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Cuneo e valli | 24 dicembre 2014, 16:35

«Peveragno: corso formativo per Pet-operator»: scrive il legale F.C.C. s.r.l.s.

L' Avv. Mario Caprini scrive al giornale per puntualizzare la versione della F.C.C. s.r.l.s.

«Peveragno: corso formativo per Pet-operator»: scrive il legale  F.C.C. s.r.l.s.

Spettabile Targatocn.it,

faccio seguito al colloquio e ai contatti tra noi intercorsi nei giorni scorsi, e con la presente, sempre in nome e per conto della F.C.C. s.r.l.s. (d’ora in avanti per brevità FCC) – Organismo di Certificazione per le Competenze nel settore della Cinofilia -, con sede in Civitavecchia (RM) alla Via Achille Montanucci n. 20, scrivo al fine di chiederVi di provvedere alla parziale rettifica del contenuto dell’articolo pubblicato su codesta testata giornalistica in data 3 dicembre 2014 ed intitolato «Peveragno: corso formativo per Pet-operator».

L’articolo si riferisce all'iniziativa di organizzazione, da parte della società Staff Formazione s.r.l. in collaborazione con la signora Valentina Fontanone e l’associazione «A dog of Therapy», di un percorso formativo per coloro che operano in ambito socio-assistenziale e per chi da semplice «operatore cinofilo» voglia applicarsi nel settore della Pet Therapy, quindi per la formazione di Pet-operator.

Nell’articolo si leggono, specificamente, le seguenti frasi:

«Per il momento NON è normata la figura del Pet terapista tra le Professioni Riabilitative riconosciute dal Ministero della Salute, ma la Regione Piemonte ha già normato le attività di Pet Therapy classificandole ed indicando le competenze che dovrebbero essere acquisite.

Tale percorso formativo ha la peculiarità di essere accreditato per le competenze che rilascia anche secondo la norma ISO 17024 e prevede la possibilità di certificare individualmente per ogni discente le competenze acquisite con modalità e costi che stiamo trattando con l'ente di certificazione. »

In fondo all’articolo, poi si rinvia al sito www.staff-formazione.net al fine di indirizzare l’utente verso la visione della brochure del corso.

In proposito corre l’obbligo di comunicare alcune precisazioni e rilevare l’erroneità di alcune informazioni e/o interpretazioni contenute nell’articolo. Queste ultime, infatti, potrebbero produrre un effetto fuorviante (ed in particolare il riferimento alla brochure, peraltro nel frattempo già parzialmente modificata) e, alla luce di quanto successivamente meglio spiegato, potenzialmente induttivo di confusione negli utenti e nei lettori, principalmente sul documento e/o sulla qualifica che verrebbe rilasciata dopo il superamento del corso, a parte ovviamente l'attestazione. Ma procediamo con ordine.

Riguardo al contenuto del primo periodo, occorre precisare che la normativa regionale richiamata andrebbe armonizzata con il successivo Accordo Stato, Regioni e Province Autonome del 3 novembre 2014, con particolare riferimento all’ art. 3.3. (Equipe multidisciplinare) recita:

Gli interventi assistiti con gli animali (IAA), in particolare le terapie assistite con animali (TAA) e l'educazione assistita con animali (EAA), prevedono il coinvolgimento di un'équipe multidisciplinare. L'équipe è composta da diverse figure professionali e operatori: Responsabile di progetto, Referente di intervento, Medico veterinario esperto in IAA, Coadiutore dell'animale.

Tutti i componenti dell’équipe devono avere una specifica formazione. La stretta collaborazione e intersezione di queste differenti professionalità ed esperienze sono fondamentali per la riuscita degli interventi: per questo motivo sono stati concepiti differenti percorsi formativi che prevedono alcune parti in comune. (..omissis).

Riguardo, poi, al secondo periodo occorre preliminarmente precisare l’esatto contenuto e scopo della norma ISO/IEC 17024/2012, ovvero a chi è destinata. 

La nuova versione della norma contiene, infatti, i requisiti che devono avere gli Organismi di Certificazione per le Persone, pertanto NON è possibile certificare a norma 17024 poiché la stessa è una norma che stabilisce i requisiti dell'Organismo di Certificazione, e non altro!!

Inoltre, al fine di poter svolgere l’attività di certificazione deve esistere una norma di riferimento della qualifica e il relativo schema di certificazione.

Ciò premesso, si ritiene che Staff Formazione s.r.l. potrebbe rilasciare soltanto crediti formativi tramite provider ECM agli operatori sanitari, ma non certificare ai sensi della norma 17024 (espressione peraltro priva di senso).

Invero non è rinvenibile alcuna norma specifica o schema di certificazione (nemmeno presso Bureau Veritas) per quel dato profilo professionale, come peraltro confermato dallo stesso ente in occasione di contatti intervenuti con FCC.

