/ Politica

Che tempo fa

Politica | 25 febbraio 2015, 12:36

Taricco: "La Siae non deve limitare la promozione della cultura e della sensibilità musicale"

Il deputato del Pd Mino Taricco si rende portavoce della sentita esigenza di escludere dai pagamenti Siae alcune tipologie di performance musicali

Taricco: "La Siae non deve limitare la promozione della cultura e della sensibilità musicale"

A firma dell’onorevole PD Mino Taricco e altri ventisette colleghi (Francesca Bonomo, Marco Carra, Ernesto Preziosi, Giampiero Giulietti, Maria Amato, Ezio Casati, Salvatore Capone, Piergiorgio Carrescia, Paolo Rossi, Angelo Senaldi, Vittoria D’Incecco, Laura Venittelli, Veronica Tentori Nicodemo Oliverio, Giuseppe Guerini, Simonetta Rubinato, Emanuele Lodolini, Edoardo Patriarca, Vanna Iori, Sara Moretto, Enrico Borghi, Gian Mario Fragomeli, Giorgio Zanin, Maria Iacono, Bargonzi Marco, Maino Marchi, Francesco Prina) è stata presentata in parlamento un’interrogazione rivolta al Ministro dei Beni e delle attività culturali e del turismo, a favore di una risoluzione favorevole degli attuali diritti Siae.

"Intendiamo capire quali iniziative si possano attuare – sottolinea l’onorevole Taricco- per evitare che le attuali normative possano limitare la promozione della cultura e della sensibilità musicale. Per questo abbiamo espressamente richiesto al Ministro se non ritenga necessario chiarire, attraverso adeguati e opportuni atti normativi, una esplicita esclusione dall’obbligo dei diritti SIAE per le esecuzioni di musica classica svolte in occasione di attività formative riconosciute, di concorsi musicali ed esecuzioni bandistiche, quando promossi o svolti da enti pubblici in occasione di manifestazione di alto valore artistico e culturale. Così come per le attività svolte e organizzate da associazioni, comitati, fondazioni ed agli altri enti di carattere privato, nonché da Enti pubblici, con esplicite finalità di promozione culturale della musica e senza scopo di lucro".

Va precisato che la Siae, nata nel 1882, è il soggetto che esercita il monopolio legale sulla protezione e sull'esercizio dell'intermediazione dei diritti d'autore, ma il quadro normativo che ne regola il funzionamento risale a un contesto storico ben lontano nel tempo: la protezione del diritto d’autore e altri diritti sono infatti disciplinati dalla L. n. 633 del 1941.

Nonostante le modifiche applicate nel tempo, si tratta di una legge ancorata a concetti e modelli di tutela del diritto d'autore e del copyright ormai anacronistici che mostrano inadeguatezza e difficoltà ad interpretare l’attuale panorama in ambito musicale. Basta citare l’avvento del digitale, la rapida evoluzione degli strumenti tecnologici o i nuovi modelli di consumo e condivisione musicali attivi nel contesto del mercato unico europeo.

In Italia la Siae è tra le maggiori società di gestione collettiva dei diritti d’autore (collecting societies), società di intermediazione tra autori e utilizzatori che, operando su base nazionale e in regime di esclusività e monopolio, suscita inevitabili controversie legate all’applicabilità delle regole sulla concorrenza. La stessa Corte di giustizia europea ha sostenuto che il monopolio è una condizione patologica del mercato e che, nell'ottica degli obiettivi comunitari, può essere preservata come eccezione solo in quanto risponde all’interesse generale e se garantisce particolare efficienza dal punto di vista economico, condizioni e parametri che non sembrano caratterizzare l’attuale gestione della Siae.  

"Il nostro paese – ha precisato Taricco -, in materia di diritto d’autore, deve ancora completare un percorso legislativo che recepisca pienamente le istanze a favore della concorrenza affermate nel diritto comunitario, che richiamano la necessità di un superamento della posizione monopolistica della Siae. Per altro, tale monopolio, risulta poco plausibile alla luce dell’art. 106 del Trattato, TFUE, che tutela la concorrenza e la libera circolazione. E’ necessario un tempestivo recepimento delle direttive europee volte a liberalizzare il mercato del diritto d’autore".

