Ancora una sconfitta per la Sipre di Gabriele Genre (la società che sino a giugno del 2022 gestiva l’intero bacino sciabile di Crissolo), che si è vista respingere dal Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte l’ennesimo ricorso presentato contro un provvedimento adottato dal Comune di Crissolo nei suoi confronti.
Tutto nasce in seguito della comunicazione da parte del Comune di Crissolo di avvio di procedimento di contestazione della regolarità delle opere di captazione (finalizzate all’approvvigionamento della sottostante centralina) realizzate dalla Sipre.
L’11 giugno del 2020 la stessa Sipre cerca di correre ai ripari presentando “istanza di rilascio di un permesso di costruire in sanatoria avente a oggetto opere inerenti la derivazione dal Fiume Po a uso idroelettrico eseguite in assenza di titolo edilizio” con il Comune che ritiene inesistenti i presupposti per accogliere la domanda ed ordina alla Sipre stessa la “demolizione e la rimozione delle opere abusive difformi dal progetto e il ripristino dello stato originale dei luoghi entro 90 giorni dalla notifica della diffida”, dal momento che l’abuso non sarebbe sanabile in quanto compiuto su terreni demaniali (art. 35 D.P.R. 380).
A quel punto la Sipre propone ricorso al Tar del Piemonte cui chiede l’annullamento, previa sospensione cautelare dell’efficacia, del provvedimento adottato dal Comune. Sospensione cautelare che il Tribunale Amministrativo respinge al mittente l’11 febbraio 2021, successivamente confortata anche da analoga sentenza pronunciata dal Consiglio di Stato, cui la Sipre aveva nel frattempo fatto ricorso.
Il 28 febbraio 2023, la Sipre torna alla carica e presenta una nuova (e pressoché analoga alla precedente) istanza di permesso di costruire in sanatoria per le opere eseguite in difformità e riguardanti la traversa di derivazione (e opere idrauliche annesse) inerenti alla derivazione dal fiume Po a uso idroelettrico, che il Comune - alla luce dei vari giudizi espressi dalle sentenze - altro non può fare che respingere “ritenuto di aver già valutato la richiesta proposta dalla società” e riconfermare il contenuto dell’ordinanza di “demolizione e rimozione delle opere abusive difformi dal progetto e il ripristino dello stato originale dei luoghi”.
Con un nuovo ricorso al TAR la Sipre, difesa dagli avvocati Alessandro Paire e Andrea Gandino, impugnava il provvedimento, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare dell’efficacia, - citiamo testualmente dalla sentenza del Tribunale Amministrativo - “articolando le proprie censure nel seguente unico motivo: “Eccesso di potere per sviamento, manifesta irragionevolezza ed arbitrarietà; eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e difetto di istruttoria. Violazione di legge con particolare riferimento all’art. 10-bis Legge 241/1990; eccesso di potere per violazione del principio del contraddittorio. Violazione e/o falsa applicazione di legge con particolare riferimento all’art. 3 Legge 241/1990 e all’art. 36 co. 3 del DPR 380/2001; eccesso di potere per motivazione insufficiente e generica. Violazione dei principi di buona fede, buon andamento e leale collaborazione”.
Accuse contro le quali il Comune ha dovuto nuovamente schierarsi, difeso dall'avvocato Maurizio Zoppolato, ottenendo nuovamente e pienamente soddisfazione dal TAR che - facendo proprie le tesi del Comune che chiedeva “l’inammissibilità del ricorso, essendo stato impugnato un atto meramente confermativo” - ha ritenuto fondate le sue motivazioni.
Scrive il TAR che “un atto deve qualificarsi come meramente confermativo quando non sia preceduto da un riesame della situazione che aveva condotto al provvedimento precedente”.
Cosa non avvenuta, che ha così legittimato il Comune di Crissolo a pregiudizialmente escludere di riesaminare la nuova istanza e a non ritornare nelle scelte effettuate.
Per questi motivi la Seconda Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte lo ha dichiarato inammissibile. Ora si attende il prossimo dicembre, quando il Consiglio di Stato che - in sede cautelare - aveva già ritenuto legittimo il provvedimento emesso dal Comune, entri nel merito del giudizio.