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Politica | 14 febbraio 2016, 09:24

Assegnazione o cessione dei Beni ai Soci, c'è imposta sostitutiva. Ecco cosa sapere

L’agevolazione consiste nell’applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'irap nella misura dell'8% sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati e il loro costo fiscalmente riconosciuto

Assegnazione o cessione dei Beni ai Soci, c'è imposta sostitutiva. Ecco cosa sapere

Oggi, Franco Grieco, Commercialista, Sindaco e Revisore di società ci parla dell’agevolazione, prevista dalla legge di stabilità, per l’assegnazione o la cessione di beni immobili o mobili registrati, ai soci che risultino iscritti nel libro soci alla data del 30 settembre 2015, che consiste nel pagamento di un’imposta sostitutiva dei redditi e dell’Irap.

In sintesi le società (Snc, Sas, Srl, Spa e Sapa) che, entro il 30 settembre 2016, assegnano o cedono ai soci:

- beni immobili, diversi da quelli strumentali per destinazione utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’impresa commerciale;

- beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa;

possono applicare le disposizioni agevolative a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2015.

Le medesime disposizioni si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 30 settembre 2016 si trasformano in società semplici.

 

L’agevolazione consiste nell’applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'irap nella misura dell'8% sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati e il loro costo fiscalmente riconosciuto. Le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 13%.

 

Per gli immobili, su richiesta della società e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale può essere determinato in misura pari a quello risultante dall'applicazione all'ammontare delle rendite risultanti in catasto e applicati i relativi moltiplicatori (esempio per i fabbricati, cento volte il reddito risultante in catasto, aggiornato con i coefficienti stabiliti per le imposte sul reddito).

 

Le società che si avvalgono delle disposizioni agevolative dovranno versare:

- il 60% dell'imposta sostitutiva entro il 30 novembre 2016

- la restante parte entro il 16 giugno 2017.

Ditte individuali

L'imprenditore individuale che alla data del 31 ottobre 2015 possiede beni immobili strumentali può, anch’esso, entro il 31 maggio 2016, optare per l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell'impresa, con effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2016, mediante il pagamento di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura dell'8% della differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto.

 

www.francogrieco.it

 

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