Cuneo e valli - 21 ottobre 2017, 06:00

La normativa a tutela dei passeggeri aerei in caso di ritardi, cancellazione voli e smarrimento bagagli

L’incubo di ogni turista è sicuramente quello che la tanto agognata vacanza venga rovinata da imprevisti o contrattempi.

La normativa a tutela dei passeggeri aerei in caso di ritardi, cancellazione voli e smarrimento bagagli

L’incubo di ogni turista è sicuramente quello che la tanto agognata vacanza venga rovinata da imprevisti o contrattempi.

Sebbene i servizi aeroportuali siano al giorno d’oggi sempre più efficienti, può ancora capitare che alcuni voli subiscano notevoli ritardi, o che vengano soppressi, così come può sempre succedere che i bagagli dei passeggeri, una volta consegnati agli addetti dell’aeroporto,  vengano smarriti.

Poiché tali problematiche possono riguardare ciascuno di noi, sarà senz’altro utile effettuare una breve panoramica sulle norme che tutelano i passeggeri in queste situazioni.

Innanzitutto, è bene ricordare come la materia del trasporto aereo sia disciplinata dal  Regolamento UE n. 2004/261/CE del 11/2/2004 il quale, tra le altre cose,  tratta anche i casi di negato imbarco, cancellazione del volo e ritardo nella partenza.

Tale regolamento si applica a tutti i voli effettuati da compagnie aeree comunitarie laddove l’ aeroporto di partenza o quello di arrivo sia situato nel territorio di uno Stato membro dell’ Unione Europea, e a condizione che i passeggeri:

a) dispongano di una prenotazione confermata sul volo in questione;

b) si presentino all'accettazione secondo le modalità stabilite e all'ora  indicata dal vettore aereo o, al più tardi, quarantacinque minuti prima dell'ora di partenza pubblicata.

 

NEGATO IMBARCO

Può succedere che la compagnia aerea si trovi nella necessità di negare ad alcuni passeggeri l’imbarco su di un volo, in quanto sono stati venduti più biglietti rispetto al numero dei posti a sedere presenti sul velivolo (overbooking).

Tale situazione è disciplinata dall’art. 4 del Regolamento UE n. 2004/261/CE, il quale stabilisce che in tali casi il vettore aereo deve innanzitutto fare appello ai passeggeri, verificando se vi siano dei volontari disposti a rinunciare alla prenotazione in cambio di benefici da concordare tra il passeggero interessato e il vettore aereo operativo.

Tuttavia, qualora il numero dei volontari non sia sufficiente per consentire l'imbarco dei restanti passeggeri titolari di prenotazioni, il vettore aereo può negare l'imbarco anche a passeggeri non consenzienti.

In questo caso la compagnia aerea deve versare loro, a titolo di compensazione pecuniaria, una somma pari a :

a) 250,00 Euro per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1.500 chilometri;

b) 400,00 Euro per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1.500 chilometri e per tutte le altre tratte comprese tra 1.500 e 3.500 chilometri;

c) 600,00 Euro per le tratte aeree che non rientrano nelle lettere a) o b).

Peraltro, se ai passeggeri è offerto di raggiungere la loro destinazione finale imbarcandosi su di un volo alternativo (senza un eccessivo ritardo), il vettore aereo può ridurre del 50 % l’importo di tale compensazione.

Oltre all’indennizzo immediato, ai sensi dell’art. 8 il passeggero non consenziente a cui viene negato l’imbarco ha diritto di scegliere tra:

a) rimborso entro 7 giorni del prezzo pieno del biglietto + volo di ritorno verso il punto di partenza iniziale non appena possibile;

b) imbarco su di un volo alternativo verso la destinazione finale non appena possibile;

c) imbarco su un volo alternativo verso la destinazione finale in data successiva di suo gradimento, a seconda della disponibilità dei posti.

