Franco Grieco, Commercialista, Revisore Legale dei conti e Sindaco di società oggi ci parla di interessi legali.
Con decorrenza dal 1° gennaio 2016 la misura del saggio degli interessi legali di cui all'articolo 1284 del codice civile è fissata allo 0,2% in ragione d'anno (precedentemente era lo 0,5%). Il primo impatto della variazione riguarda i ravvedimenti operosi che permettono di regolarizzare ritardati versamenti con sanzioni ridotte e interessi.
Quindi, dal 1° gennaio 2016, sanare un mancato versamento con il ravvedimento operoso costa di meno in termini di interessi in quanto il saggio di interesse legale passa appunto dallo 0,5% allo 0,2%.
Si riporta qui seguito la serie storica del saggio degli interessi legali con le relative decorrenze:
Decorrenza | Misura del tasso |
Dal 1° gennaio 1997 | 5% |
Dal 1° gennaio 1999 | 2,5% |
Dal 1° gennaio 2001 | 3,5% |
Dal 1° gennaio 2002 | 3% |
Dal 1° gennaio 2004 | 2,5% |
Dal 1° gennaio 2008 | 3% |
Dal 1° gennaio 2010 | 1% |
Dal 1° gennaio 2011 | 1,5% |
Dal 1° gennaio 2012 | 2,5% |
Dal 1° gennaio 2014 | 1% |
Dal 1° gennaio 2015 | 0,5% |
Dal 1° gennaio 2016 | 0,2% |
E’ bene ricordare che l’Agenzia delle Entrate, con la RM 296/2008 ha fornito delle precisazioni in merito alle modalità di calcolo degli interessi moratori dovuti in sede di ravvedimento operoso.
Il contribuente che abbia commesso un illecito fiscale, può, infatti, regolarizzare gli errori e le omissioni, ottenendo così una riduzione della relativa sanzione. Occorre però che l’operazione venga fatta entro determinate scadenze con il versamento della sanzione ridotta contestualmente al pagamento del tributo, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
Ai fini del calcolo degli interessi moratori, da calcolare al tasso legale che attualmente è fissato nella misura del 0,2% annuo, si applica la seguente formula:
I = (C x R x N) / 365
dove:
• C è il capitale (nel caso di specie, l’imposta da versare);
• R è il saggio d’interesse legale (nel caso dello 0,2% espresso come 0,002);
• N è il numero di giorni di ritardo;
• 365 è il numero di giorni di cui è composto l’anno civile; a tale fine, è necessario che al denominatore sia sempre indicato il numero di giorni che compone l’anno civile (365), anche quando l’anno nel corso del quale gli interessi sono maturati sia composto di 366 giorni (anno bisestile).
Di conseguenza per effettuare il ravvedimento operoso nel 2016 di una ritenuta d’acconto non versata al 16/12/2015 occorrerà calcolare gli interessi di ritardato versamento per i giorni che vanno dal giorno successivo alla scadenza, quindi 17/12/2015 fino al 31/12/2015 (15 giorni) nella misura dello 0,5% e per i giorni che vanno dall’1/1/2016 fino al giorno di pagamento compreso nella misura dello 0,2%.














