Sabato 7 Maggio 2016, a Savigliano si è tenuto un gazebo da parte della Lega Nord per promuovere la raccolta firme per proposta di legge di iniziativa popolare riguardante l’introduzione della difesa legittima e inasprimento delle pene per furto in abitazione.
Si richiede, attraverso tale raccolta, la modifica dell’articolo 52 del codice penale attraverso l’aggiunta del seguente comma: “Si considera che abbia agito per difesa legittima colui che compie un atto per respingere l’ingresso o l’intrusione mediante effrazione o contro la volontà del proprietario o di chi ha la legittima disponibilità dell’immobile, con violenza o minaccia di uso di armi da parte di una o più persone, con violazione del domicilio di cui all’articolo 614, primo e secondo comma, ovvero in ogni altro luogo ove venga esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale”;
la modifica dell’articolo 624-bis del codice penale: “Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa, è punito con la reclusione da cinque anni a otto anni e con la multa da 10.000 a 20.000 euro. Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, strappandola di mano o di dosso alla persona è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 10.000 a 20.000 euro. La pena è della reclusione da sei a dieci anni e della multa da 20.000 a 30.000 euro se il reato è aggravato da una o più circostanze previste dal primo comma dell’articolo 625 ovvero ricorre una o più delle circostanze indicate all’articolo 61. Per l’ipotesi previste dai commi precedenti si applica l’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n.205”;
la modifica dell’art.165 del codice di procedura penale aggiungendo, in fine, il seguente comma: “Nel caso di condanna per il reato previsto dall’articolo 634-bis, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata al pagamento integrale alla persona offesa del risarcimento del danno”;
le modifiche alla legge 26 luglio 1975, n.354: all’art. 4-bis, comma 1, le parole “e 630” sono sostituite con le parole: “630 e 624-bis”.
Come da art.14 della Costituzione Italiana: “Il domicilio è inviolabile. [...]”
La raccolta firme ha riscontrato un ottimo risultato perché, ogni cittadino con un po’ di buon senso, ritiene che la difesa è sempre legittima.
Come abbiamo visto in precedenza, però, purtroppo, la difesa non è sempre legittima per lo Stato italiano, si veda la vicenda del Sig. Graziano Stacchio oppure quella del Sig. Ermes Mattielli, che dopo essersi difeso da ladri di origine ROM, è stato condannato a risarcirli e purtroppo, non reggendo il peso della pena, è deceduto a causa di un infarto e ora la sua proprietà è stata affidata ai delinquenti che lo hanno rapinato.
Noi riteniamo che la difesa deve essere sempre legittima, in qualunque modo essa venga esercitata.
Come riporta correttamente il nostro Segretario Federale Matteo Salvini : “Se entri senza permesso in casa mia in piedi, sai che potresti uscire steso.”
Marco Di Sanza
Coordinatore Cittadino Movimento Giovani Padani Savijan