Saluzzese - 03 aprile 2016, 17:00

Come fare ed entro quando farlo per non pagare il Canone RAI

C’è tempo sino al 30 aprile 2016 per la presentazione cartacea oppure sino al 10 maggio per la presentazione telematica all’Agenzia delle Entrate dell’autodichiarazione del mancato possesso dei requisiti per farlo

Come fare ed entro quando farlo per non pagare il Canone RAI

C’è tempo sino al 30 aprile 2016 per la presentazione cartacea oppure sino al 10 maggio per la presentazione telematica  all’Agenzia delle Entrate dell’autodichiarazione del mancato possesso dei requisiti per pagare il canone RAI in bolletta: lo compila chi non ha un televisore, o ha un altro familiare che paga il canone.

Il modello è pubblicato insieme al provvedimento di approvazione del 24 marzo 2016, con le istruzioni di compilazione, disponibile sul sito dell’Agenzia, sul sito del ministero delle Finanze e su quello della RAI nelle pagine dedicate al canone.

=> Scarica il modello esenzione Canone RAI

Il modello si compone di una parte dedicata ai dati anagrafici e di una dichiarazione sostitutiva di non detenzione dell’apparecchio televisivo, in attuazione di quanto previsto dalla Legge di Stabilità 2016, che ha ridotto il canne RAI a 100 euro prevedendone però il pagamento con la bolletta elettrica.

Per non ricevere il Canone RAI in addebito sulla bolletta elettrica, bisogna presentare apposita autocertificazione al Fisco. Sono previsti i seguenti diversi casi:

  • contribuente che non ha nessun televisore in nessuna delle abitazione per cui è titolare dell’utenza elettrica;
  • non detenzione di un ulteriore apparecchio televisivo oltre a quello per il quale è stata precedentemente presentata una denunzia di cessazione dell’abbonamento per suggellamento;
  • il canone non deve essere addebitato in alcuna delle utenze elettriche intestate al dichiarante perché la bolletta elettrica è intestata ad altro componente della stessa famiglia anagrafica, che paga quindi il canone RAI;
  • il venir meno dei presupposti di una dichiarazione sostitutiva precedente: questa dichiarazione va presentata, ad esempio, quando dopo aver presentato dichiarazione sostitutiva di non detenzione della tv, nel corso dell’anno viene acquistato un televisore.

A seconda della tipologia di dichiarazione, il contribuente compila il quadro A o il quadro B del modello. Il Quadro A è la dichiarazione di non detenzione di una tv, il Quadro B è dedicato a coloro che non pagano perché il canone RAI è già versato da un altro componente della famiglia anagrafica: è il caso, ad esempio, di due persone conviventi, che fanno parte della stessa famiglia anagrafica, intestatari di utenze elettriche separate. Il codice fiscale da segnare nel campo dichiarazione è quello del familiare che paga il canone.

La dichiarazione sostitutiva si presenta attraverso il servizio postale entro il 30 aprile oppure per via telematica entro il 10 maggio e ha valore per l’intero 2016. Dall’anno prossimo, la dichiarazione si presenta entro il 31 gennaio. La dichiarazione si può presentare con le seguenti modalità:

  • per posta, via raccomandata, inviando il modello cartaceo all’indirizzo Agenzia delle Entrate, Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti  TV – Casella Postale 22 – 10121 Torino. Fa fede la data di spedizione: la scadenza per questo tipo di consegna è il 30 aprile.
  • online tramite applicazione web dell’Agenzia delle Entrate, utilizzando le credenziali Fisconline o Entratel. In questo caso, la scadenza è il 10 maggio.
  • tramite intermediario entro il 30 aprile: il provvedimento delle Entrate dettaglia gli obblighi del professionista (copia al dichiarante, delega, ricevuta).

La presentazione della dichiarazione in ritardo comporta la non validità della stessa, e quindi l’obbligo di pagare il canone RAI, anche se non necessariamente per l’intero anno: un ritardo fino al 30 giugno, non ha effetto su tutto l’anno ma solo sul secondo semestre. In pratica, quindi, si pagherà il canone da gennaio a giungo, ma non da luglio a dicembre. Ricordiamo che le rate arrivano comunque a partire dal mese di luglio (in cui saranno inserite le prime sei rate dell’anno, 60 euro). Dal 2017 quando la riforma sarà a regime, la dichiarazione sostitutiva va presentata dal primo luglio dell’anno precedente al 31 gennaio. La presentazione in ritardo, ma entro il 30 giugno, comporta esenzione per il secondo semestre.

Contrariamente a quanto succedeva prima, la dichiarazione ha validità annuale, quindi andrà ripresentata anno per anno nel caso in cui sussistano i requisiti. Si considera apparecchio televisivo, per cui bisogna pagare il canone RAI, una tv che riceve il digitale terrestre o il segnale satellitare. Quindi, ad esempio un pc o un altro monitor, anche se consente la visione di programmi via Internet, o un vecchio televisore analogico, non comportano il pagamento del canone, a meno che non riceva il segnale radiotelevisivo via digitale terrestre o satellitare. La dichiarazione sostitutiva può essere resa anche dall’erede.

Il contribuente che attiva una nuova utenza elettrica nel corso dell’anno, devono presentare la dichiarazione di esenzione dal canone entro il mese successivo a quello in cui attivano la fornitura.

R.G.

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