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Attualità | 02 aprile 2019, 15:21

"Il sindaco di Mondovì faccia un passo indietro, la canapa non ha niente a che vedere con droghe o sostanze pericolose per i suoi cittadini"

A intervenire per commentare l'ordinanza emanata dal sindaco Paolo Adriano è Franco Picconi che, con Canapa Montana, è tra i maggiori produttori di canapa a livello nazionale

"Il sindaco di Mondovì faccia un passo indietro, la canapa non ha niente a che vedere con droghe o sostanze pericolose per i suoi cittadini"

Nei giorni scorsi il sindaco di Mondovì ha emanato un'ordinanza che sta facendo discutere. Non è il primo caso in Italia, ma sicuramente lo è in provincia di Cuneo: il divieto di vendita della canapa sativa L, la cosiddetta cannabis light, in cui il principio attivo THC è prossimo allo zero mentre è più alta la percentuale di CBD.

Ci ha scritto Franco Picconi, titolare di Canapa Montana, azienda di Limone Piemonte che produce e commercializza questo prodotto, bandito dal comune di Mondovì.

"Come amministratore comunale e come titolare di una delle più importarti realtà a livello nazionale nel mercato della canapa, ci tengo a esprimere alcune riflessioni personali riguardo l'ordinanza del sindaco di Mondovì che ha disposto il divieto su tutto il territorio comunale per un periodo di 12 mesi della vendita di “prodotti e/o miscele vegetali costituite da infiorescenze di canapa sativa L. a basso tenore di principio attivo (THC <0.2%) e suoi derivati (resine)”.

In primo luogo noto l'infondatezza delle argomentazioni a sostegno dell'ordinanza sia sotto il profilo logico-giuridico che tecnico-scientifico.

Come noto, la Cannabis Sativa L. proveniente da varietà certificate e con valori di THC inferiori ai limiti dilegge (che in Italia la L. n. 242/2016, art. 4 fissa allo 0,6%) è, per definizione comunitaria, un “prodotto agricolo” che esula dall'applicazione di ogni normativa sugli stupefacenti sia a livello internazionale che nazionale.

La Cannabis Sativa L., che costituisce non una sostanza ma bensì una pianta industriale, è pienamente tutelata dalla Legge n. 242/2016 recante norme di sostegno per la filiera produttiva agro-industriale. Come ha già correttamente rilevato la Corte di Cassazione (cfr Cass. Pen., sez III, n. 14017-2019) la commercializzazione dei prodotti coltivati nel rispetto delle norme di legge rappresenta un naturale corollario logico-giuridico di una legge rivolta agli imprenditori; viceversa si avrebbe una legge che incentiva la coltivazione ma non la vendita dei prodotti ottenuti dalla coltivazione.

Sarebbe un po' come dire “puoi coltivare i prodotti ma non li puoi vendere”. In secondo luogo trovo privi di pregio giuridico le riferite valutazioni tecniche sulla scorta delle quali il sindaco di Mondovì ha giustificato l'adozione dell'ordinanza de quo nell'espressione del proprio potere di prevenzione e contrasto di fenomeni pericolosi per la salute pubblica.

Il parere del CSS (Consiglio Superiore di Sanità) del 21.06.2018 non ha alcun valore prescrittivo in quanto emanato da un organo puramente consultivo (che tra l'altro è stato interamente rimosso dal Ministro della Salute) i cui atti si traducono solamente in una raccomandazione di natura non normativa. Anche la valutazione di parte del Dott. Garattini è priva di valore giuridico in quanto rappresenta esclusivamente una valutazione di parte, peraltro palesemente in contrasto con le recenti indicazioni dell'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) in materia.

Assolutamente impropri i riferimenti alla relazione del Parlamento del 28.09.2018 sulle tossicodipendenze dal momento che i prodotti in questione esulano dall'applicazione di ogni normativa volta alla prevenzione ed alla repressione degli stupefacenti in quanto privi di qualsivoglia effetto psicotropo e, quindi, rappresentanti condotta inoffensiva, come rilevato dalla consolidata giurisprudenza.

Insomma, stiamo pur sempre parlando solamente di canapa, che può essere accomunata a un qualsiasi altro ortaggio! Se volessimo proprio prendercela con qualcosa, basterebbe farlo con altri prodotti comuni di cui la vendita fa meno scalpore, ma in realtà possono produrre sostanze realmente stupefacenti o che possono dare una reale dipendenza, vedi alcool, sigarette, gioco d'azzardo ecc...

Infine da rilevare come un provvedimento che reputo palesemente illegittimo come quello in questione violi gli art. 3 e 41 Cost. Limitando sia la libertà individuale che la libera iniziativa economica, determinano un evidente ed ingiustificato danno per gli esercizi commerciali ed in particolare per i negozi specializzati in canapa che hanno fatto legittimo affidamento sul dettato normativo.

Mi auguro che il Primo Cittadino di Mondovì, valutando questi dati, prenda in considerazione l'idea di fare un passo indietro sull'accaduto e che capisca che la canapa non ha niente a che vedere con pericolose droghe o altre sostanze dannose per i suoi cittadini.

Franco Picconi

Redazione

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