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Attualità | 07 aprile 2018, 07:15

Mondovì: ecco tutte le restrizioni per una Fiera di Primavera senza rischi

Un'ordinanza del sindaco regolamenta cosa non può essere portato con sé fra i banchi: si va dalle borse agli ombrelli, dalle biciclette ai bastoni da selfie, sino ad arrivare ai contenitori in vetro e alle lattine

Mondovì: ecco tutte le restrizioni per una Fiera di Primavera senza rischi

Per tutelare la pubblica incolumità e la sicurezza urbana, il sindaco di Mondovì, Paolo Adriano, ha emanato un'ordinanza tesa a regolamentare i divieti e le limitazioni in vigore durante l'edizione numero 59 della Fiera di Primavera, in programma quest'oggi, sabato 7 aprile, e domani.

Pertanto, in entrambe le giornate, dalle 9 alle 19, all'interno dell'area adibita alla manifestazione (area verde di via della Cornice, corso Statuto, piazza Santa Maria Maggiore, piazza Roma, via Beccaria, piazza Cesare Battisti, piazza San Pietro, piazzetta Monsignor Moizo, piazza Martiri della Libertà, via della Funicolare, via Sant'Agostino, via Piandellavalle, area parcheggio "Quartiere", piazza Ellero, piazza Carlo Ferrero, via Silvestrini, via Durando, via Baretti, via Malfatti, piazzale Unità d'Italia, piazza della Repubblica, viale Einaudi, ponte Cavalieri d'Italia) sono vietati a chiunque il trasporto, la detenzione e/o l'utilizzo di valigie, trolley, borse e zaini, biciclette (anche accompagnate a mano), pattini e overboard, caschi, bombolette spray, ombrelli, bastoni da selfie, aste.

Non consentiti, inoltre, l'introduzione e/o il trasporto di contenitori in vetro e/o lattine utilizzati per il consumo itinerante sulla pubblica via, al di fuori degli spazi appositamente allestiti all'interno della fiera e dei locali degli esercizi di somministrazione, commerciali, artigianali e dei relativi dehors, senza dimenticare la vendita di alimenti e bevande in contenitori di vetro e/o lattine, anche ove dispensate da distributori automatici, per il consumo itinerante sulla pubblica via.

COS'È PERMESSO - Restano consentiti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in contenitori di vetro e/o lattine all'interno dei locali e negli annessi dehors, laddove per somministrazione di alimenti e bevande, si intende "la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano, con apposito servizio assistito, i prodotti nei locali dell'esercizio o in un'area aperta al pubblico, a tal fine attrezzati" e il trasporto sulla pubblica via di alimenti e bevande in contenitori di vetro/lattine, a condizione che questi siano sigillati e/o contenuti a loro volta in appositi imballaggi.

Alessandro Nidi

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