/ Attualità

Che tempo fa

Attualità | 30 ottobre 2023, 14:16

Biodigestore, si va avanti! Per il Tar è "inammissibile" il ricorso del Comune di Borgo San Dalmazzo

Una battaglia, quella dell'amministrazione borgarina, iniziata dopo la delibera dello scorso 17 febbraio, quando l'assemblea approvò con il 64,6% di dare attuazione al progetto finanziato dal PNRR

Uno degli incontri del Comitato No Biodigestore di Borgo

Uno degli incontri del Comitato No Biodigestore di Borgo

E' inammissibile in quanto tardivo il ricorso presentato dal Comune di Borgo San Dalmazzo contro il Consorzio Ecologico Cuneese - C.E.C. nei confronti di Acsr S.p.A. Azienda Cuneese Smaltimento Rifiuti per l'annullamento del verbale di deliberazione dell’Assemblea dei 54 comuni soci che, lo scorso 17 febbraio, aveva formalmente accettato il finanziamento PNRR per il biodigestore, da realizzare nell’area della ex discarica di San Nicolao.

In quella data, l’assemblea del Consorzio Ecologico Cuneese aveva infatti deliberato favorevolmente, con una percentuale del 64,6%, di dare attuazione al progetto.

Il Comune di Cuneo era stato tra quelli che si erano espressi per il sì, pesando in modo importante sulla decisione. Questo, nonostante pochi giorni prima la stessa sindaca di Cuneo avesse espresso la volontà di rispettare la posizione del Comune di Borgo San Dalmazzo. Cosa che, al momento del voto, non è avvenuta. 

La sindaca Robbione, in quella sede, aveva espresso il voto contrario in ragione dell’addotta assenza delle “necessarie condizioni che garantiscano una gestione efficace, efficiente ed economica” e preannunciato l’intenzione di fare valere la propria posizione presso le sedi competenti. 

Per il Comune di Borgo quella delibera era, infatti, illegittima.

Il ricorso, però, è risultato tardivo, in quanto notificato il 16 maggio 2023, cioè oltre il termine di decadenza di sessanta giorni dall'approvazione della delibera. L’irricevibilità del ricorso introduttivo per tardività determina quindi, come si legge nella sentenza, l’inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti per sostanziale carenza d’interesse.

Come a dire: non entriamo nemmeno nel merito delle ragioni del ricorso, perché non è stato presentato nei tempi corretti. 

Barbara Simonelli

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GIUGNO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium