"La banca deve informare il cliente delle oscillazioni intervenute sul titolo obbligazionario anche nel caso in cui questo sia stato inserito nel paniere di Patti Chiari. "
Così ha ritenuto la Corte d’Appello di Torino con una recentissima sentenza (Giudici dr. Grimaldi – Mazzitelli e Grosso), con la quale i Giudici piemontesi sono tornati ad affrontare il tema della vendita delle obbligazioni Lehman Brothers e la consequenziale responsabilità delle banche per i danni subiti dai risparmiatori (Intesa Sanpaolo nella specifica fattispecie).
Ecco i fatti di causa. Due clienti si sono recati presso la filiale di Intesa Sanpaolo, nel corso dell’aprile 2007, per investire i propri risparmi in titoli sicuri e redditizi. Convinti dal funzionario della banca, i clienti hanno acquistato titoli Lehman Brothers, in quanto obbligazioni bancarie e, quindi, assolutamente sicure.
L'ordine di investimento, si legge dalla sentenza, presenta la seguente dicitura "Il titolo fa parte dell'elenco di obbligazioni a basso rischio-rendimento emesso alla data dell'ordine e redatto nell'ambito del progetto Patti Chiari. N.B. in base agli andamenti di mercato il titolo potrà uscire dall'elenco successivamente alla data dell'ordine. Il cliente sarà tempestivamente informato se il titolo subisce una variazione significativa del livello di rischio".
I clienti, rassicurati dalla presenza del titolo tra quelli consigliati da Patti Chiari, si sono convinti ad investire i propri risparmi – per un complessivo di 40.000,00 euro - nelle obbligazioni bancarie Lehman Brothers, poi travolte dal fallimento dell’emittente nel settembre del 2008.
La Corte d’Appello di Torino ha ritenuto responsabile la banca per il danno subito dai clienti. Intesa Sanpaolo, infatti, aveva assunto veri e propri obblighi di informativa specifica in favore di questi ultimi, impegnandosi a rendere noto ai risparmiatori ogni possibile riduzione del valore dei titoli.
Nel caso in cui il titolo avesse subito forti cali, la banca avrebbe dovuto informare tempestivamente i clienti di tale circostanza, al fine di valutare se mantenere o no l'investimento in Lehman Brothers. Questo dovere informativo successivo, sostengono i giudici torinesi, supera i normali obblighi di legge imposti ai professionisti nello svolgimento della loro attività e si configura come un nuovo obbligo convenzionale tra le parti.
Tale obbligo nasce dall'indicazione contenuta nell'ordine di investimento:
"in base agli andamenti di mercato il titolo potrà uscire dall'elenco successivamente alla data dell'ordine. Il cliente sarà tempestivamente informato se il titolo subisce una variazione significativa del livello di rischio".
IntesaSanpaolo, quindi, si era impegnata a rendere noto ai clienti l'andamento delle obbligazioni Lehman Brothers e, in particolare, ogni significativa variazione del livello di rischio delle stesse. Nulla di tutto ciò è avvenuto nel caso affrontato dai giudici torinesi, i quali hanno ritenuto responsabile Intesa Sanpaolo per i danni sofferti dai risparmiatori.
Dalla violazione di questo obbligo convenzionale di informazione continuativa - così come viene definito dalla Corte d’Appello di Torino - discende l'obbligo della banca di rimborsare ai clienti l’importo investito in titoli Lehman.
“E' evidente – afferma l’Avvocato braidese Alberto Rizzo, specializzato da anni nella tutela del cd. risparmio tradito e Legale del Movimento Consumatori - che questa importantissima sentenza apre una nuova strada nelle cause promosse dai risparmiatori nei confronti delle banche per la vendita di titoli inseriti nell'elenco Patti Chiari e, ciò nonostante, successivamente caduti in default. Se l’istituto di credito avesse rispettato l’obbligo contrattuale assunto con i risparmiatori, costoro avrebbero potuto vendere i bond in data 10 marzo 2008, momento in cui avrebbero potuto ottenere circa il 90% del capitale. Di qui, l’invito a valutare la possibiltà di agire contro la banca, per ottenere il ristoro dei danni patiti”.