Appare evidente, quindi, che laddove (come nella richiamata brochure) si faccia riferimento agli addestratori e agli educatori (cinofili), occorre precisare che in assenza delle necessarie specializzazioni sanitarie e dei requisiti di legge, i medesimi possono acquisire esclusivamente le competenze di una sola figura prevista dal corso, ossia quella di coadiutore dell'animale, che peraltro non può essere certificabile.

Si ritiene opportuno informare, in proposito, che FCC (acronimo di Formatore Cinofilo Certificato) ad oggi è l'unico Organismo di Certificazione esistente nel territorio Europeo (quindi anche in Italia) che certifica le competenze delle persone nel settore cinofilo, in conformità alla norma ISO/IEC 17024Conformity assessment- General requirements for bodies operating certification of Persons»).

Ciò, peraltro, non sta a significare che FCC abbia l’esclusività di tale attività, ma che comunque ad oggi non risulta l’esistenza di altri organismi similari, in ambito europeo.

Infatti FCC ha elaborato uno «Schema di Certificazione», e in tal modo introdotto uno strumento formale per l’attestazione del possesso dei requisiti necessari per operare con professionalità nel settore della cinofilia, nonché individuato un indicatore immediato, oggettivo e garantista delle competenze, al fine della tutela dei professionisti preparati.

Tale indicatore è rappresentato, appunto, dalla certificazione di terza parte rilasciata esclusivamente da FCC quale Organismo indipendente di Certificazione di Persone.

FCC rilascia la certificazione a seguito di un iter di valutazione che prevede il superamento di un esame, a tutti coloro che svolgono attività nel settore della cinofilia, indipendentemente dalla qualifica cinofila (addestratore, educatore, istruttore, operatore socio-assistenziale) e che posseggono i requisiti minimi e necessari per operare con professionalità nel settore.

          Tali requisiti sono specificati nello Schema di Certificazione suddetto.

          Peraltro, FCC si è anche posta l'obiettivo di predisporre il CEN/CWA (Cen Workshop Agreement) e il conseguente «Schema di Certificazione» che stabilisca, a livello europeo, i requisiti rispondenti a standard di qualità sempre più elevati e volti ad innalzare il livello professionale degli attori cinofili, come richiesto dal mercato europeo (EQF 2008).

          Si precisa che FCC non organizza corsi e non offre alcun tipo di formazione, poiché terzo ed indipendente rispetto all'iter di valutazione, conferendo in tal modo un'inconfutabile garanzia di preparazione, competenza e professionalità al professionista certificato.

          FCC, attenendosi al proprio Schema di Certificazione, ha già iniziato il rilascio di certificazioni in conformità alla normativa internazionale che prevede, in mancanza di norma di riferimento e in attesa di emanazione della stessa, la certificazione delle competenze fondata su uno schema elaborato, in base a valutazioni di mercato, dall'Organismo di Certificazione che opera in conformità alla ISO 17024.

          FCC ha predisposto un regolamento e una specifica tecnica, in cui vengono dettagliate le caratteristiche della procedura di certificazione e le modalità per accedervi e conseguirla; nel contempo ha istituito le commissioni per la valutazione dei titoli e per lo svolgimento degli esami.

            Si ritiene opportuno aggiungere, in proposito, che FCC si è premurata di tutelare, già da tempo, il proprio marchio e il proprio diritto d’autore, anche con particolare riferimento al contenuto del proprio sito WEB, tramite gli opportuni depositi presso l’Ufficio Italiano Marchi e Brevetti e l’Ufficio Europeo Copyright.

Si ribadisce, quindi, che:

(a) ad oggi soltanto l’Organismo di Certificazione FCC – unico in Europa - può compiere attività di certificazione in ambito cinofilo e rilasciarne il relativo documento, essendosi costituito a norma della ISO 17024, e nessun altro, poiché lo stesso è in possesso dei requisiti dalla stessa previsti per poter rilasciare certificazioni;

(b) le certificazioni per un profilo professionale possono essere rilasciate soltanto in conformità a una norma UNI, CEN e/o ISO di riferimento per quel dato profilo professionale, e in mancanza della norma tecnica possono essere rilasciate in conformità allo Schema di Certificazione (sempre per quel dato profilo professionale) elaborato dall'Organismo di Certificazione.

            In proposito, per ulteriori approfondimenti e chiarimenti, si rinvia ai seguenti siti:

http://www.formatorecinofilocertificato.it;

http://www.informazione.it/c/809CEE37-A3B0-49AE-8247-8B2D2194B489/News-nel-settore-cinofilo-F-C-C-parte-in-collaborazione-con-UNI-per-il-CEN-Workshop

Tanto si doveva. Cordiali saluti. Avv. Mario Caprini

 

 

                                                                                                  

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