In tal senso, è da rilevare la recente direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, per la gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi e per la concessione di licenze multiterritoriali sui diritti di opere musicali per l’uso online nel mercato interno (questa dovrà essere recepita dagli Stati membri dell’Unione Europea entro il 10 aprile 2016). Con la direttiva citata, il legislatore europeo intende migliorare l’efficienza degli organismi di gestione del diritto d’autore e dei diritti connessi (collecting societies), inserendo la tutela di tali diritti nell’ambito della libera circolazione di beni e servizi nel contesto del mercato unico europeo, favorendo così la concessione di licenze multiterritoriali per lo sfruttamento online di opere musicali.

"Si tratta di un’ottica corretta, sempre più transfrontaliera – chiosa l’onorevole -, ma nell’attesa di questo indispensabile adeguamento della normativa italiana a quella europea, è urgente, oltreché necessario, intervenire per eliminare alcune storture burocratiche e soprattutto alcuni balzelli ingiustificati che ostacolano la libera fruizione di opere musicali nell’interesse della collettività".

Nell’interrogazione infatti si riferisce il valore della Legge 23 dicembre 1996, n. 650 che stabilisce esenzioni sui pagamenti dei diritti “alle associazioni di volontariato iscritte nei registri da due anni, alle Onlus configurate così come da art. 10 del D.L. n. 460/1977, nonché alle associazioni, comitati, fondazioni ed agli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, costituiti da almeno due anni, i cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata” ma li concede “qualora si preveda espressamente ed in via esclusiva lo svolgimento di attività dirette ad arrecare benefici a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, in uno o più dei seguenti settori: assistenza sociale e socio-sanitaria, beneficenza, istruzione, formazione, tutela dei diritti civili”.

Spiega l’onorevole Taricco: "Qui si contemplano casi specifici, ma di fatto se ne escludono la maggior parte, e in tal modo si costringono realtà spesso totalmente autofinanziate e motivate dalla sola volontà di promozione della musica, in particolare tra le giovani leve, a pagare diritti sovente onerosi, a volte tanto da costringerle a rinunciare all’effettiva realizzazione dell’evento. E’ chiaro come questo causi una perdita di opportunità culturali, formative e di intrattenimento sul territorio. Sono molte le realtà interessate a promuovere le esecuzioni musicali in un’ottica di semplice formazione e diffusione culturale, ma faticano a sostenere i costi dei diritti Siae. Queste realtà vanno sostenute con azioni e norme adeguate".

Si citano così le molte esecuzioni di musica classica svolte in occasione di attività formative riconosciute, di concorsi musicali ed esecuzioni bandistiche, spesso promossi o svolti da enti pubblici in occasione di manifestazione di alto valore artistico e culturale, oppure le numerose manifestazioni ed eventi volti alla promozione della sensibilità e dell’educazione musicale, senza alcuna finalità economica.

L’interrogazione sottolinea come le attività di associazioni, comitati, fondazioni, enti di carattere privato o Enti pubblici, sono svolte senza scopo di lucro con finalità di promozione della cultura musicale e di formazione delle giovani leve di artisti, ma soprattutto - e spesso negli ultimi anni - operano senza più alcun aiuto o contribuzione da parte di enti pubblici. E’ pur vero che la legge 30/97 ha introdotto disposizioni per cui risultano libere le utilizzazioni dei repertori di "pubblico dominio" - vale a dire il complesso delle opere non più soggette a tutela per il decorso del termine di 70 anni p.m. autore (o del coautore per le opere scritte in collaborazione) previsto dalla Legge 633/41 e successive modifiche ed integrazioni -, delle musiche della tradizione popolare di autore anonimo, delle opere comunque non rientranti tra quelle amministrate dalla Siae.

In questi casi parrebbe quindi non essere dovuto nessun compenso per il diritto d'autore. Così come la Direzione Generale Siae ha stabilito “la possibilità prevista dall'art. 7 di sostituire il programma musicale con una autocertificazione in fede” da presentare anticipatamente rispetto all'evento, ma il caso si riferisce alle occasioni in cui il repertorio preveda l'esecuzione di composizioni interamente di pubblico dominio o non tutelate.

"Nonostante la nota citata – ha sottolineato Mino Taricco -, non sempre la deroga al pagamento dei diritti d’autore viene applicata in modo puntuale e la Siae richiede in molti casi, comunque la compilazione del relativo “programma musicale” con conseguente pagamento dei diritti. E’ necessario un chiarimento per arrivare ad un’esplicita esenzione dal pagamento dei diritti d’autore per le attività musicali svolte senza fini di lucro: si tratta di una necessaria precisazione per evitare vessazioni, oltreché uno stimolo alla realizzazione di attività volte alla promozione della musica e alla formazione nel settore".

c.s.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GENNAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium