Obbligo di targa per tutti i monopattini elettrici da oggi, sabato 16 maggio 2026. Dove si prende la targa? Quanto costano le pratiche? Chi viaggia senza il contrassegno è in regola comunque?
Tante domande a cui rispondere. Si parte dalle sanzioni: chi è sprovvisto della targa "rischia sanzioni amministrative comprese tra 100 e 400 euro", chiariscono gli studi di consulenza Confarca. "Al momento non è prevista alcuna deroga al rilascio dei contrassegni: tutti i proprietari di monopattini elettrici sono dunque tenuti a regolarizzare la propria posizione senza indugio" sottolineano dalla confederazione di autoscuole, agenzie nautiche e studi di consulenza. "Per ottenere la targa - spiega Roberto Gianolio, segretario nazionale della sezione studi di Consulenza di Confarca - è sufficiente recarsi presso uno dei nostri studi di consulenza, dislocati in tutta Italia, portando con sé i documenti di riconoscimento e il codice fiscale del proprietario del monopattino elettrico. L'iter richiede circa 20 giorni, è quindi importante non rimandare ulteriormente".
Dove si prende la targa e quanto costa
Il contrassegno identificativo, spiega Assoutenti, va richiesto tramite il Portale dell’automobilista o rivolgendosi a una agenzia di pratiche auto. Il costo finale dell'operazione è di circa 35 euro (tra bollo, diritti di motorizzazione, costi di produzione ecc.) per chi si attiva autonomamente, e di circa 80 euro per chi si rivolge ad una agenzia specializzata. Una volta inviata la richiesta e ottenuta la conferma dal sistema, la targa va ritirata presso gli uffici provinciali della Motorizzazione e apposta in modo visibile e permanente nell’alloggiamento sul parafango posteriore o, in assenza dello stesso, sul piantone dello sterzo, rispettando orientamento, verticalità e leggibilità.
Ma cosa succede a chi, pur avendo avviato la procedura, si è visto fissare un appuntamento per il rilascio del contrassegno in data successiva al 16 maggio? Al riguarda il Portale dell’Automobilista avvisa che "in considerazione dell'elevato numero di richieste di prenotazioni per il ritiro dei contrassegni dei monopattini, si segnala che la motorizzazione sta monitorando continuativamente la disponibilità di appuntamenti liberi presso gli uffici, procedendo ove necessario al progressivo ampliamento della relativa offerta. Nei casi in cui sia già stato assegnato un appuntamento con data successiva a oggi, si invita l'utenza interessata a valutare la possibilità di procedere con la cancellazione della prenotazione effettuata per la riprogrammazione dell'appuntamento in una data antecedente".
"Riteniamo che su questo punto il Mit debba fornire ulteriori chiarimenti allo scopo di evitare ai cittadini di incorrere in sanzioni, spiegando se chi ha presentato domanda per il rilascio della targa prima del 16 maggio possa continuare a circolare col monopattino in attesa della consegna fisica del contrassegno" afferma il presidente di Assoutenti, Gabriele Melluso.
Da metà luglio l'obbligo di assicurazione
Su richiesta dell'Ania la polizza assicurativa obbligatoria è stata prorogata di due mesi e scatterà a partire dal prossimo 16 luglio. Per i monopattini non sarà sufficiente una generica polizza Rc capofamiglia. La polizza obbligatoria per il monopattino, infatti, per avere validità legale deve riportare il codice del contrassegno identificativo del mezzo, il che di fatto esclude le generiche polizze famiglia.
E non ci sarà, almeno per i primi due anni, in sistema dell'indennizzo diretto. “Trattandosi di una fattispecie del tutto nuova, la circolare del Mimit del 24 aprile scorso stabilisce due anni di tempo per monitorare l’andamento dei costi effettivi dei risarcimenti dei sinistri causati dai monopattini, in modo da costruire uno specifico forfait su base nazionale" spiega il presidente Gabriele Melluso. "A tal fine l’Ivass dovrà informare ogni sei mesi il Ministero circa l’andamento dei sinistri occorsi dopo l’entrata in vigore dell’obbligo assicurativo. Nel frattempo per i sinistri stradali causati da monopattini sarà applicata la procedura di risarcimento ordinario prevista dall’articolo 148 del codice delle assicurazioni, e il danneggiato dovrà chiedere il risarcimento all'impresa assicuratrice del responsabile civile e non alla propria compagnia". (Mst/Adnkronos)