Ovviamente, se la sistemazione alternativa riguarda una classe di viaggio superiore a quella corrispondente al biglietto aereo acquistato (es. business class, invece di economy), il vettore non potrà esigere alcun pagamento supplementare, mentre in caso contrario, qualora il passeggero venga sistemato in una classe inferiore, quest’ultimo avrà diritto al rimborso della differenza di pezzo.

In tali frangenti il passeggero ha inoltre diritto, a titolo gratuito:

a) a pasti e bevande in congrua relazione alla durata dell'attesa;

b) alla sistemazione in albergo qualora siano necessari uno o più pernottamenti,

c) al trasporto tra l'aeroporto e il luogo di sistemazione (albergo o altro).

d) ad effettuare due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o posta elettronica.

CANCELLAZIONE DEL VOLO

L’art. 5 del Regolamento Europeo prende poi in considerazione la diversa ipotesi in cui il volo debba essere cancellato dal vettore.

In questo caso ai passeggeri coinvolti possono scegliere tra:

a) rimborso entro 7 giorni del prezzo pieno del biglietto;

b) imbarco su un volo alternativo verso la destinazione finale non appena possibile;

c) imbarco su un volo alternativo verso la destinazione finale in data successiva di suo gradimento, a seconda della disponibilità dei posti.

In ogni caso, hanno sempre diritto:

a) a pasti e bevande in congrua relazione alla durata dell'attesa;

b) ad effettuare a titolo gratuito due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o posta elettronica;

c) alla sistemazione in albergo, qualora l'orario di partenza che si può ragionevolmente prevedere per il nuovo volo sia rinviato di almeno un giorno rispetto all'orario di partenza previsto per il volo cancellato;

d) alla compensazione pecuniaria già prevista per il negato imbarco, a meno che siano stati informati della cancellazione del volo almeno due settimane prima dell'orario di partenza previsto, oppure siano stati informati della cancellazione del volo entro le due precedenti settimane, con l’offerta di partire con un volo alternativo e con un ritardo di sole 2 ore rispetto al volo inizialmente programmato.

La compensazione poecuniaria non è altresì dovuta se la cancellazione del volo è dovuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso.

L’onere della prova in tal senso è comunque a carico del vettore.

 

 

RITARDO

Infine, qualora il volo subisca un ritardo rispetto all'orario di partenza previsto, troverà applicazione l’art. 6 del Regolamento Europeo, il quale impone al vettore di fornire ai passeggeri coinvolti:

a) pasti e bevande in congrua relazione alla durata dell'attesa, nonché la possibilità di effettuare a titolo gratuito due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o posta elettronica, qualora il ritardo ammonti a due o più ore per tutte le tratte aeree pari o inferiori a 1.500 km, ovvero a tre o più ore per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1.500 km;

b) la sistemazione in albergo, qualora l'orario di partenza che si possa ragionevolmente prevedere sia rinviato di almeno un giorno rispetto all'orario di partenza precedentemente previsto, il vettore garantirà al passeggero;

c) il rimborso entro sette giorni del prezzo pieno del biglietto, allo stesso prezzo al quale è stato acquistato, quando il ritardo sia di almeno cinque ore;

 

PERDITA DEL BAGAGLIO

Con l'imbarco, al momento del chek-in, il passeggero affida il proprio bagaglio alla custodia del vettore aereo il quale, dal canto suo, si assume l’onere di trasportarlo sino alla destinazione di arrivo, così da consegnarlo al passeggero subito dopo lo sbarco.

Può tuttavia succedere che i bagagli vengano smarriti ovvero, più semplicemente, che arrivino a destinazione con un ritardo più o meno considerevole.

Anche in questi casi la legge fornisce una tutela al passeggero, sia in termini di risarcimento del danno patrimoniale, sia di quello non patrimoniale.

La Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 – volta all'unificazione delle norme sul trasporto aereo internazionale –, al "Capitolo III" riguardante la responsabilità del vettore e l’entità del risarcimento per danni, distingue le ipotesi dei "danni ai bagagli" (art. 17), quella dei "danni alla merce" (art. 18) e quella del "ritardo" (art. 19).

