Sono le 19.
Scatta la zona rossa in 12 Comuni del Cuneese. Ieri (2 marzo) il presidente della Regione ha firmato un decreto ad hoc che estende il livello massimo di restrizioni anche alle Valli Po e Infernotto (Bagnolo Piemonte, Barge, Crissolo, Oncino, Ostana, Paesana, Sanfront, Gambasca, Martiniana Po, Rifreddo, Revello, Envie.), con norme più rigide, in vigore – al momento – sino al 12 marzo compreso.
Le zone che entreranno in zona rossa dovranno attenersi ancora alle norme contenute nel “vecchio” Dpcm, quello datato 14 gennaio 2021 a firma dell’allora presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte.
Scriviamo “vecchio” perché, frattanto, l’attuale premier, Mario Draghi, ha firmato proprio ieri un nuovo Dpcm, contenente ancora norme per il contrasto alla diffusione del virus. Un pacchetto di regole che però sarà in vigore dal 6 marzo al 6 aprile.
Per questi primi due giorni di zona rossa, nelle Valli Po e Infernotto saranno quindi in vigore le “misure di contenimento del contagio” per quelle aree “caratterizzate da scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto”.
SPOSTAMENTI
Sono vietati. Vietato entrare o uscire dai comuni “salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità, ovvero per motivi di salute”. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”.
COMMERCIO
Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 23, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, compresi i centri commerciali.
Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici.
Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie.
BAR E RISTORAZIONE
Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie). Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché, fino alle ore 22, la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.
Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dai codici Ateco 56.3 (bar ed esercizi simili senza cucina) e 47.25 (commercio al dettaglio di bevande, da non consumarsi sul posto) l’asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18.
SCUOLA
Le prescrizioni da adottare per quanto riguarda il mondo delle scuole sono state specificate espressamente dall’ordinanza regionale.
La Regione ha disposto il blocco di tutte le attività scolastiche nel territorio dei Comuni in zona rossa: la didattica è previste esclusivamente con modalità a distanza, mentre resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza per garantire “l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica a distanza”.
Potrà accedere agli edifici scolastici, come confermato dal provveditore agli studi, tutto il personale scolastico, docente e non. Ovviamente, sono consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita.
SPORT
Sono sospese tutte le attività previste, anche svolte nei centri sportivi all'aperto. Sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva.
Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli esse inziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche.
Chiusi anche centri culturali, centri sociali e centri ricreativi, ferma restando la sospensione delle attività di piscine e palestre, l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte all'aperto
presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo sport.
È interdetto l'uso di spogliatoi interni a detti circoli; sono consentite le attività dei centri di
riabilitazione, nonché quelle dei centri di addestramento e delle strutture dedicate esclusivamente al mantenimento dell'efficienza operativa in uso al Comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico,
che si svolgono nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti.
In ordine agli eventi e alle competizioni sportive di interesse nazionale, lo svolgimento degli sport di contatto, come individuati con provvedimento del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, è sospeso; sono altresì sospese l’attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonché tutte le gare, le competizioni e le
attività connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale;
ATTIVITA’ MOTORIA
È consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; è altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all'aperto e in forma individuale.
SERVIZI ALLA PERSONA
Sono sospese le attività inerenti servizi alla persona, diverse da quelle individuate nell’allegato 24 (rimangono quindi aperte lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia, attività delle lavanderie industriali, altre lavanderie, tintorie, servizi di pompe funebri e attività connesse, servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere).
SMART WORKING
I datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell’emergenza; il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile.
MUSEI
Sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, numero 42, ad eccezione delle biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi, fermo restando il rispetto delle misure di contenimento dell'emergenza epidemica.