Il Consiglio regionale del Piemonte l'8 luglio scorso ha approvato la Legge “di riordino” 9/2025. Con questa legge, all'art. 34, la Regione è intervenuta pesantemente sulla norma che definisce il Deflusso Ecologico (DE) nei corsi d'acqua, inficiandone la funzione. Infatti ora in Piemonte, in caso di scarsita idrica, ovvero con fiumi e torrenti gia colpiti da magre severissime, il Deflusso Ecologico da osservare non è piu quello definito dal vigente Regolamento regionale (che nei mesi estivi è gia ridotto del 67%), ma non potrà eccedere il 30% della portata effettiva in alveo.
Ciò significa che le derivazioni agricole possono prelevare acqua anche se il fiume è quasi a secco. Pro Natura, ritenendo che questa disposizione sia in palese contrasto con le disposizioni normative comunitarie, nazionali e di distretto, il 21 luglio ha scritto al Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica chiedendogli di impugnare ed annullare questa disposizione regionale. Contestualmente ha chiesto ai presidenti della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale del Piemonte di agire in autotutela: la Regione approvi lo stralcio dell’articolo 34 della L.R. 9/2025. Ha inoltre preannunciato denuncia di infrazione all’Unione Europea giacchè la disposizione normativa regionale contestata determina una inosservanza sistematica del diritto comunitario.
Il 5 agosto l'Ufficio Legislativo del Ministero dell'Ambiente ha inviato una nota alla Presidenza del Consiglio dei ministri in cui, confermando quanto sostenuto da Pro Natura Piemonte, evidenzia che l'art. 34 della Legge 9/2025 della Regione Piemonte va a «disciplinare illegittimamente una materia rimessa alla competenza esclusiva dello Stato», violando il «riparto di competenze in materia di tutela delle acque», e che «introduce dei limiti e conseguentemente degli obiettivi di qualità meno elevati rispetto a quelli definiti dalla legislazione nazionale e dai provvedimenti settoriali di area vasta».
Il Ministero sottolinea inoltre che la disposizione inserita nella legge regionale «si pone in contrasto con l'art. 4 della Direttiva 2000/60/CE, con il principio di non deterioramento dei corpi idrici superficiali, nonche con il prevalente interesse pubblico nella gestione della risorsa pubblica». Invita quindi la Regione Piemonte a «valutare l'abrogazione o una riformulazione dell'art. 34 della legge regionale», che è in evidente «contrasto con l'art. 117 della Costituzione».
Pro Natura Piemonte conferma quindi la richiesta gia formalmente inviata alla Regione il 21 luglio scorso: l'art. 34 della Legge 9/2025 è evidentemente illegittimo e deve essere immediatamente stralciato.





