Una società di autotrasporti con sede a Fossano ha ottenuto ragione davanti al Tribunale civile di Cuneo in una controversia contro l’INPS legata a presunti debiti contributivi.
La vicenda nasce da una serie di verbali ispettivi con cui l’Istituto previdenziale aveva contestato all’azienda la perdita della qualifica artigiana, procedendo al ricalcolo dei contributi dovuti e bloccando, di fatto, il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (Durc), quale essenziale per operare con committenti pubblici e privati.
Secondo l’Inps, il diverso inquadramento avrebbe dovuto produrre effetti anche per gli anni precedenti, con una richiesta economica rilevante. La società, assistita dagli avvocati Alberto Rizzo e Alberto Perroncito, ha però impugnato i verbali davanti al giudice del lavoro, sostenendo che un eventuale cambio di regime contributivo non potesse avere efficacia retroattiva.
Il Tribunale ha accolto questa impostazione, ritenendo illegittima la pretesa dell’Istituto di estendere il nuovo inquadramento a periodi antecedenti alla notifica degli atti ispettivi. In sostanza, gli effetti del provvedimento possono valere solo dal momento in cui vengono formalmente comunicati all’azienda.
Le conseguenze della decisione sono immediate: viene escluso qualsiasi debito contributivo collegato ai verbali contestati e l’INPS dovrà procedere al rilascio del DURC, consentendo all’impresa di proseguire regolarmente l’attività.
Il caso si inserisce in un filone giurisprudenziale che tende a limitare le pretese retroattive in materia previdenziale, soprattutto quando incidono in modo significativo sull’operatività delle imprese. Una pronuncia che potrebbe avere riflessi anche su situazioni analoghe nel territorio, dove non sono rari contenziosi legati all’inquadramento contributivo delle aziende.





