Con l’ordinanza 5532/17, pubblicata il 6 marzo, la Cassazione ha accolto il ricorso di un cittadino, sanzionato per violazione del limite di velocità su una strada urbana a scorrimento. I giudici hanno accolto le doglianze del ricorrente che aveva evidenziato come il prefetto avesse erroneamente inserito la strada tra quelle per cui non era possibile il fermo del veicolo "in condizioni di sicurezza e quindi si potevano installare gli autovelox al fine di rilevare la velocità e le eventuali violazioni".
Per la Suprema Corte, ci spiega l'avvocato Alessio Ghisolfi del Comitato difesa dei Consumatori (Cuneo Via XX Settembre 42 0171690431) il provvedimento prefettizio che individua le strada su cui è consentito installare le apparecchiature, senza obbligo del fermo immediato, può concernere solo tratte imposte dalla legge. L’articolo 2 comma 2 del Codice della Strada individua le caratteristiche delle strade urbane “a scorrimento veloce”. Esse debbono avere specifiche caratteristiche quali carreggiate indipendenti o separate, almeno due corsie di marcia per ogni corsia, un’eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni semaforizzate. Per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali esterne alla carreggiata, entrambe con immissioni e uscite concentrate.
Da ciò discende che il provvedimento prefettizio che autorizza l’installazione di autovelox per verificare elettronicamente la velocità dei veicoli in transito, su una strada urbana priva delle caratteristiche minime appena indicate è fortemente viziato ed illegittimo.
Avv. Alessio Ghisolfi