In particolare, ai sensi del citato art. 19, la compagnia aerea “ è responsabile del danno derivante da ritardo nel trasporto aereo di passeggeri, bagagli o merci", a meno che non riesca a dimostrare di aver adottato tutte le misure necessarie e possibili, secondo la normale diligenza, per evitare il danno, ovvero l’oggettiva impossibilità ad adottarle.

In queste ipotesi, la problematica maggiore investe la quantificazione del danno, la quale – specie in caso di smarrimento del bagaglio – risulta spesso impossibile.

Per tagliare la testa al toro, l’art. 22 della Convenzione di Montreal ha quindi previsto una quantificazione forfettaria del danno, stabilendo che, nel caso di trasporto di bagagli, "la responsabilità del vettore in caso di distruzione, perdita, deterioramento o i ritardo è limitata alla somma di 1.000 diritti speciali di prelievo per passeggero [pari a circa 1.167,00 Euro]".

Peraltro, qualora trasporti beni di valore superiore, al momento della consegna del bagglio al vettore il passeggero può rilasciare una “dichiarazione di maggior valore”, dietro pagamento di un'eventuale soprattassa: in siffatta ipotesi, "il vettore sarà tenuto al risarcimento sino a concorrenza della somma dichiarata, a meno che egli non dimostri che tale somma è superiore all'interesse reale del mittente alla consegna a destinazione".

In questi casi la responsabilità della compagnia aerea è presunta, a meno che la stessa non dimostri che il danno è stato cagionato da un difetto del bagaglio o per responsabilità del passeggero.

Qualora il danno riguardi il bagaglio a mano, il passeggero ha diritto allo stesso risarcimento (fino a 1000 DSP = circa € 1167,00), ma in tale ipotesi sarà suo onere dimostrare la responsabilità della compagnia aerea.

In ogni caso, la limitazione di cui all’art. 22 non si applica qualora venga dimostrato il dolo o la colpa grave della compagnia aerea – ovvero che il danno è derivato da un atto o da un’ omissione dei suoi dipendenti o incaricati, compiuto con l'intenzione di provocare un danno o con la consapevolezza che probabilmente si sarebbe verificato.

Infine, per quanto riguarda le compagnie aeree non comunitarie che non rientrano nell’area di applicazione della convenzione di Montreal, occorre distinguere tra:

a) voli nazionali;

b) voli internazionali,

nonché tra:

1) bagaglio registrato al checkin;

2) bagaglio a mano.

In questi casi, il risarcimento del danno da perdida, danneggiamento o ritardo nella consegna del bagaglio registrato è nettamente inferiore: 6,20 Euro/Kg, fino a un massimo di € 222,08 per voli nazionali e  circa 20,00 Euro/Kg per i voli internazionali.

Per quanto riguarda, invece, il bagaglio a mano, sia sui voli nazionali che sui voli internazionali il passeggero potrà ottenere il risarcimento solo dimostrando la responsabilità della compagnia aerea.

In caso di danneggiamento, smarrimento o ritardo nella consegna del bagaglio, il passeggero dovrà presentare denuncia di smarrimento presso l’ufficio di assistenza bagagli (solitamente denominato “Lost and found”) presente in ogni aeroporto.

La denuncia potrà anche essere inviato entro 7 giorni dalla consegna (in caso di danni) o entro 21 giorni dalla consegna (in caso di ritardo), ma in questi casi igraverà sul danneggiato l’onere di dimostrare che il fatto si è verificato durante il trasporto aereo.

Ai fini probatori, sarà poi necessario conservare tutti i documenti di viaggio, ivi compreso il biglietto aereo riportante l’indicazione dell’aeroporto di partenza e quello di arrivo, nonché il talloncino adesivo che reca impresso il numero identificativo assegnato al bagaglio, rilasciato al passeggero al momento del chek-in.

Una volta presentato il reclamo nei termini indicati, il diritto al risarcimento si prescrive in due anni dalla data di arrivo a destinazione.

Avv. Luca Blengio

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