Monregalese - 12 marzo 2020, 10:17

Studentessa ripete l'esame di Maturità: parla il suo avvocato

Riceviamo e pubblichiamo

Studentessa ripete l'esame di Maturità: parla il suo avvocato

L’infelice frase di un articolo di stampa nazionale (“I bocciati questa volta sono i professori”) ha innescato una polemica che nuoce inutilmente a tutte le parti in causa, che, ricordiamo, sono soltanto la studentessa ricorrente, il Ministero della Pubblica Istruzione, il Liceo e la Commissione Esaminatrice.

Sono entrati così in campo soggetti estranei alla partita, che tendono a spostarla dalla sua sede naturale ed esclusiva (le aule del Liceo e quelle dei tribunali amministrativi) ad altre sedi improprie (i social, i giornali e i media in genere), costringendo i veri ed unici protagonisti della partita a confrontarsi con nuovi avversari e con regole diverse, in campi non regolamentari.

Si spiega così la visione delle OO.SS. secondo cui “La questione apre un dibattito sul tema della valutazione, sul libero esercizio della professione, sul ruolo di docente in generale”.

La polemica va sopita sul nascere: non sono affatto in discussione l’universo della Scuola, la sua autorevolezza, e quella dei docenti.

Più semplicemente, i giudici del Consiglio di Stato hanno ordinato la ripetizione di una singola prova orale d’esame, condotta in violazione delle norme di procedura, ma non solo. Non è certo questa la sede in cui si possa affrontare il merito delle questioni sub iudice, se non con approssimazione e superficialità.

Piaccia o non piaccia viviamo in uno Stato di diritto e tutti (commissari esaminatori compresi) sono sottoposti alla valutazione del proprio operato, da parte di organi a ciò preposti e in sedi regolamentate. E ciò è tanto vero che financo i provvedimenti dei giudici amministrativi di primo grado sono stati sottoposti al “riesame” ad opera dei giudici di secondo ed ultimo grado.

Non ha dunque alcun significato giuridico – ma mero intento suggestivo – menzionare un’ordinanza del T.A.R. Piemonte che è stata riformata dal Consiglio di Stato.

Il quale Consiglio di Stato 1) ha messo in rilievo le votazioni lusinghiere del percorso scolastico della candidata, come criterio dirimente; 2) ha censurato la contraddittorietà sussistente fra due relazioni di esame nella parte relativa alla c.d. alternanza scuola-lavoro: circostanza questa che, di per sé sola, avrebbe imposto una rivalutazione d’ufficio del voto finale della candidata che, avendo raggiunto la votazione finale di 56/100, a seguito della migliore valutazione della c.d. alternanza scuola-lavoro prescritta dal Consiglio di Stato avrebbe potuto conseguire la votazione finale corretta di almeno 60/100.

In ogni caso, il Ministero della Pubblica Istruzione, così come il Liceo e la Commissione Esaminatrice si sono avvalsi del patrocinio ex lege dell’Avvocatura Generale dello Stato, di modo che certo non occorreva la difesa d’ufficio delle OO.SS. a tutela dei docenti, i quali – lungi dall’essere stati bocciati – sono semplicemente stati messi “in panchina” dallo stesso Ufficio Scolastico Regionale, al fine di garantire alla candidata “le migliori condizioni di serenità nell’affrontare la prova”, davanti ad una nuova Commissione Esaminatrice, per mere ragioni di opportunità, così evidenti da non dover essere commentate.

La partita è dunque ancora tutta da giocare e, comunque vada a finire, non ci saranno professori “bocciati”: semplicemente, se la studentessa supererà l’esame di Stato andrà direttamente all’Università, viceversa risosterrà l’esame di maturità nella prossima sessione ordinaria.

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