Attualità - 11 novembre 2015, 19:04

La Regione Piemonte saluta la sostituzione delle Comunità montane con le Unioni montane di comuni

Da oggi (11 novembre), le Comunità montane cessano di esistere: per Valmaggia è "un naturale passaggio per adeguare lo statuto della regione al nuovo assetto"

La Regione Piemonte saluta la sostituzione delle Comunità montane con le Unioni montane di comuni

Via le Comunità Montane dallo Statuto della Regione Piemonte, al loro posto le Unioni montane e le forme associative comunali.

Il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità, nella seduta dell'11 novembre, la modifica statutaria che prende atto che nella legislazione piemontese non ci sono più le Comunità Montane. L’articolato, licenziato dalla Prima Commissione all’unanimità lo scorso 19 ottobre, recepisce le proposte emendative presentate dall’Uncem che introducono, in Statuto, il riferimento alle “Unione montane” quali forme speciali di associazionismo comunale.

Questo provvedimento – ha dichiarato in Aula l’assessore alla Montagna Alberto Valmaggiaè un naturale passaggio per adeguare lo Statuto della Regione Piemonte al nuovo assetto, che vede le Unioni montane sostituire le storiche e importanti Comunità montane. A oggi sono state  riconosciute 45 Unioni montane, che comprendono 492 comuni montani su un totale di 524. In queste settimane si completerà il quadro con la nascita di ulteriori 6 Unioni, che riguardano 24 comuni. Ben 31 di queste svolgono le funzioni di sviluppo montano. Si sta anche completando il percorso di passaggio dei dipendenti, che dovrebbe concludersi entro fine anno”.

In particolare, l’articolo 1 della legge modifica il comma 2 dell’articolo 3 dello Statuto, identificando nelle Unioni montane e nelle forme associative comunali, oltre che nelle Province e nei Comuni, i destinatari della collaborazione istituzionale finalizzata alla realizzazione di un coordinato sistema delle Autonomie locali.

L’articolo 2 modifica il comma 2 dell’articolo 4 dello Statuto disponendo la necessità del raccordo tra gli strumenti di programmazione della Regione, delle Province, dei Comuni, delle Unioni montane e delle forme associative comunali. L’articolo 3, che modifica il comma 2 dell’articolo 8 dello Statuto, ribadisce la specificità dei territori montani e  collinari, individuati quali destinatari di specifiche politiche di intervento, ed individua nelle forme associative montane e collinari il livello ottimale di gestione di tali misure di sostegno.

Infine, l’articolo 4 modifica l’articolo 97 dello Statuto, affermando il ruolo della Regione quale promotore dei rapporti con i Comuni, le Province le Unioni montane e le forme associative comunali.

Trattandosi di una legge che modifica lo Statuto, ai sensi dell'articolo 101 della Carta fondamentale della Regione, dovrà essere approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con una seconda deliberazione dopo un intervallo non inferiore ai due mesi.

c.s.

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