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Ambiente e Natura | 01 novembre 2019, 13:32

Torna in vigore oggi (1 novembre) la legge regionale che vieta l’abbruciamento di materiale vegetale sino al 31 marzo 2020

Il provvedimento era stato emanato nel 2018 dalla Giunta regionale del presidente Sergio Chiamparino e dell’assessore regionale alla Montagna Alberto Valmaggia con una duplice funzione: prevenzione degli incendi boschivi e tutela della qualità dell’aria. Per i trasgressori, multe da 200 a 2mila euro

Immagine di repertorio

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Oggi, 1 novembre, torna in vigore il divieto di abbruciamento di materiale vegetale, derivante dalle normali attività agricole e selvicolturali, su tutto il territorio della Regione Piemonte.

Lo stabilisce la legge regionale emanata nel 2018 dalla Giunta regionale del presidente Sergio Chiamparino e dell’assessore regionale alla Montagna Alberto Valmaggia. Il provvedimento era stato assunto con una duplice valenza: prevenzione degli incendi boschivi (il Piemonte si era dotato di una apposita legge regionale in materia) e tutela della qualità dell’aria, “con la riduzione della percentuale di polveri sottili”, in ottemperanza anche dell’approvazione del Piano sulla qualità dell'aria nel Bacino Padano.

Nel periodo indicato dalla Legge regionale, infatti, il rischio d’incendi boschivi, in caso di precipitazioni assenti o decisamente sporadiche, è molto elevato e, se un tempo, il divieto di accendere roghi veniva emanato solo in caso di massima pericolosità, ora la prescrizione si estende a cinque mesi. Sono previste, eventualmente, specifiche deroghe al divieto.

Dal 1 novembre al 31 marzo sarà dunque vietato accendere fuochi, anche soltanto per l’abbruciamento dei residui vegetali.

Fino a 50 metri di distanza dai boschi, “dai pascoli o dai terreni coperti da arbusti” – che salgono a 100 nel caso in cui sia dichiarato lo stato di massima pericolosità per incendi boschivi -  è concesso accendere fuochi in aree attrezzate soltanto per motivi di lavoro e per motivi legati alla tradizione culturale, sempre che non sia stato diramato lo stato di pericolosità.

Nel resto del territorio regionale, invece, sono concesse altre tipologie di combustione all’aperto (purchè non derivanti da materiali vegetali) per tutto l'anno.

I Comuni e le Amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale all’aperto in caso di condizioni metereologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli o nel caso di rischio per la salute pubblica, con particolare riferimento al rispetto dei livelli delle polveri sottili.

Specialmente nelle zone di montagna, l’uso di piccoli fuochi controllati veniva spesso utilizzato, dai proprietari di boschi o terreni, per eliminare i mucchi di vegetazione (foglie e ramaglie), frutto della pulizia del terreno.

Pratica che non potrà più essere attuata sino a fine marzo: le violazioni infatti potranno vedere applicate sanzioni da un minimo di 200 a un massimo di 2mila euro.

Nicolò Bertola

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