolo 544-ter c.p. (Avv. Valeria Zappilli-Studio Cataldi)”.                                                                                                                          

                                                                                                                                  Ribadito che per quanto attiene ai problemi più generali relativi all’ordine pubblico e alla tutela di forme civili di convivenza, occorre privilegiare forme di collaborazione permanente, costruttiva e strutturata fra cittadini, Forze di Pubblica Sicurezza, Amministrazione Locale mediante interventi programmati (attivazione di iniziative culturali e ricreative di quartiere, accoglienza anche nel periodo estivo per il pernottamento dei senza tetto, interventi degli educatori di strada, orari ben delimitati nella somministrazione degli alcoolici in confezioni da asporto, rilascio corretto dei rifiuti solidi) o con valenza anche temporanea ogniqualvolta emergano situazioni critiche che richiedano per periodi limitati la presenza delle Forze dell’Ordine.

                                                                                                                             Si chiede al sindaco il ritiro dell'ordinanza di sicurezza urbana, in palese contrasto con l’ordinamento legislativo e costituzionale.

c.s.

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