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Attualità | 07 luglio 2017, 10:33

Più valore alle eccellenze cuneesi con il decreto che identifica i prodotti di montagna

Il plauso di Coldiretti che spiega, in pillole, il decreto, definendolo "efficace strumento a disposizione dei nostri imprenditori, per dare il giusto valore alle eccellenze gastronomiche delle nostre aree montane"

Più valore alle eccellenze cuneesi con il decreto che identifica i prodotti di montagna

“Per una provincia come la nostra, in cui il 50 per cento della superficie è montuoso, finalmente un provvedimento, riconosciuto a livello comunitario, che servirà a identificare le produzioni di montagna” - commentano con soddisfazione Delia Revelli, presidente e Tino Arosio, direttore di Coldiretti Cuneo. “Con l’approvazione da parte della Conferenza Stato-Regioni del decreto che consente di utilizzare la dicitura facoltativa di qualità "prodotto di montagna" – proseguono i vertici della Federazione provinciale - si concretizza un efficace strumento a disposizione dei nostri imprenditori, per dare il giusto valore alle eccellenze gastronomiche delle nostre aree montane, facendo leva sulla riconoscibilità e, allo stesso tempo, garantire maggiore tutela ai consumatori, che sempre di più desiderano scegliere ciò che acquistano secondo i parametri della trasparenza e della tracciabilità”.

Si tratta di un riconoscimento che Coldiretti auspicava da tempo, doveroso per quegli imprenditori che mantengono le aziende in località spesso periferiche e svantaggiate e assolvono così al compito di tramandare la tradizione agroalimentare oltre che garantire un indispensabile presidio del territorio. Ora si attende la pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale, ultimo passaggio necessario per l’entrata in vigore del provvedimento.

IL DECRETO IN PILLOLE

PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE L'indicazione facoltativa di qualità "prodotti di montagna" può essere applicata ai prodotti: ottenuti da animali allevati nelle zone di montagna e lì trasformati; derivanti da animali allevati per almeno gli ultimi due terzi del loro ciclo di vita, in zone di montagna, se i prodotti sono trasformati in tali zone; derivanti da animali transumanti allevati, per almeno un quarto della loro vita, in pascoli di transumanza nelle zone di montagna.

PRODOTTI DI ORIGINE VEGETALE E DELL'APICOLTURA L'indicazione può essere applicata ai prodotti dell'apicoltura, se le api hanno raccolto il nettare e il polline esclusivamente nelle zone di montagna, e ai prodotti vegetali, se le piante sono state coltivate unicamente nella zona di montagna.

INGREDIENTI UTILIZZATI I prodotti, quali erbe, spezie e zucchero, utilizzati come ingredienti nei prodotti di origine animale e vegetale possono anche provenire da aree al di fuori delle zone di montagna, purché non superino il 50% del peso totale degli ingredienti.

IMPIANTI DI TRASFORMAZIONE In merito alle operazioni di macellazione di animali e sezionamento e disossamento delle carcasse, gli impianti di trasformazione devono essere situati non oltre 30 km dal confine amministrativo della zona di montagna. Per il latte e i prodotti lattiero caseari ottenuti al di fuori delle zone di montagna in impianti di trasformazione in funzione dal 3 gennaio 2013, viene stabilita una distanza non superiore ai 10 km dal confine amministrativo della zona di montagna.

PER POTER UTILIZZARE LA DICITURA L’utilizzo della dicitura "prodotto di montagna" deve essere segnalata alla Regione ove è situato l’allevamento, l’azienda di produzione o lo stabilimento di produzione.

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