La Corte Costituzionale ha giudicato inammissibile il referendum per la legalizzazione dell’eutanasia che negli scorsi mesi, aveva raccolto circa 1,2 milioni di firme.
La sentenza di inammissibilità, con annesse motivazioni, non è stata ancora pubblicata. Una nota dell’ufficio stampa della Corte fa sapere che il referendum è stato respinto perché, diversamente, “non sarebbe preservata la tutela minima costituzionalmente necessaria della vita umana, in generale, e con particolare riferimento alle persone deboli e vulnerabili”.
Il quesito presentato alla Corte volgeva all’abrogazione parziale dell’articolo 579 del Codice Penale, che punisce l’omicidio di una persona consenziente. Scopo dell’intervento referendario, era quello di consentire l’eutanasia attiva nelle forme previste dalla legge sul consenso informato e il testamento biologico, sulla base dei requisiti introdotti della sentenza della Consulta col giudizio espresso sul caso Marco Cappato/Dj Fabo. In questo modo, sarebbe stata possibile l’eutanasia attiva, vietata in Italia, che avviene quando il medico somministra il farmaco che induce alla morte (art 579 c.p., omicidio del consenziente). Illegale anche l’eutanasia indiretta in cui il soggetto che agisce prepara il farmaco eutanasico che viene assunto in modo autonomo dalla persona (art. 580 c.p., istigazione e aiuto al suicidio), fatte salve le scriminanti procedurali introdotte dalla Consulta con la sentenza Cappato. Le condotte non previste sono inquadrabili come omicidio doloso (art. 575 cp).
Ad essere ritenute lecite, soprattutto nei casi in cui si ha lo scopo di evitare “l’accanimento terapeutico”, ammesse con la legge 219/2017, sono le cosiddette forme di "eutanasia passiva", vale a dire, praticate omissivamente, cioè astenendosi dall’intervenire per tenere in vita il paziente in preda a terribili sofferenze.
La sentenza della Corte Costituzionale numero 242 del 2019 sul Caso Cappato/Dj Fabo aveva stabilito che a determinate condizioni non fosse punibile una forma di eutanasia definita ‘assistenza al suicidio’, vale a dire quando una persona ‘permette’ a un’altra di suicidarsi. Il dispositivo stabilì infatti che si può ‘aiutare’ una persona a morire solo se quella ha una patologia irreversibile che le provoca sofferenze fisiche, o anche psicologiche, intollerabili; se la persona è pienamente capace di decidere liberamente e consapevolmente e se è tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale.
Il leader del M5S Giuseppe Conte, in un’intervista rilasciata a "La Repubblica", ha sostenuto che il quesito così posto alla Corte, creasse una vuoto legislativo. A replicare, Filippo Blengino il segretario della associazione Radicali Cuneo: “Sul merito internamente se ne è parlato a lungo. Non credo nel vuoto legislativo. È chiaro che, quando si parla di referendum abrogativi, non essendo specificato nel Codice la parola ‘eutanasia’, bisognasse andare a toccare quello. Il vero vuoto doveva essere colmato dal Parlamento. Sono deluso. Una sentenza anticostituzionale, deriva di un sistema partitocratico che Marco Pannella denunciava anni fa. Ancora una volta la Corte non rispetta la Costituzione, la quale chiaramente ci dice che un quesito può essere dichiarato inammissibile solo in tre casi ben determinati: quesiti riguardanti leggi di ratifica dei trattati internazionali, di amnistia o indulto e di bilancio. Una vergogna, in un Paese in cui la Chiesa continua a comandare. Alla base ci sono questioni di moralismo. Lascia l’amaro in bocca”.





