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| 23 ottobre 2010, 18:35

Caboni? Non concusse, ma fu istigato alla corruzione. E Morzenti la semplice vittima di una vendetta

Il processo al tenente colonnello della Finanza ed al presidente Fisi giunge alle ultime battute: oggi voce alla difesa, sabato prossimo la sentenza

Caboni? Non concusse, ma fu istigato alla corruzione. E Morzenti la semplice vittima di una vendetta

Al processo per concussione a carico del tenente colonnello della Guardia di Finanza Maurizio Caboni e del presidente della FISI Giovanni Morzenti, questa mattina hanno parlato le difese: l'avvocato Michele Galasso per Maurizio Caboni e per Giovanni Morzenti l'avvocato Alessandro Ferrero, che ha svolto la propria arringa in relazione ad uno dei due capi di imputazione contestati al manager cuneese (sabato prossimo parlerà l'avvocato Anfora ).

La discussione dell'avvocato Galasso ha preso le mosse proprio da quelle che sono state le considerazioni preliminari dell'accusa, e cioè che l'imputato avesse agito in tutti i casi in discussione, in base ad un modus operandi ben preciso: manifestando un atteggiamento amichevole verso le vittime - quasi di protezione e benevolenza –, autoreferenziale e fondato sulla propria funzione, inducendo la vittima a dare denaro per ottenere un favore o quantomeno evitare un danno e infine facendo una richiesta esplicita di denaro.

La difesa dell'imputato ha ripercorso le vicende denunciate dal commercialista Stefano Beltritti e Valter Lannutti sostenendo che, atti alla mano, in questi episodi sarebbe mancato del tutto l'elemento dell'abuso della propria funzione, quella autoreferenzialità che avrebbe indotto le vittime in uno stato di soggezione tale da indurle a versare al tenente colonnello delle somme di denaro. In questi casi, secondo la difesa, si sarebbe trattato solo di rapporti privati, in cui quelle che fin qui hanno sostenuto di essere parti offese, in realtà avrebbero usufruito delle conoscenze del Caboni per migliorare i propri affari.

Sarebbe stato Beltritti a insistere con Caboni per conoscere l'imprenditore di origine giordana al fine di ampliare la propria attività a Roma, e sarebbe stato Lannutti l'unico beneficiario della cena elettorale dell'aprile del 2006, che gli era stata segnalata dal Caboni. “Sarà stato anche disdicevole” – come ha detto l'avvocato Galasso - “che un ufficiale della Guardia di Finanza intrattenesse questo genere di rapporti, ma in nessun caso si potrebbe parlare di concussione”. Per quanto concerne invece la consegna, che Lannutti fece a Caboni, di 15.000 euro, Galasso ha introdotto l'argomentazione, utilizzata più tardi anche per i casi Pejrone e Arnaudo, dell'impossibilità di confutare un'affermazione per la quale non esisterebbe alcun riscontro oggettivo, né di date (non ricordate dalla parte offesa) né di altri elementi circostanziati: “l'unica cosa che si può fare in questi casi” – ha detto la difesa - “è verificare l'attendibilità intrinseca del teste e anche in questo caso le contraddizioni e imprecisioni riferite da Lannutti non avrebbero contribuito ad eliminare i dubbi in merito a quella denuncia”.

Il capitolo relativo alla concussione perpetrata ai danni della BIESSE di Fossano e dei suoi titolari Giuseppe Sarvia e Luigi Trigari, non si configurerebbe come concussione ma come istigazione alla corruzione, in quanto, rileggendo in un'altra ottica i documenti dell'accusa, non sarebbe stato il Caboni a contattare i due imprenditori per estorcere loro del denaro in cambio di garanzie da controlli fiscali passati e futuri, ma sarebbero stati proprio loro, tramite il cugino di Giuseppe Sarvia, a cercarlo per assicurarsi l'impunità da una verifica avvenuta presso la loro azienda nel mese di giugno del 2006. Pressato dall'esigenza di versare l'anticipo per un appartamento a Genova, l'ufficiale avrebbe ceduto alle insistenze dei due, contrattando la cifra di 330.000 euro - somma che poi scese a 130.000 euro da versare a rate -; con i 25.000 euro della prima tranche, avvolti in carta da giornale sotto il braccio, il tenente colonnello venne arrestato in flagranza di reato il 24 ottobre del 2006. Secondo la difesa le intercettazioni telefoniche e ambientali effettuate in seguito alla denuncia dei titolari della BIESSE, dimostrerebbero che i due imprenditori si sarebbero tirati indietro esclusivamente a causa della richiesta giudicata troppo esosa.

