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Economia | 19 agosto 2019, 07:52

Omicidio stradale: la galera non è automatica

L'omicidio stradale quale reato autonomo non contempla sempre l'arresto automatico. Vediamo quando e come scatta la flagranza.

Omicidio stradale: la galera non è automatica

La cronaca locale e nazionale non manca di riportare quasi quotidianamente resoconti su esiti infausti di incidenti stradali, troppo spesso dovuti solo e soltanto ad un irresponsabile comportamento umano.

Secondo quanto riportato quest'anno da Istat (Istituto nazionale di statistica) sul 2018 come periodo di riferimento il numero dei morti ritorna ad abbassarsi rispetto al 2017 (-53 unità, pari a -1,6%), dopo l’aumento registrato nel periodo precedente.

Tra le vittime risultano in aumento i pedoni (609, +1,5%), i ciclomotoristi (108, +17,4%) e gli occupanti di autocarri (188, +15,3%). Sono in diminuzione, invece, i motociclisti (685, -6,8%), i ciclisti (219, -13,8%) e gli automobilisti (1.420, -3,0%).

Anche le vittime di incidenti stradali all'interno dell'Unione Europea vede una riduzione del 1% nel 2018 rispetto al 2017, con una risalita dell'Italia dal 18º al 16º posto nella graduatoria europea per numero di decessi.

I comportamenti più diffusi che conducono i guidatori ad infrangere le norme di circolazione stradale sono sempre più spesso la disattenzione, soprattutto dovuta all'uso del telefonino al volante, il mancato o sbagliato uso di dispositivi di sicurezza (per esempio le cinture, il seggiolino per i bambini…) e l'allarmante abuso di droghe e alcolici.

Nel 2016 è stata promulgata la legge n. 41 per introdurre due specifiche fattispecie di reato: reato di omicidio colposo stradale e quello di lesioni personali stradali gravi o gravissime. Entrambi rubricati fra i delitti contro la persona.

Si è scelto di modificare il codice penale, mediante l'inserimento dei rispettivi articoli 589-bis e 590-bis, per arginare il fenomeno della guida imprudente e volontariamente turbata da un qualche stato di alterazione indotta (come nel caso dell'ubriachezza), sanzionando i responsabili secondo un nuovo assetto sanzionatorio deteriore.

L'obiettivo è stato, inoltre, quello di fornire una soluzione certa all'interrogativo persistente in giurisprudenza su come dovesse essere interpretato l'elemento soggettivo di reato, ossia la coscienza e volontà dell'azione od omissione: colpa cosciente oppure dolo eventuale?

Alcuni giudici di primo e secondo grado hanno sentenziato che il fatto di cagionare la morte di una persona commettendo una violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale rientrasse nella fra i casi di omicidio colposo comune, di cui all’articolo 575 cod. pen., tramite il ricorso al "dolo eventuale".

Nel sentire comune il dubbio più grande riguarda l'arresto automatico del reo che, nelle ipotesi di omicidio stradale di cui al nuovo articolo 589-bis, è sempre facoltativo in flagranza di reato; anche qualora si tratti della fattispecie non aggravata e il conducente responsabile abbia prestato soccorso nell'immediato.

In caso di fuga, a maggior ragione, l’arresto è sempre consentito, salvo casi particolari.

Nell’ipotesi, differente, di commissione del reato aggravata da guida sotto l’effetto di sostanze in grado di alterare lo stato psicofisico come le droghe o le bevande alcoliche oltre i limiti consentiti dalla legge, l’arresto in flagranza è sempre obbligatorio. Ma questo è possibile purché sia immediatamente fattibile la valutazione analitica e clinica che attesti lo stato di ebbrezza e/o l'effetto di droghe.  

In assenza di questa, tuttavia, in base a quanto previsto dalla definizione dell’aggravante e ove ne ricorrano le condizioni, è comunque possibile l’arresto facoltativo in flagranza di reato. Quindi avere in tasca un assortimento di rimedi post sbornia non sarà la panacea contro ogni male, oltre a dover fare i conti con la propria coscienza.

Inevitabilmente si è dovuto procedere anche all'adeguamento delle sanzioni amministrative accessorie che conseguono all'infrazione dell'art. 222 del Cod. della Strada.

Il primo comma attribuisce al giudice l'onere di applicare le sanzioni amministrative: sia quelle pecuniarie che quelle accessorie (la sospensione o la revoca della patente), previste in caso in cui siano stati provocati danni alle persone. Il secondo comma dello stesso art. 222 si concentra sulla graduazione del periodo di tempo della sanzione amministrativa accessoria, nello specifico la sospensione della patente di guida, in rapporto alla gravità delle lesioni arrecate.

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