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Agricoltura | 23 aprile 2021, 21:02

Decreto sostegni e NASpI: qualche chiarimento da Coldiretti Cuneo

La NASpI, come i precedenti istituti, ha la funzione di fornire un sostegno al reddito dei lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione

Decreto sostegni e NASpI: qualche chiarimento da Coldiretti Cuneo

Come risaputo, il Decreto Legislativo n. 22/2015 aveva introdotto nuove “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati”.

La NASpI, come i precedenti istituti, ha la funzione di fornire un sostegno al reddito dei lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione, i beneficiari sono:

· Lavoratori dipendenti;

· Apprendisti;

Soci di cooperativa purché abbiano instaurato un rapporto subordinato. Personale artistico sempre se a contratto subordinato. Non possono beneficiare della NASpI:

· gli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato, per i quali continua a trovare applicazione la disciplina dell’indennità di disoccupazione agricola;

· i dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni;

La durata e la misura dei trattamenti sono rapportati alla pregressa storia contributiva del lavoratore e non più alla età anagrafica del lavoratore, come previsto dalla disciplina previgente.

La NASpI è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:

· siano in stato di disoccupazione;

· possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;

· possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.

La NASpI viene riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e negli altri casi previsti dalla legge.

L’articolo 16 del Decreto Sostegni (DL 41/2021) ha disposto che le indennità concesse a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto (quindi dal 23 marzo) e fino a fine anno (quindi fino al 31 dicembre 2021) non è richiesto il requisito delle 30 giornate di lavoro svolto nei dodici mesi che hanno preceduto la cessazione del rapporto di lavoro. In questo modo, afferma Roberto Bianco, Responsabile Provinciale EPACA, dovrebbero essere ammessi tra gli aventi diritto al sussidio di disoccupazione dei dipendenti e assimilati, una platea di potenziali ulteriori beneficiari  rimasti finora a causa del requisito ordinario delle 30 giornate.

Gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio Provinciale di EPACA Coldiretti e agli Uffici zonali ad Alba, Bra, Ceva, Cuneo, Fossano, Mondovì, Saluzzo, Savigliano nonché al Centro Servi alla Persona di Cuneo.

comunicato stampa

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