Per quanto riguarda infine i casi di concussione ai danni di Francesco Pejrone e Osvaldo Arnaudo, l'avvocato Galasso ha ribadito che, come nel caso Lannutti, mancherebbero completamente i riscontri oggettivi alle dichiarazioni delle due parti offese al processo. La scarsa attendibilità dei due denuncianti – per quanto attiene le diverse versioni dei fatti fornite agli inquirenti, l'imprecisione nel fornire date e cronologia degli incontri – starebbe da sola a dimostrare l'insussistenza delle accuse e per questo l'avvocato Galasso ha chiesto per il proprio assistito l'assoluzione perché il fatto non sussiste relativamente a cinque capi di accusa e la condanna per l'episodio della BIESSE non per concussione ma per istigazione passiva alla corruzione.

Dopo l'arringa dell'avvocato Galasso è stata la volta della difesa di Giovanni Morzenti, per il quale ha parlato l'avvocato Alessandro Ferrero, chiamato a confutare le accuse di concussione ai danni dell'imprenditore Francesco Pejrone. “I giudizi del dott. Bernardi su Morzenti” – ha esordito Ferrero – “definito come soggetto socialmente pericoloso in relazione alla sua ripetuta condotta criminosa e alla consuetudine a delinquere, non sono altro che dichiarazioni ad effetto a corollario di un processo basato su menzogne e dichiarazioni senza alcun riscontro fattuale”.

Chiamato ad esaminare la vicenda di concussione in cui Pejrone avrebbe versato a Morzenti e Caboni 50.000 euro, l'avvocato Ferrero ha espresso la propria indignazione per l'accusa, rivolta dal pubblico ministero all'imputato e implicitamente anche ai difensori, di tentativo di inquinamento delle prove, in merito alla deposizione di alcuni testi di difesa che in aula avrebbero poi, a sorpresa, sostenuto la tesi dell'accusa. Come già precisato dalla difesa di Caboni, anche l'avvocato Ferrero ha ribadito il fatto che non esisterebbero riscontri oggettivi alla denuncia di Francesco Pejrone e che per valutare quella denuncia ci si può avvalere esclusivamente del criterio di attendibilità del teste, e anche in questo caso le imprecisioni della parte offesa in merito alla collocazione temporale degli eventi starebbero a dimostrare la sua assoluta inattendibilità.

Più volte chiamato a precisare la data e l'ora del primo incontro con Morzenti, quello in cui il presidente della Lift avvisò Pejrone delle indagini in corso alla procura militare nei confronti del colonnello Giordano e in cui anche lui avrebbe potuto rimanere coinvolto, l'imprenditore si corresse più volte, incoraggiato – questa la convinzione della difesa – dagli inquirenti, al fine di far coincidere quella data con l'unico riscontro oggettivo possibile, e cioè la tracciabilità del telefono cellulare di Morzenti nei pressi dello studio di Pejrone tramite i tabulati telefonici. Un appuntamento, quello del 22 dicembre del 2005 alle otto di sera, che non potrebbe essersi verificato in alcun modo all'ora indicata da Pejrone, dal momento che circa 29 minuti più tardi il telefono di Morzenti venne “agganciato” dalla cellula di Robilante: “Fermarsi a parlare di un fatto così delicato - ha detto l'avvocato Ferrero - e trovarsi 29 minuti più tardi a parecchi chilometri di distanza è impossibile e il teste mente”.

Altre incongruenze e imprecisioni avrebbero caratterizzato, secondo la difesa, il racconto che fa Pejrone dell'incontro con Morzenti e Caboni nell'appartamento di quest'ultimo a Torino; una totale mancanza di riscontri avrebbe caratterizzato, infine, l'indagine in merito alle modalità di raccolta dei 50.000 euro che il Pejrone avrebbe dovuto versare ai suoi concussori. Quale sarebbe allora il movente di questa gigantesca messa in scena, di questa vendetta nei confronti di Morzenti? Secondo la difesa va ricercata nello scontro in atto in quel periodo fra Morzenti e Pejrone, relativamente alla gestione della riserva di caccia del Viridio, che entrambi si volevano aggiudicare e per la quale avviarono anche un contenzioso davanti tribunale amministrativo: un dissidio che si sarebbe concluso proprio nel momento in cui Morzenti rinunciò alla causa.

Ma è l'inizio stesso dell'intera indagine che la difesa mette in discussione, inchiesta basata su una lettera anonima che gli inquirenti non avrebbero neanche dovuto prendere in considerazione e sulla scorta della quale venne invece mossa la prima contestazione nei confronti di Morzenti: un episodio di tentata estorsione ai danni di Osvaldo Arnaudo risalente al 1999. Una vicenda definita già in udienza preliminare con il proscioglimento dell'imputato poiché lo stesso Arnaudo dichiarò di non aver ceduto a quello che considerava un ricatto. Se non si era impaurito all'epoca – questa la domanda della difesa - perché avrebbe ceduto a questa nuova richiesta di denaro? Sull' episodio in cui è coinvolto Osvaldo Arnaudo si tornerà a parlare nell'ultima udienza del processo, sabato prossimo, in cui si darà spazio, prima della sentenza, alle eventuali repliche dell'accusa.

Camilla Pallavicino

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