C’è un mese di tempo dal 14 settembre fino alle 12 del 14 ottobre per presentare nel Comune di residenza, la domanda di contributo relativa al bando del fondo per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione - rimborso anno 2014.
Per informazioni e consegna domande: rivolgersi al Comune di Saluzzo - Ufficio Servizi alla Persona, in piazza Cavour n.12 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e giovedì pomeriggio dalle 14,30 alle 16,30. Tel. 0175 211395 Luisa Magliocco referente Fondo per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione.
A chi e’ rivolto il bando? A tutti coloro che sono in possesso dei requisiti richiesti a ristoro del pagamento del canone di affitto dell’alloggio sostenuto nel 2014.
Chi può far domanda? I conduttori di abitazioni di edilizia privata intestatari di un contratto di locazione regolarmente registrato del 2014, in possesso del seguente requisito ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) in corso di validità non superiore a euro 6.241,67 e incidenza del canone dovuto e corrisposto sull’Isee superiore al 50%.
I cittadini extraeuropei nella domanda devono autocertificare il possesso del requisito di essere residenti, alla data del 16 luglio 2015, in Italia da almeno 10 anni oppure nella Regione Piemonte da almeno 5 anni.
La domanda, compilata su apposito modulo deve essere presentata presso il Comune di residenza del richiedente. Il Comune capofila può prevedere nel bando che la presentazione delle domande da parte dei cittadini residenti nei Comuni del proprio ambito, possa essere effettuata, in via alternativa, presso gli uffici del Comune capofila.
Chi e’ escluso?
Non possono accedere ai contributi, oltre a coloro che non possiedono i requisiti sopra descritti:
1) i conduttori di alloggi di categoria catastale A1, A7, A8, A9 e A10;
2) gli assegnatari di alloggi di edilizia sociale e i conduttori di alloggi fruenti di contributi pubblici;
3) i conduttori di alloggi che hanno beneficiato di contributi erogati dalla Regione Piemonte per contratti stipulati nell’anno 2014 tramite le Agenzie sociali per la locazione (Art. 11, L. 431/98)
4) i conduttori all’interno del cui nucleo siano presenti diritti esclusivi di proprietà (salvo che si tratti di nuda proprietà), usufrutto, uso e abitazione su uno o più immobili di categoria catastale A1, A2, A7, A8, A9 e A10 ubicati in qualsiasi località del territorio nazionale;
5) i conduttori all’interno del cui nucleo siano presenti diritti esclusivi di proprietà (salvo che si tratti di nuda proprietà), usufrutto, uso e abitazione su uno o più immobili di categoria catastale A3 ubicati nel territorio della provincia di residenza.
Concorre a determinare l’esclusività del diritto di proprietà, usufrutto, uso e abitazione, di cui ai punti 4 e 5, anche la somma dei diritti parzialmente detenuti dai componenti il medesimo nucleo Il nucleo che occorre considerare per determinare eventuali cause di esclusione è quello anagrafico alla data del 16 luglio 2015.
Per le domande inoltrate a mezzo lettera raccomandata fa fede, per il rispetto del termine, la data del timbro postale di spedizione.