L’attività di libera professione intramuraria, chiamata più specificatamente “intramoenia”, si riferisce in particolar modo alle prestazioni erogate al di fuori del normale orario di lavoro dai medici di un ospedale, i quali utilizzano gli ambulatori e le strutture diagnostiche della Struttura Sanitaria a fronte di un pagamento da parte del paziente.
Le prestazioni erogate in regime di intramoenia garantiscono il vantaggio di poter scegliere il medico a cui rivolgersi per una visita.
Tale scelta comporta la determinazione di un rapporto contrattuale tra lui e il paziente? In caso di danno, chi ne risponde? La Struttura o il medico? Scopriamolo.
Attività intramuraria: quale rapporto tra medico e paziente?
La figura del medico che svolge attività di intramoenia è una delle figure più atipiche e oggetto di discussioni del nostro ordinamento: si discute se si possa considerare un libero professionista al 100% o no; si discute quindi se tra lui e il paziente esista un rapporto contrattuale oppure no. Su questi ultimi due punti negli ultimi anni sono stati pubblicati diversi studi e "pareri", alcuni in netta opposizione uno con l'altro.
La libera professione intramuraria, sembrerebbe presupporre l’avvenuta stipulazione di un contratto tra il medico ed il paziente: questo avviene per un semplice motivo.
Le prestazioni professionali di intramoenia non sono offerte direttamente dal SSN ( Servizio Sanitario Nazionale ) ma dal libero professionista, che offre le proprie prestazioni all’infuori dell’orario lavorativo previsto dal suo contratto come dipendente della Struttura Sanitaria presso la quale egli opera. Tali visite sono inoltre completamente a carico del paziente, invece che a parziale compartecipazione pubblica come avviene per i normali ticket.
Da questo punto di vista, sembrerebbe quindi che che vi sia una responsabilità contrattuale del medico, operante in regime di libera professione intramuraria, nei confronti del proprio paziente. E’ quest’ultimo, infatti, che sceglie il medico dal quale intende farsi curare, nonostante il compenso retributivo non venga versato direttamente al professionista sanitario, ma alla Struttura, che in seguito “gira” il dovuto al medico.
In caso di danno, si potrebbe quindi facilmente sostenere che la responsabilità del medico sia contrattuale, in virtù del contratto di cura.
Attività intramuraria: scegliere l’assicurazione più adatta
Tutte le Strutture Sanitarie sono obbligate a stipulare coperture assicurative che coprano:
La propria responsabilità civile contrattuale;
La responsabilità civile extracontrattuale del personale a qualsiasi titolo operante con esclusione del personale libero professionista.
Il medico è quindi obbligato a stipulare:
Una polizza che tutela la propria responsabilità civile contrattuale (nel caso in cui svolga attività all’infuori di strutture sanitarie o si avvalga delle stesse nell’adempimento della propria obbligazione contrattuale);
Una polizza a tutela sia della propria responsabilità civile extracontrattuale, sia dell’eventuale rivalsa nei suoi confronti da parte della struttura sanitaria presso cui opera, nel caso in cui operi in regime di libero professionista;
Una polizza che tuteli per l'azione di rivalsa nei suoi confronti da parte della Struttura Sanitaria (una copertura per la colpa grave che ricordiamo è anch’essa obbligatoria come viene spiegato qui).
Intramoenia: determinazioni di colpa
Come abbiamo potuto vedere, se un paziente subisce un danno da una visita medica in intramoenia, può fare essenzialmente due cose.
1) Chiedere i danni all'Ospedale, cioè all'SSN. In questo caso si avvia una procedura atta a determinare se ci sia stata una responsabilità del medico.
Se c'è responsabilità e si constata colpa lieve del medico, l'ospedale risarcisce il paziente.
Se c'è responsabilità e si constata colpa grave del medico, l'ospedale risarcisce il paziente e dopo gira la pratica ad un tribunale Amministrativo che si chiama Corte dei Conti: attraverso l’azione di rivalsa per colpa grave, la Struttura Sanitaria può rivalersi infatti nei confronti del medico.
2) Chiedere i danni al medico e qui, si ravvisano novità: vediamole insieme.
Sembra che non si possano chiedere i danni ex art 1218 (responsabilità contrattuale).
Se si assume che tra medico e paziente non esista alcun rapporto contrattuale (il paziente paga l'SSN che poi paga in parte il medico) il paziente può chiedere anche i danni al medico per responsabilità extracontrattuale ex art 2043 c.c.
In questo caso si può avviare una causa. Certe volte anche due contemporaneamente (verso l'ospedale e verso il medico). Se ci fosse un giudice che stabilisse che iil medico deve risarcire il paziente anche per la responsabilità extra contrattuale , cioè la responsabilità aquiliana, la polizza di colpa grave non coprirebbe (copre solo la rivalsa della corte dei conti, anche per intramoenia, ma sempre rivalsa).
Ecco perché è consigliabile stipulare una polizza RC professionale (che copra il medico sia per la colpa lieve che per la colpa grave): questa, infatti, non lascia scoperto il medico per eventuali richieste del paziente per responsabilità extracontrattuale.
Recentemente, un importante portale assicurativo dedicato alle assicurazioni professionali per medici (Rc Medici), grazie ad un accordo con una compagnia assicurativa, ha realizzato un prodotto di colpa grave con un’estensione specifica all’rc professionale per l’attività svolta in regime di intramoenia (si può ricevere un preventivo compilando il form qui). E’ indubbio che una soluzione di questo tipo permetta un risparmio cospicuo e al tempo stesso una copertura adeguata e a norma di legge.





