Il Regolamento Macchine 2023/1230 è una normativa dell'Unione Europea che sostituirà la Direttiva Macchine 2006/42/CE. Entrato in vigore il 29 giugno 2023, dopo essere stato firmato dai Presidenti del Parlamento Europeo e del Consiglio, diventerà obbligatorio a partire da 20 gennaio 2027. Un lasso di tempo che permetterà ai costruttori di macchinari e agli utilizzatori finali di adeguarsi alle nuove indicazioni.
Trattandosi di una materia piuttosto ostica da affrontare, senza competenze tecniche in merito, abbiamo chiesto chiarimenti all'Ing. Claudio Delaini, esperto in Certificazioni CE che ci ha dato una visione di contesto in relazione all'ambiente di riferimento nel quale il legislatore europeo si è mosso nella stesura del nuovo regolamento macchina. Qualora il lettore necessitasse di informazioni più dettagliate, rimandiamo all'approfondimento di Claudio Delaini che nel suo blog ha trattato esaustivamente tutte le novità in merito.
In cosa consiste il Nuovo Regolamento?
Si tratta di un cambiamento importante, che arriva 20 anni dopo la precedente versione del “Regolamento Macchine”, proprio in un momento in cui le imprese si trovano ad affrontare nuove e importanti sfide per la sicurezza. Parliamo di un mondo sempre più interconnesso, con la tecnologia che ha fatto passi da gigante e con l'intelligenza artificiale che promette di essere l'ormai prossima “rivoluzione industriale”.E allora non sorprende che il nuovo regolamento dell'Unione Europea, si interessi soprattutto di Internet of things e smart manufacturing, di sicurezza informatica e gestione dei rischi legati all'intelligenza artificiale, di robot collaborativi e di macchine ad alto rischio.
Il regolamento, detto altrimenti, mira a migliorare la sicurezza, facilitare l'adozione di nuove tecnologie e garantire una maggiore chiarezza e coerenza normativa per tutti gli attori del settore delle macchine.
Un nuovo concetto di macchina
Il nuovo Regolamento Macchine, chiarisce Claudio Delaini, specifica innanzitutto il concetto di "macchine", risolvendo le ambiguità della Direttiva Macchine sui termini come "macchine", "quasi macchine" e "interchangeable equipment". Nei primi articoli, espande proprio questo concetto per includere anche i "machinery products", come interchangeable equipment, safety components, safety accessories, e mechanical transmission elements.Inoltre, il regolamento considera come macchine anche gli insiemi di parti che contengono almeno un componente mobile e sono privi solo del software. Pertanto, anche se una macchina manca del software, che verrà aggiunto successivamente, deve rispettare le stesse normative di sicurezza applicabili alle macchine complete.
Modifiche sostanziali, come comportarsi
È un regolamento che non guarda solo al presente ma, in maniera proattiva, anche al futuro cercando di adattare la norma alle nuove tecnologie. Partiamo, ad esempio, dal concetto di modifica sostanziale scritta sul Regolamento Macchine, che va a includere qualsiasi modifica fisica o digitale che non sia stata prevista dal costruttore e che potrebbe portare a variare la conformità della macchina (o dei componenti) rispetto ai requisiti essenziali di sicurezza.Attenzione: col nuovo Regolamento (UE) 2023/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2023, una modifica sostanziale che non riguarda solo i cambiamenti nelle funzionalità della macchina, ma include qualsiasi alterazione che possa influire sui requisiti essenziali di sicurezza. Anche un cambiamento del software da parte dell’utilizzatore può essere considerato una modifica sostanziale se compromette la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza (RES). Chi effettua la modifica, sia il costruttore, l'importatore, o l'utilizzatore stesso, assume le responsabilità del fabbricante secondo il Regolamento Macchine.
Questo implica che si deve valutare se la modifica influisca o meno sulla certificazione CE della macchina. In sintesi, le modifiche hardware o software trasferiscono le responsabilità del fabbricante a chi le implementa, anche se non è il costruttore originale.
È anche vero che in base al Testo Unico 81/08 all’articolo 71 comma 5, “le modifiche apportate alle macchine per migliorarne le condizioni di sicurezza non configurano immissione sul mercato ai sensi dell’articolo 1, comma 3, secondo periodo, sempre che non comportino modifiche delle modalità di utilizzo e delle prestazioni previste dal costruttore”. È altrettanto vero che tutto ciò diventa complesso da dimostrare nel caso in cui, ad esempio, si voglia valutare la responsabilità nel caso di un incidente sul lavoro.
Anche per questo motivo Claudio Delaini consiglia di compilare una valutazione scritta della modifica eseguita, che spieghi nel dettaglio il motivo che ha creato l’esigenza della modifica e, conseguentemente, quali rischi essa permetta di gestire al meglio.