/ Cronaca

Che tempo fa

Cronaca | 22 gennaio 2026, 16:58

Crollo del viadotto di Fossano, la Procura di Cuneo impugna la sentenza: a febbraio l'appello

L'inchiesta penale si era conclusa nel settembre 2024 con quattro condanne e otto assoluzioni. L'impugnazione proposta dal pubblico ministero riguarda le posizioni di un ingegnere Anas e della responsabile della ditta appaltante che effettuò i lavori sulla circonvallazione nel 2006

Crollo del viadotto di Fossano, immagine d'archivio

Crollo del viadotto di Fossano, immagine d'archivio

Prenderà avvio il prossimo 5 febbraio in Corte d’Appello a Torino il processo di secondo grado riguardante il crollo del ponte di Fossano. Come scritto nelle motivazioni della sentenza dal giudice di primo grado, il dottor Giovanni Mocci, fu un effetto domino iniziato con la costruzione nel 1992 ad aver portato all’evento del 18 aprile 2017

L’inchiesta penale nata a seguito del collasso della struttura, che fortunatamente non verrà ricordata come un tragico evento, si era chiusa nel settembre 2024 con quattro condanne, tutte accordate con il beneficio della sospensione condizionale, e otto assoluzioni piene con la corresponsione alla Provincia di Cuneo, costituitasi parte civile, di una provvisionale immediatamente esecutiva di 500.000 euro (LEGGI QUI). 

E sono proprio due di quelle otto assoluzioni piene a essere state impugnate dalla Procura di Cuneo davanti al tribunale di secondo grado: quelle accordate a carico di M.R.V., responsabile della ditta appaltante Pel.Car, e dell'ingegnere Anas G.A

Per entrambi la Procura aveva chiesto la condanna. 

I due imputati erano stati a chiamati a rispondere per i lavori eseguiti sulla circonvallazione nel 2006, quando venne scarificato il manto stradale. Quella di M.R.V. era la ditta appaltante che, appunto, avrebbe dovuto occuparsi della manutenzione. Le loro difese, convincendo il giudice, avevano sostenuto che il crollo del viadotto e le infiltrazioni non avrebbero avuto nulla a che fare con i lavori effettuati nel 2006, né tantomeno coi lavori di impermeabilizzazione dei giunti perché non vi sarebbe la prova.

A essere accusati in primo grado di disastro colposo erano i tecnici Anas A.A. e M.S., il geometra R.R. e l’ingegnere M.A.F. per la Franco&C Spa, il geometra e direttore del cantiere M.C. e il capocantiere M.T. per le Imprese Grassetto; tre tecnici Anas (il geometra V.P., il capocantiere B.C. e il capo sorvegliante D.C.C.), avrebbero invece omesso di rilevare e annotare nelle schede la presenza delle infiorescenze, delle macchie e delle colature violando così una circolare ministeriale del 1991.

Le quattro condanne inflitte per disastro colposo hanno riguardato il geometra della Franco&C. Spa, preposta alla costruzione dei prefabbricati in cemento armata, della fornitura dei conci e le iniezioni successive di boiacca, il responsabile del cantiere e il capo cantiere della Impresa Grassetto, l’azienda appaltatrice che si occupò della manutenzione, e infine l’ingegnere Anas, designato direttore lavori. L’accusa mossa nei loro confronti riguardava “le negligenze e l’imperizia nell'esecuzione delle operazioni materiali di iniezione di boiacca nelle guaine dei cavi e omissioni di controlli e verifiche sulla regolarità e diligenza nelle operazioni materiali”. 

Errore umano o evento prevedibile, quindi? Era stato questo uno dei quesiti principali attorno cui si era concentrata la corposa attività istruttoria, che aveva anche dovuto dar conto di questioni più tecniche: la più importante, se la mancanza di boiacca (una miscela di cemento, acqua e additivi) e la presenza di infiorescenze e colature visibili sulla struttura esterne del viadotto potessero farne presagire il crollo. Ed è proprio su questo punto che le relazioni redatte dai consulenti nominati dalle difese e dal pubblico ministero si erano confrontate a lungo in aula.

Il "peccato originale" fu proprio il non iniettare la sostanza, che avrebbe protetto i cavi di precompressione del viadotto evitandone la corrosione. "L’analisi delle relazioni della consulenza e delle dichiarazioni rese dai tecnici sommariamente – scriveva il giudice – […] ha permesso di rilevare in modo inconfutabile come le operazioni afferenti alle iniezioni di boiacca, sostanza fondamentale per garantire la impermeabilizzazione dei trefoli, che si contestano come eseguite in maniera non conforme alla normativa dell’epoca, abbiano avuto un’incidenza causale evidente nella determinazione sia dell’evento preliminare al crollo, sia la corrosione, sia del collasso stesso”.

E proprio come nel gioco del domino il ponte, sin dalla sua costruzione, sarebbe stato destinato a crollare. Scriveva ancora il giudice, che le mancate iniezioni dell’additivo avevano rappresentato una violazione di una disciplina materia già in vigore dal 1985, poi aggiornata nel 1992 in cui erano state anche previste anche le modalità con cui l’operazione doveva essere svolta. Dunque, tutto ciò che avvenne in un tempo successivo a quell’errore ne fu diretta conseguenza. “Sussiste pacificamente l’elemento della colpa - ha precisato il magistrato - essendo la procedura stata omessa o eseguita con modalità non conformi alle regole; gli eventi che ne sono conseguiti, ovvero la corrosione dei cavi, e il successivo collasso del viadotto, sono quelli che la norma mirava a evitare e, come già rilevato, era assolutamente prevedibili con la corretta insufflazione della malata e con la sigillatura dei tubi di sfiato”. 

Analoghe conclusioni, poi, erano state raggiunte nel riguardo dei lavori di sostituzione dei giunti avvenuti nel 2006, quando venne scarnificato il manto stradale. Come era stato spiegato in udienza dall’ingegnere, in quel periodo, Anas avrebbe avuto una struttura organizzativa carente e non avrebbe fornito personale sufficiente per una sorveglianza continua sul sito. “Il direttore dei lavori - aveva scritto nelle conclusioni il giudice – è penalmente responsabile anche in sua assenza, in quanto gli compete l’esercizio di un’attività di vigilanza sulla regolare esecuzione delle opere in cantiere e, in caso di necessità, ha il dovere di dissociarsi dalle scelte del committente, se del caso anche rinunziando all’incarico ricevuto". 

CharB.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GENNAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium