Politica - 20 dicembre 2020, 18:24

Approvato l'"emendamento Costa" (Azione), rimborsi fino a 10.500 euro per gli assolti in via definitiva anche nel penale

Saranno stanziati 8 milioni all'anno. Un traguardo importante se si pensa che la restituzione delle spese legali era previsto solo in ambito giuridico per il rito amministrativo e civile. Sarà l'articolo 177bis a stabilire il "Rimborso spese legali per gli imputati con sentenza penale divenuta irrevocabile". La proposta arriva dal monregalese Enrico Costa

Approvato l'"emendamento Costa" (Azione), rimborsi fino a 10.500 euro per gli assolti in via definitiva anche nel penale

Anche nel penale in caso di assoluzione in via definitiva sarà previsto il rimborso delle spese legali. E' stato approvato in queste ore in commissione bilancio alla Camera all'unanimità l'emendamento "Costa" - che prende il nome dal monregalese Enrico Costa (Azione) - fautore della modifica (o meglio dell'aggiunta) al codice penale.

Saranno stanziati 8 milioni all'anno con rimborsi che non potranno superare i 10.500 euro.

Un traguardo importante se si pensa che la restituzione delle spese legali era previsto solo in ambito giuridico per il rito amministrativo e civile.

Sarà l'articolo 177bis (l'articolo 177 del codice penale riguarda la revoca della liberazione condizionale o l'estinzione della pena) a stabilire quanto appena votato. La variazione avrà titolo "Rimborso spese legali per gli imputati con sentenza penale divenuta irrevocabile" e reciterà "Nel processo penale, all'imputato assolto con sentenza divenuta irrevocabile perché il fatto non sussiste, perché non ha commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, è riconosciuto un rimborso delle spese legali nel limite massimo di importo pari a 10.500 euro".

Per ricevere il rimborso bisognerà essere stati sentenziati con "assoluta innocenza". Non è previsto, per esempio, il rimborso nel caso l'imputato sia assolto da "uno o più capi di imputazione", ma "condannato per altri". Oppure se l'assoluzione arriva per ""estinzione del reato per avvenuta amnistia o prescrizione" o per "depenalizzazione. "

La proposta di legge arriva a seguito di mesi di confronto tra Enrico Costa e il ministro Bonafede.

Come si legge su La Repubblica per il deputato monregalese: "la norma ristabilisce un equilibrio e inserisce nel processo penale 'il principio della soccombenza' già riconosciuto nei riti civile e amministrativo. Quello per cui 'se il cittadino è riuscito a dimostrare la propria assoluta estraneità al reato o, addirittura, l'insussistenza di qualunque fatto di rilevanza penale' ha diritto di avere di fronte uno Stato che gli riconosce il rimborso. La stessa regola vale ancor più se 'lo Stato ha esercitato erroneamente la propria pretesa punitiva, sottoponendo senza ragione la persona al lungo, defatigante e spesso umiliante calvario delle indagini e del processo'. Costa cita, in proposito, la definizione data da Salvatore Satta per cui 'il processo è esso stesso la pena'."

"Il deputato di Azione, ex sottosegretario alla Giustizia con Orlando Guardasigilli e poi ministro degli Affari regionali - si legge ancora su Repubblica - cita anche la sentenza 135 del 1987 della Consulta in cui è scritto: "È giusto, secondo un principio di responsabilità, che chi è risultato essere nel torto si faccia carico, di norma, anche delle spese di lite, delle quali invece debba essere ristorata la parte vittoriosa". Quindi "il costo del processo deve essere supportato da chi ha reso necessaria l'attività del giudice e ha occasionato le spese del suo svolgimento"

"Costa - conclude l'articolo a firma di Liana Milella - elenca anche gli articoli della Costituzione che reggono la ratio della norma: l'articolo 2, per cui lo Stato riconosce e garantisce a ciascuno i propri diritti, senza ostacolarli o farli pagare indebitamente; l'articolo 24, che definisce il diritto di difendersi in giudizio come un principio fondamentale; l'articolo 27, che collega la pena a un accertamento di colpevolezza, "il quale mostra i suoi limiti laddove l'imputato, pur scagionato con formula piena, si trovi di fatto sanzionato, perché costretto a pagare un'ingente somma pecuniaria che, per entità, di poco differirebbe da multe o ammende"; infine l'articolo 111 sul giusto processo."

redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A APRILE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare" su Spreaker.

WhatsApp Segui il canale di Targatocn.it su WhatsApp ISCRIVITI

Ti potrebbero interessare anche:

SU