Attualità - 04 giugno 2021, 11:06

Si confida nella ripresa dei consumi: in Piemonte saldi estivi al via il prossimo 3 luglio

La data è la stessa nella maggior parte delle regioni. Nei trenta giorni antecedenti sono vietate le vendite promozionali

Si confida nella ripresa dei consumi: in Piemonte saldi estivi al via il prossimo 3 luglio

Dopo un iter che ha visto la Regione Piemonte confrontarsi con le confinanti Liguria, Lombardia ed Emilia-Romagna, anche per evitare “migrazioni da saldi”, oltre che con le principali associazioni di categoria, l’assessore al Commercio Vittoria Poggio ha stabilito la data di avvio dei saldi estivi 2021, la stessa per la maggior parte delle regioni italiane.

Si parte il 3 luglio, per una durata di otto settimane anche non continuative. 

Nei trenta giorni antecedenti sono vietate le vendite promozionali, anche se alcune regioni hanno derogato a questa norma.

“Riteniamo positiva tale decisione – dichiara Roberto Ricchiardi, presidente di Federazione Moda Italia-Confcommercio-Imprese per l’Italia-della provincia di Cuneo – anche per evitare le incertezze dell’anno precedente che tanto danno hanno portato alla categoria. In questo modo come aziende potremo programmare meglio la stagione".

Si confida nella ripresa dei consumi. Nel 2020, con l'epidemia causata dal Coronavirus, i consumi sono crollati del 10,8% (perdita di 120 miliardi di euro sul 2019 e chiusura definitiva di più di 390mila imprese del commercio non alimentare e dei servizi a fronte di 85mila nuove aperture).

Per quanto riguarda, invece, i saldi invernali del 2021, la spesa totale degli italiani è stata di 4 miliardi di euro contro i 5 miliardi del 2019.

I dati sono dell’Ufficio Studi Confcommercio.

Per il corretto acquisto degli articoli in saldo, Federazione Moda Italia e Confcommercio ricordano alcuni principi di base sui saldi ai tempi del Covid:

  1. Cambi: la possibilità di cambiare il capo dopo che lo si è acquistato è generalmente lasciata alla discrezionalità del negoziante, a meno che il prodotto non sia danneggiato o non conforme (d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, Codice del Consumo). In questo caso scatta l’obbligo per il negoziante della riparazione o della sostituzione del capo e, nel caso ciò risulti impossibile, la riduzione o la restituzione del prezzo pagato. Il compratore è però tenuto a denunciare il vizio del capo entro due mesi dalla data della scoperta del difetto.
  2. Prova dei capi: non c’è obbligo. È rimesso alla discrezionalità del negoziante.
  3. Pagamenti: le carte di credito devono essere accettate da parte del negoziante e vanno favoriti i pagamenti cashless.
  4. Prodotti in vendita: i capi che vengono proposti in saldo devono avere carattere stagionale o di moda ed essere suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo.
  5. Indicazione del prezzo: obbligo del negoziante di indicare il prezzo normale di vendita, lo sconto e il prezzo finale.
  6. Rispetto delle distanze: occorre mantenere la distanza di un metro tra i clienti in attesa di entrata e all’interno del negozio.
  7. Disinfezione delle mani: obbligo di igienizzazione delle mani con soluzioni alcoliche prima di toccare i prodotti.
  8. Mascherine: obbligo di indossare la mascherina fuori dal negozio, in store ed anche in camerino durante la prova dei capi.
  9. Modifiche e/o adattamenti sartoriali: sono a carico del cliente, salvo diversa pattuizione.
  10. Numero massimo di clienti in store: obbligo di esposizione in vetrina di un cartello che riporti il numero massimo di clienti ammessi nei negozi contemporaneamente.

barbara simonelli

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