È stato squalificato fino al 31 dicembre 2028 il giocatore che, lo scorso sabato 17 ottobre, a margine della partita del campionato juniores regionale under19 tra la Monregale Calcio Cuneo Olmo, ha aggredito il direttore di gara.
Dopo l'immediata e ferma condanna con l'esclusione da parte della società monregalese, nella giornata di ieri, giovedì 22 ottobre, è arrivato anche il comunicato ufficiale da parte della Lega Nazionale Dilettanti Piemonte Valle d'Aosta che spiega: "Al termine dell'incontro, senza alcuna plausibile motivazione, il giocatore si appostava dietro un muro in attesa del passaggio dell'arbitro e, in quel momento, lo stringeva sul collo impedendogli il respiro; non pago, lo stesso giocatore colpiva il direttore di gara con calci e pugni, mentre accorrevano in suo soccorso i dirigenti delle due squadre che riuscivano a separare l'aggressore dall'arbitro. Quest'ultimo si recava poi al Pronto soccorso di Ceva, ove gli venivano refertati giorni 4 di prognosi".
Si tratta di un episodio gravissimo - evidenziano nella nota -, che rientra senza dubbio nell'alveo della condotta violenta come descritta dall'art. 35 CGS: “ogni atto intenzionale diretto a produrre una lesione personale e che si concretizza in una azione impetuosa ed incontrollata, connotata da una volontaria aggressività”, che prevede un minimo di 4 anni di squalifica (c. 3, lesioni personali attestate da certificato medico).
D'altra parte non si può ignorare che il calciatore è un giovane atleta classe 2008: in conseguenza si ritiene equo, senza con ciò minimamente ignorare la gravità del gesto, ridurre sensibilmente la sanzione della squalifica in modo tale da consentirgli, un domani, la possibilità di riprendere a giocare.
Allo stesso tempo, tuttavia, occorre dare un segnale forte, affinché condotte del genere non debbiano più ripetersi.
"Per questi motivi si ritiene equo comminare ex art. 35 commi 1 e 4 CGS la squalifica fino al 31/12/2028 (in luogo del minimo edittale pari ad anni 4) - concludono -. In ragione della inaudita gravità dell'accaduto, anche al fine di cercare di far comprendere al giovane calciatore la gravità del suo gesto, si applica ai sensi dell'art. 9 comma 1 lettera g) CGS la ulteriore sanzione del divieto temporaneo di accedere agli impianti sportivi durante le manifestazioni o gare fino al 31/12/2026.
Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 35 CGS, le sanzioni inflitte vanno considerate ai fini della applicazione delle misure amministrative a carico delle società professionistiche, dilettantistiche e di settore giovanile, deliberate dal Consiglio federale per prevenire e contrastare tali episodi".















