Cronaca - 03 agosto 2026, 12:03

Cuneo, guerra tra vicini per Radio Maria trasmessa a tutto volume, il giudice rigetta la causa: "Le preghiere erano compagnia per l'anziana madre"

Nessuna molestia: respinta la richiesta di risarcimento. I video di prova inoltre, avevano l'audio scadente e la condotta rispondeva a un'utilità morale verso la donna inferma

Una radiolina appoggiata al muretto divisorio, le preghiere diffuse verso il cortile del vicino e anni di attriti sfociati in aule di tribunale, interventi dei Carabinieri e denunce. Quella che a prima vista poteva sembrare l'ennesima "faida" di vicinato basata su presunti "atti emulativi" si è trasformata in una vicenda giudiziaria toccante, risolta dal Tribunale Civile di Cuneo con la sentenza emessa dal giudice monocratico  Ruggiero Berardi il 24 luglio scorso.

Come emerso dalle colonne del Corriere della Sera, a firma di Vincenzo Brunelli, la controversia ha origine nel marzo del 2023 in zona Passatore, nelle campagne cuneesi. Un cittadino si rivolge al giudice civile del Tribunale di Cuneo citando in giudizio il proprio vicino di casa per presunti atti emulativi , ovvero condotte prive di utilità pratica e svolte al solo scopo di arrecare molestia.

Secondo la ricostruzione fornita — già depositata all'interno di una querela penale presentata mesi prima — il vicino posizionava una radiolina sul muretto di confine tra i due cortili, con l'altoparlante puntato verso la sua abitazione. Il contenuto delle trasmissioni? Preghiere, Rosari e programmi a carattere religioso trasmessi da Radio Maria, fatti risuonare per ore, anche in fasce serali e notturne, al solo fine — a detta del ricorrente — di "esasperarlo".

Sulla base di queste accuse, l'uomo chiedeva la condanna immediata del vicino alla cessazione delle molestie, con il pagamento di 100 euro per ogni futura violazione e un risarcimento danni di 5mila euro euro.

Costituitosi il vicino "reo" di aver trasmesso a tutto volume le trasmissioni religiose ha smontato l'impianto accusatorio svelando il vero motivo dietro la collocazione dell'apparecchio radiofonico. Nessuna volontà di provocare o infastidire il vicino: la radiolina sintonizzata sul canale religioso serviva unicamente a tenere compagnia alla madre anziana mentre lavorava nell'orto di casa.

Una consuetudine peraltro spontaneamente cessata nell'ottobre del 2023, quando le condizioni di salute della donna si erano aggravate, costringendola a letto. A riprova di ciò, la difesa ha presentato documentazione medica e i verbali dei Carabinieri intervenuti nell'ottobre 2023 per sedare i litigi tra le parti, ai quali era già stata spiegata la medesima motivazione familiare.

Nel rigettare integralmente le richieste dell'uomo, il Giudice Berardi ha smontato l'impianto probatorio presentato ritenendolo insufficiente. La querela depositata non possiede alcun valore probatorio autonomo, trattandosi di "mere dichiarazioni unilaterali della stessa parte". Il passaggio centrale riguarda la qualità dei filmati prodotti in giudizio.

"Gli elementi probatori addotti dal ricorrente provano troppo poco, ha scritto il giudice in sentenza. Alcun valore può assumere la querela, mere dichiarazioni unilaterali della stessa parte [...]. I video depositati su supporto informatico, parimenti, non consentono di ritenere raggiunta la prova degli atti emulativi: in primo luogo, non è possibile stabilire da un video, peraltro dall'audio di bassa qualità, l'intensità del volume delle trasmissioni radiofoniche, posto che, peraltro, la trasmissione è udibile soltanto portandosi in prossimità del muretto di confine; in secondo luogo, correlativamente, non si può desumere la sussistenza dell'intenzione di nuocere da parte del convenuto".

L'audio scadente delle registrazioni e il fatto che la radio fosse udibile unicamente portandosi a ridosso del muretto di confine hanno reso quindi impossibile dimostrare sia l'effettivo disturbo sia l'intenzione di nuocere.

Nei successivi passaggi delle motivazioni, la sentenza ribadisce inoltre che la presenza di un beneficio morale ed affettivo nei confronti della madre anziana esclude la natura emulativa della condotta. "L’ascolto della radio con la finalità di 'tener compagnia' all’anziana madre rappresenta pur sempre un’utilità morale che, in conformità alle coordinate ermeneutiche, esclude la sussistenza dell’animus nocendi, considerato che, peraltro, per quanto risulta dalla comune prospettazione delle parti, la radio era sintonizzata sempre sullo stesso canale".

Inoltre, il Tribunale ha rilevato come la condotta contestata non avesse alcun carattere di attualità, essendosi interrotta con l'aggravarsi delle condizioni di salute della madre: «...non risulta che il convenuto abbia continuato ad utilizzare la radio successivamente all’ottobre 2023 e, quindi, all’aggravarsi delle condizioni di salute della madre ed essendo le riproduzioni video circoscritte ad un limitato periodo di tempo. Circostanza che, peraltro, esclude anche l’attualità del presunto atto emulativo, che non può essere “a futura memoria”.»

Il Giudice ha infine ricordato che nell'ordinamento italiano non esiste il "danno presunto" respingendo la richiesta risarcitoria di 5mila euro poiché l'attore non ha fornito alcuna prova di un concreto pregiudizio patito. Per questi motivi è stata rigettata integralmente la domanda dell'uomo che è stato condannato al pagamento delle spese di lite in favore del vicino liquidate in 1mile e 500 euro oltre a rimborso spese generali e Iva.

Angela Panzera