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Attualità | 21 gennaio 2021, 12:05

Il Dpcm frena i furbetti dell’affitto breve per arginare l’esodo verso le seconde case

L’atto deve recare la data antecedente il decreto: chi sgarra sarà denunciato penalmente. Così si cerca di arginare lo spostamento verso mare e montagna: necessaria l’autocertificazione

Il Dpcm frena i furbetti dell’affitto breve per arginare l’esodo verso le seconde case

Il governo conferma: si può andare nelle seconde case, anche fuori Regione. Però, perché nei Dpcm c’è sempre un “però” e questa volta riguarda il contratto stipulato per acquistare l’abitazione o per affittarla.

Infatti, se il trasferimento potrà avvenire anche se la casa si trova in zona arancione o rossa, il limite è dato dall’atto che deve essere antecedente al 14 gennaio 2021, data di entrata in vigore del nuovo Dpcm.

Ieri sera sul sito di palazzo Chigi sono state pubblicate le Faq - risposte alle domande frequenti - sul nuovo Dpcm firmato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte, con i chiarimenti su quello che si può e non si può fare.

La novità più attesa riguarda proprio gli spostamenti verso le abitazioni di vacanza perché il testo aveva eliminato il divieto finora previsto, ma senza essere esplicito sulle modalità di spostamento e soprattutto sulle persone che potevano soggiornare. Nella Faq è specificato che si tratta di un “rientro”, quindi potrà andare soltanto chi dimostra di avere la casa di proprietà o con un contratto di affitto firmato prima del 14 gennaio 2021. Sono esclusi i cosiddetti “affitti brevi”.

Nelle seconde case possono andare i familiari conviventi, non possono esserci altri nuclei familiari, né parenti o amici. Scrivono i tecnici di palazzo Chigi: “La casa di destinazione non deve essere abitata da persone non appartenenti al nucleo familiare convivente con l’avente titolo e vi si può recare unicamente tale nucleo. La sussistenza di tutti i requisiti indicati - si legge ancora sul sito - potrà essere comprovata con copia del titolo di godimento avente data certa o eventualmente anche con autocertificazione. La veridicità delle autocertificazioni sarà oggetto di controlli successivi e la falsità di quanto dichiarato costituisce reato”.

 

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