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Attualità | 21 aprile 2026, 13:24

Codice doganale, Sacchetto (Fdi): il Consiglio Regionale approva l’Ordine del Giorno di Fratelli d’Italia per la difesa del Made in Italy

Si tratta di un documento sollecitato da Coldiretti

Codice doganale, Sacchetto (Fdi): il Consiglio Regionale approva l’Ordine del Giorno di Fratelli d’Italia per la difesa del Made in Italy

In data 21 aprile 2026 il Consiglio Regionale del Piemonte ha approvato un Ordine del giorno depositato dal gruppo consiliare di Fratelli d’Italia avente ad oggetto: Revisione della disciplina sull’origine doganale dei prodotti agricoli e alimentari, con il Consigliere Claudio Sacchetto primo firmatario. Il documento, sollecitato da Coldiretti ai Consigli comunali, provinciali e regionali chiede maggiore trasparenza per i consumatori mediante la modifica, in sede europea della disciplina sui codici doganali dei prodotti.

“Il regolamento (UE) n. 952/201 istituisce il codice doganale dell’Unione, secondo cui le merci interamente ottenute in un unico Paese sono considerate originarie di tale Paese; tuttavia, l’articolo 60, paragrafo 2, dice che le merci alla cui produzione contribuiscono due o più Paesi sono considerate originarie del paese o territorio in cui hanno subito l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione. Il criterio dell’origine non preferenziale contenuto nell’articolo 60 consente di stabilire la nazionalità “economica” delle merci scambiate nel commercio ed è utilizzato per garantire l’applicazione uniforme della tariffa doganale comune nonché di tutti gli altri provvedimenti adottati, per l’importazione o l’esportazione delle merci, dall’Unione o dagli Stati membri, purtroppo non sono state ancora elaborate regole specifiche e univoche per la determinazione dell’origine doganale dei prodotti agricoli e alimentari salva la distinzione rispetto al luogo di provenienza”, sottolinea Claudio Sacchetto.

Pertanto le regole attuali attribuiscono l’origine non preferenziale del prodotto all’ultimo Paese di trasformazione o lavorazione sostanziale e contribuiscono a generare effetti elusivi della disciplina sopra riportata con riguardo ai prodotti agroalimentari, avente come unica finalità quella di ottenere il marchio made in Italy sui prodotti di provenienza non nazionale acquisiti a basso costo. Coesistono tre tipologie di criteri, il cambiamento della voce tariffaria, il criterio della trasformazione specifica ed il criterio del valore aggiunto, ma nessuno di detti criteri consente di integrare gli estremi della fattispecie “della lavorazione economicamente giustificata” ai fini della individuazione di un prodotto nuovo. La disciplina doganale attuale non prevede l’informazione destinata ai consumatori mediante l’etichettatura, limitandosi a consentire l’identificazione e la classificazione delle merci nei rapporti internazionali in forza di un unico codice numerico universalmente comprensibile, la giurisprudenza nazionale ed europea riconosce nella disciplina dell’origine doganale una norma di natura fiscale che non permette, tuttavia, di fornire ai consumatori informazioni trasparenti per una corretta individuazione della provenienza geografica.

“I rischi economici e reputazionali derivanti dalla commercializzazione di alimenti etichettati come made in Italy, realizzati con ingredienti provenienti da altri Paesi ma che in Italia hanno subito soltanto l’ultima trasformazione sostanziale o economicamente giustificata, rischiano di generare falsa evocazione dell’origine dei prodotti che costituiscono il patrimonio agroalimentare italiano – conclude SacchettoCon questo documento impegniamo la Giunta a promuovere le azioni necessarie presso le competenti sedi istituzionali UE  e  il Comitato europeo delle Regioni, affinché sia avviata la procedura di modifica della disciplina sull’origine del codice doganale e, in particolare, attraverso la revisione dell’articolo 60 del regolamento (UE) n. 952/2013, finalizzata all’esclusione dei prodotti agricoli e alimentari dall’ambito di applicazione della stessa e conseguentemente al fine di prevedere quale esclusivo criterio di individuazione dell’origine dei prodotti agroalimentari l’indicazione del luogo di provenienza come previsto dal regolamento (UE) n.1169/2011 per garantire la trasparenza e la corretta informazione ai consumatori”.

 

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