Cronaca - 17 febbraio 2026, 17:48

Non funziona l’audio del videocollegamento col detenuto, processo per tentata estorsione rinviato a fine maggio

L’uomo è detenuto a Padova. Per la prossima udienza disposta la sua traduzione in presenza dal Veneto

L'aula del tribunale di Cuneo in cui si è svolta l'udienza

L'aula del tribunale di Cuneo in cui si è svolta l'udienza

Quello celebrato in mattinata in tribunale a Cuneo doveva essere un processo in cui, oltre ad ascoltare i testimoni, si sarebbe dovuto svolgere l’esame di imputato accusato di tentata estorsione. Ma l’udienza, a seguito dell’escussione dei testi, si è chiusa con un rinvio a fine maggio.

A fermare il dibattimento, infatti, non è stata né un’eccezione processuale, né un impedimento delle parti, bensì un problema tecnico: il video collegamento con il carcere di Padova, dove l’imputato è detenuto per altra causa, è risultato inutilizzabile a causa di un malfunzionamento dell’audio.

Il collegamento video era attivo, ma l’assenza di un audio chiaro ha reso impossibile proseguire con l’esame da parte del pubblico ministero e delle difese. Per questo motivo, il presidente del collegio ha disposto il rinvio del processo.

L’esame dell’imputato non è un passaggio formale del procedimento penale: è uno strumento di garanzia, di espressione del diritto di difesa e del principio del giusto processo. Consente infatti alla persona sottoposta a giudizio di rispondere alle contestazioni, rendere dichiarazioni spontanee e confrontarsi con le accuse davanti al giudice. Senza la piena chiarezza e comprensione delle domande e delle risposte, quella garanzia non può dirsi effettiva.

Per la prossima udienza, fissata al 27 maggio, è stata disposta la traduzione dell’imputato dal carcere di Padova al tribunale di Cuneo, così da evitare ulteriori criticità tecniche. Una scelta che comporterà costi, impiego di personale penitenziario e organizzazione logistica. La traduzione di un detenuto, specie su lunga distanza come in questo caso, rappresenta un costo non trascurabile per l’amministrazione, sia in termini economici sia di risorse umane impiegate.

La partecipazione a distanza del detenuto: regola o eccezione?

Il ricorso al video collegamento per gli imputati detenuti è disciplinato dall’articolo 146 bis del Codice di procedura Penale, introdotto nel 1998 e progressivamente ampliato. In alcune ipotesi è obbligatorio, come per i detenuti sottoposti al regime del 41 bis, in altre è rimesso alla valutazione motivata del giudice.

Durante il periodo della pandemia il sistema è stato ulteriormente esteso, valorizzando maggiormente il consenso dell’imputato quale presupposto per la celebrazione dell’udienza a distanza. In seguito, con la Riforma Cartabia del 2022 sono stati introdotti nel codice gli articoli 133 bis e 133 ter, che disciplinano modalità e garanzie della partecipazione da remoto, senza però trasformarla in regola generale.

Il principio, infatti, resta quello per cui la presenza fisica dell’imputato in aula costituisce la modalità ordinaria, mentre la partecipazione a distanza rne appresenta un’eccezione prevista dalla legge o fondata sul consenso dell’interessato.

Il nodo delle risorse

L’episodio odierno in tribunale a Cuneo riapre una questione che va oltre il singolo processo. Il collegamento da remoto è pensato per ridurre i costi delle traduzioni e contenere i rischi legati agli spostamenti dei detenuti. Ma quando anche solo l’audio non funziona, il sistema si inceppa, zoppica e ne vengono alla luce le carenze: si perde un’udienza, si allungano i tempi, si torna alla traduzione fisica con un aggravio di spese.

Nel dibattito pubblico la giustizia è spesso al centro di riforme strutturali, modifiche ordinamentali e confronti referendari. Tuttavia, episodi e casi come quello di oggi pongono una domanda più immediata: può una macchina giudiziaria dirsi efficiente se non dispone di strumenti tecnici affidabili per celebrare un’udienza?

E questo, nonostante siano stati più volte evidenziato le difficoltà organizzative e le carenze strutturali che gravano sul sistema, sottolineando la necessità di interventi sulle risorse e sull’efficienza concreta degli uffici. 
È un richiamo che intercetta un dato evidente nelle aule: senza investimenti in personale, infrastrutture e dotazioni tecnologiche, ogni riforma rischia di restare sulla carta.

Il rinvio di oggi non è un caso clamoroso, né un evento straordinario. Se si frequentano le aula di giustizia, questo è un episodio ordinario. E proprio per questo, significativo.

Un processo sospeso perché l’audio non si sente, una voce che non arriva e una risposta che non può essere compresa.

Non è infatti sul terreno delle grandi dichiarazioni che si misura l’efficienza della giustizia, ma su quello, molto più concreto, della possibilità di celebrare un’udienza senza che un microfono difettoso diventi un ostacolo.

Il procedimento riprenderà a fine maggio, con l’imputato in aula. Intanto resta l’immagine di una macchina che almeno per un giorno si è fermata per un problema elementare. E la domanda, inevitabile, resta sospesa: quali sono davvero le priorità di cui la giustizia ha bisogno? Un interrogativo, questo, che va oltre le singole riforme e che chiama in causa l’efficienza del sistema e le risorse disponibili, ma soprattutto la capacità di garantire tempi certi e diritti effettivi ai cittadini e agli operatori del settore.

CharB.

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