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Saluzzese | 18 maggio 2015, 09:31

“Legge sulla montagna”, il Tar boccia il ricorso e “grazia” l’Amministrazione del presidente Chiamparino

Amorisco uno dei più accaniti fra i 17 sindaci che avevano firmato il ricorso: “Le vie per avere giustizia amministrativa in Italia purtroppo sono molto lunghe ed accidentate e nel loro percorso perdono l’obiettivo di dare o fare giustizia, questa purtroppo la verità… ”

“Legge sulla montagna”, il Tar boccia il ricorso e “grazia” l’Amministrazione del presidente Chiamparino

A quasi due mesi dalla discussione nel merito del ricorso firmato da 17  Comuni delle province di Cuneo e Torino avverso la delibera della Giunta Regionale relativa all’adozione della Carta delle forme associative del Piemonte e avverso i decreti di proroga degli incarichi di Commissari liquidatori delle Comunità Montane in esecuzione della  contesta legge regionale  n.3/2014, la cosidetta legge sulla montagna, il TAR Piemonte ha depositato la sentenza con la quale respinge il ricorso ritenendo di non sollevare alla Corte Costituzionale le questioni di illegittimità costituzionale prospettate nei confronti della legge stessa.

Secondo la sentenza,  la nomina dei commissari delle Comunità montane, la proroga dei commissari, la Carta delle forme associative contro i cui atti verteva il ricorso  dei 17  Comuni sarebbero stati assunti in attuazione della precedente legge regionale 11/2012, cosiddetta legge Maccanti, e non della legge regionale  3/2014 sulla quale veniva richiesta di sollevare la questione di incostituzionalità. Pertanto la declaratoria di incostituzionalità di questa ultima   legge (3/2014) non avrebbe determinato l'invalidità degli atti amministrativi contestati dai 17 Comuni, assunti invece dalla Amministrazione regionale del presidente Chiamparino in attuazione della precedente legge sulla montagna cosiddetta legge Maccanti.

Sulla sentenza registriamo il commento del sindaco di Casteldelfino Domenico Amorisco, uno dei più accaniti primi cittadini che avevano firmato il ricorso: “Con delle motivazioni abbastanza discutibili si è voluto evitare una pronuncia sulla questione di incostituzionalità della legge regionale n.3/2014 che, pertanto, non viene respinta e che i Comuni ricorrenti potranno comunque far valere nell'eventuale impugnazione dei futuri provvedimenti regionali che sanciranno il passaggio delle funzioni delle ex Comunità montane alle Unioni montane già costituite e ai Comuni montani non associati in Unione. Si è voluto, in tal modo, graziare la Regione del presidente Chiamparino solo perché la legge 3/2014 è stata varata dall’Amministrazione regionale precedente a Chiamparino al quale si può rimproverare magari di averne dato esecuzione, perché è chiarissimo anche a chi non mastica niente di leggi e di provvedimenti attuativi, che gli atti amministrativi impugnati dai 17 Comuni non sono attuativi solo della legge Maccanti come sostiene il TAR ma, come ad esempio l'atto di approvazione della Carta della forme associative,  sono  attuativi anche della contestata legge regionale 3/2014. I Comuni ora dovranno decidere  se impugnare la decisione del TAR avanti il Consiglio di Stato o aspettare i prossimi provvedimenti regionali attuativi della contestata legge regionale 3/2014”.

Amorisco conclude amareggiato: “Le vie per avere giustizia amministrativa in Italia purtroppo sono molto lunghe ed accidentate e nel loro percorso perdono l’obiettivo di dare o fare giustizia, questa purtroppo la verità… ”.

S.O.

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