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Attualità | 12 marzo 2012, 12:21

Il commerciante, anche se titolare di impresa, non sempre deve versare i contributi all'INPS

Importante pronuncia del tribunale di Cuneo in materia di obblighi previdenziali

L'avvocato braidese Alberto Rizzo

L'avvocato braidese Alberto Rizzo

E’ stata depositata una recente sentenza - la n. 27 del 2012 - da parte del Tribunale di Cuneo, su una vicenda che ha interessato un esercizio commerciale sito nel capoluogo della Granda.           

All’epoca dei fatti oggetto di causa - per i quali il legale braidese dell’azienda, l’Avvocato Alberto Rizzo, ha presentato due ricorsi, poi riuniti in un unico procedimento, davanti al Giudice del Lavoro di Cuneo, la Dott.ssa Casarino -, gli ispettori dell’INPS contestavano al titolare dell’esercizio di non essersi iscritto nella gestione commercianti e, di conseguenza, di non aver versato i relativi contributi.           

A causa di tale omissione, l’iscrizione veniva effettuata d’ufficio da parte dell’INPS, che provvedeva al recupero coattivo di ingenti somme, relative a contributi, sanzioni aggiuntive e diritti di riscossione vantate dal medesimo Ente previdenziale.          

Il ricorrente ha sostenuto di non essersi mai occupato di gestire direttamente e personalmente l’azienda, per la quale aveva nominato un proprio rappresentante, nella persona del padre, esperto del settore, con una dichiarazione scritta indirizzata al Comune di Cuneo.           

L’INPS, per contro, sosteneva che dalla mera iscrizione del ricorrente alla Camera di Commercio - quale titolare dell’impresa individuale -, deriverebbe il suo obbligo di iscrizione nella gestione commercianti del medesimo Istituto ed il consequenziale obbligo di versamento dei contributi previdenziali.           

“Peccato – dichiara l’Avvocato Alberto Rizzo – che tale obbligo venga meno qualora il soggetto svolga tale attività in modo non abituale e non prevalente, ossia quando l’attività commerciale venga prestata in modo del tutto saltuario ed occasionale. Le risultanze processuali hanno chiaramente confermato questa fondamentale circostanza, smentendo quanto verbalizzato dagli ispettori dell’INPS, in quanto l’istruttoria ha consentito di acclarare che il ricorrente – pur essendo titolare dell’impresa individuale – non ha svolto attività commerciale ed era del tutto estraneo all’attività dell’impresa, essendosi della medesima sempre occupato il padre, esperto ed addirittura autore di libri del settore, il quale si occupava di tutto: ossia di accogliere i clienti, di curare gli acquisti e le vendite, nonché di formulare le valutazioni degli articoli esposti”.           

L’obbligo di iscrizione alla gestione commercianti INPS non sussiste, pertanto, qualora l’attività venga svolta nei termini accertati dal Tribunale di Cuneo. “La soddisfazione per il risultato raggiunto è grande – conclude il Legale braidese Alberto Rizzo – in quanto segna un importante precedente a favore di tanti soggetti che, analogamente al mio Cliente, dovessero ricevere richieste di pagamento da parte dell’INPS il quale, tra l’altro, è stato condannato a rifondere una parte consistente delle spese di lite”.

 

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