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Cronaca | 04 marzo 2026, 14:42

Processo Tenda-Bis, cala il sipario sull'inchiesta maledetta: quelle sparizioni di materiali furono un furto

Confermata la sentenza di condanna di primo grado, al Comune di Limone Piemonte 100mila euro di provvisionale e un risarcimento anche all'Anas

L'udienza in Corte d'Appello a Torino

L'udienza in Corte d'Appello a Torino

Quelle sparizioni di materiale dal cantiere del Tenda furono un furto. A stabilirlo la Corte d'Appello di Torino pochi minuti fa con la sentenza che ha fatto calare il sipario, almeno in secondo grado, sull'inchiesta del Tenda-Bis. 

I giudici hanno confermato la condanna dei quattro imputati e dichiarato l'estinzione del reato  per intervenuta morte di un operaio.  Confermati anche i risarcimenti in separato giudizio al Comune di Limone Piemonte e Anas, per quest'ultima è stata accordata con una provvisionale di 10 mila euro per i danni non patrimoniali. 

Si è chiuso definitivamente così il procedimento relativo agli illeciti connessi ai lavori per la realizzazione della seconda galleria, appalto affidato nell’ambito degli accordi intergovernativi tra Italia e Francia.  Al centro del processo, c'era la gestione del materiale ferroso utilizzato nel cantiere. 

Secondo l’accusa, nel corso dei lavori sarebbero state installate centine e pali in misura inferiore rispetto a quanto previsto nei disegni esecutivi e nei SAL, con conseguente disponibilità di materiale eccedente che sarebbe stato successivamente venduto come rottame o rifiuto.

La contestazione muoveva dall’idea che tale materiale non fosse in realtà un rifiuto: la sua qualificazione come tale avrebbe infatti consentito di mascherare una sottrazione indebita. Il nodo giuridico, infatti, riguardava quindi la qualificazione della condotta: se si tratti di appropriazione indebita oppure di furto aggravato.

La Corte d’Appello, circa due anni fa,  aveva infatti ritenuto configurabile l’appropriazione indebita, ma la Corte di Cassazione nel gennaio 2025 aveva annullato la decisione, rilevando la necessità di un ulteriore approfondimento. In particolare, secondo i giudici del 'palazzaccio' la qualificazione giuridica del fatto non dipendeva soltanto dal potere materiale esercitato sulla cosa, ma soprattutto dal titolo in base al quale tale potere viene esercitato: se cioè il soggetto agisca come mero dipendente nell’interesse del proprietario oppure disponga della "res nomine proprio", vale a dire con un’autonoma capacità di disposizione.

Secondo l’accusa, il punto centrale era verificare se il direttore del cantiere, inserito nella struttura societaria, disponesse o meno di un’autonomia tale da consentirgli di gestire i beni in nome proprio. L’esistenza di poteri di sorveglianza non avrebbe escluso infatti che egli potesse comunque operare sotto il controllo di altri soggetti. Inoltre, la contabilità di cantiere non attesterebbe alcun esubero di materiale,  né centine né pali, rispetto a quanto previsto.

Per il procuratore generale, il dott. Giancarlo Avenati Bassi, la ricostruzione accusatoria, modellata sulla fattispecie del furto aggravato, risulterebbe confermata dagli elementi emersi in primo grado. La sentenza aveva infatti evidenziato numerose anomalie nella gestione del materiale e nella sua movimentazione, con smaltimenti effettuati direttamente in corso d’opera e con modalità ritenute fraudolente. 

Anche i formulari di identificazione dei rifiuti (FIR) presenterebbero irregolarità. Secondo l’accusa, l’impossessamento del materiale integrerebbe quindi il reato di furto aggravato. L’avvocato generale dello Stato aveva infatti chiesto una parziale riforma della sentenza limitatamente alla declaratoria di non doversi procedere nei confronti di un operaio per morte dell’imputato.

Sul piano civile, invece, è intervenuta anche la difesa di Anas, rappresentata dall’avvocato Giulio Calosso, che ha impugnato la sentenza per gli effetti civili. 
La difesa ha sostenuto che la decisione annullata non sarebbe coerente con il quadro probatorio emerso in primo grado. Centrale, in questa prospettiva, la testimonianza resa nel maggio 2021 dall'ingegnere all’epoca responsabile dell’ufficio acquisti della società.

Secondo la difesa di Anas, il materiale ferroso non sarebbe stato liberamente gestibile dall’impresa: esisteva infatti un vincolo di funzionalità con l’opera pubblica, e quindi con l’appalto. In questa prospettiva, il direttore del cantiere non avrebbe potuto trasferire o disporre delle centine senza autorizzazione. Inoltre, il controllo sull’esecuzione dei lavori non spettava soltanto alla società esecutrice ma anche ad Anas, che esercitava la direzione lavori.

Il Tribunale di primo grado aveva tuttavia escluso il risarcimento richiesto da Anas richiamando l’articolo 1227, comma 2, del codice civile, secondo cui il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza. La difesa civile ha ritenuto invece applicabile il primo comma della norma, relativo al concorso colposo del creditore, sostenendo che la decisione non fosse condivisibile.
Anas ha inoltre quantificato in 20 mila euro il danno all’immagine, ritenendo che l’indagine sui furti nel cantiere abbia compromesso la reputazione dell’ente. 

La parte civile Comune di Limone Piemonte, rappresentata dall’avvocato Emiliano Riba, ha chiesto la conferma della sentenza di primo grado con riferimento al riconoscimento del risarcimento e della provvisionale.

Le difese degli imputati hanno contestato radicalmente l’impostazione accusatoria. In particolare, l’avvocato Andrea De Carlo ha sottolineato che la società Galleria di Tenda non ha mai presentato querela, circostanza ritenuta indicativa della reale natura dei fatti. Secondo la difesa, la Procura avrebbe costruito l’intero impianto accusatorio sull’idea che il ferro fosse stato sottratto perché i lavori non venivano eseguiti, ma tale ricostruzione non troverebbe riscontro nei dati di cantiere.

Si è sostenuto inoltre che la gestione dei materiali fosse un problema interno all’impresa, estraneo alla sfera di controllo di Anas. L’ente, infatti, vigilerebbe esclusivamente sull’esecuzione dell’opera e non sulle forniture utilizzate dall’appaltatore. Anche l’eventuale acquisto di quantità eccedenti di materiale rientrerebbe nelle scelte imprenditoriali della società. Secondo questa prospettiva, il direttore avrebbe agito nell’ambito dei poteri conferiti dalle procure societarie, con ampia autonomia gestionale nella conduzione del cantiere e nella gestione dei materiali

Ulteriori difese, gli avvocati Paolo Verra e Angela Rocca hanno infine evidenziato l’assenza di elementi concreti che colleghino alcuni imputati allo smaltimento del ferro, sostenendo che il loro coinvolgimento sarebbe privo di riscontri oggettivi.

CharB.

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