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Cronaca | 04 marzo 2026, 13:18

Processo Tenda-Bis: la sparizione di materiale dal cantiere fu furto o appropriazione indebita? Si attende il verdetto della Corte d'Appello

Nelle prossime ore la sentenza. La Procura generale chiede la conferma del giudizio di primo grado e la condanna di tutti gli imputati per furto

Il tribunale di Torino

Il tribunale di Torino

Rubare qualcosa che si detiene è furto o è appropriazione indebita? È questa la domanda a cui la Corte d'Appello di Torino risponderà tra poco, dopo l'annullamento con rinvio da parte della Cassazione per l'indagine del Tenda-Bis. 

Stamane, mercoledì 4 marzo, al Palazzo di Giustizia "Bruno Caccia" di Torino, si è infatti celebrata l’udienza di secondo grado dopo la ritrasmissione degli atti da parte della Corte di Cassazione per la riqualifica dei fatti contestati.  

Per il giudice cuneese Sandro Cavallo, che aveva presieduto il processo di primo grado, quelle sparizioni di materiale dal cantiere avevano configurato il reato di furto, mentre per i giudici della Corte d'Appello di Torino si era trattato di appropriazione indebita. Ed è proprio questa ultima pronuncia a essere stata annullata dalla Corte di Cassazione a gennaio del 2025. Il Comune di Limone Piemonte e l'Anas potranno avanzare richieste di risarcimento.

L’accusa, sostenuta dall’avvocato generale dello Stato, Giancarlo Avenati Bassi, ha chiesto ai giudici di confermare l’impianto accusatorio come nato dall’inchiesta e di confermare in toto la sentenza emessa dal Tribunale di Cuneo.

Ad avallare quanto sostenuto dalla Procura generale, anche il difensore del Comune di Limone Piemonte, che ha chiesto la conferma della provvisionale pari a 100mila euro. Il legale che patrocina l'Anas ha invece avanzato una richiesta per risarcimento del danno di immagine, quantificandolo in 20mila euro

Di diverso avviso, invece, la difesa del direttore tecnico del cantiere, l’avvocato De Carlo, che ha sostenuto si tratti invece di appropriazione indebita. Ad associarsi, anche i legali degli altri quattro imputati. Le richieste formulate mirano, quindi, a riconfermare quanto già affermato in secondo grado. Quella sentenza assolutoria pronunciata nel maggio 2024 aveva infatti demolito l’impianto accusatorio di un’inchiesta che era riuscita a tagliare il traguardo prima della maturazione di tutti i termini della prescrizione. 

La vicenda prese avvio nel maggio del 2017 con il sequestro del cantiere di Limonetto. La Guardia di Finanza di Cuneo, ricevute alcune segnalazioni che riguardavano una presunta rivendita di gasolio e materiali da costruzione da parte di alcuni addetti della ditta appaltatrice per il raddoppio della galleria di Tenda, iniziò una corposa indagine investigativa. Attraverso intercettazioni, pedinamenti e perquisizioni, si apprese che le centine inutilizzate sarebbero state rivendute una volta scaricate nel cantiere di Limone Piemonte. Sugli atti di indagine, stando ai soli carichi tracciati dalle Fiamme Gialle, si sarebbe trattato di una rivendita, dunque di un ammanco di circa 212 tonnellate di materiali ferrosi, con un guadagno ammontante approssimativamente a 23mila euro

Per il tribunale di secondo grado quei materiali ferrosi, essendo già nella disponibilità della ditta, non potevano essere rubati. Al massimo, “indebitamente presi”. Da qui la diversa pronuncia e il clamoroso goal per le difese: l’appropriazione indebita è procedibile solo con querela di parte, che mancò. 

CharB.

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