Riceviamo e pubblichiamo.
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E’ da giorni che la politica disquisisce sulla quota altimetrica e sui parametri da attribuire e/o considerare per essere un Comune montano o meno, come se non ci fossero altri problemi più importanti e più urgenti.
Noi montanari Doc ci siamo trovati come d’incanto alla pari dei nostri vicini cittadini di pianura, snaturando l’importanza dei borghi alpini, sminuendone l'importanza, paragonandoli ai Comuni con un’altitudine di 350 metri s.l.m.
Incredibile ma vero… roba da non crederci.
Per pura curiosità, ho voluto proprio vedere sino a che punto si arrivava ad argomentare in merito.
Ho atteso che qualcuno prendesse carta e penna e iniziasse a dire la sua.
Ebbene, nei giorni scorsi, con molta serietà ha scritto in merito il signor Mauro Calderoni - consigliere regionale del nostro Piemonte -, mettendoci finalmente la faccia e definendo i nuovi criteri nazionali “inaccettabili”, poiché molti comuni di pianura verrebbero così classificati montani, ossia entrerebbero a far parte delle Terre Alte.
Credevo che questa altimetria aumentasse di pari passo con lo zero termico, che negli anni è salito, favorendo lo scioglimento dei ghiacciai storici perenni.
Sembra che sia al contrario, ossia inversamente proporzionale, incredibile.
In un baleno siamo divenuti così tutti montanari. appartenenti alle terre alte, stravolgendo usi, costumi e produzioni locali.
Così ad esempio ora avremo e ci potremo fregiare delle nocciole per far la rinomata Nutella, dell’uva per il vino Dolcetto Docg, dei tartufi, ecc ecc, tutti prodotti esclusivamente di montagna.
Incredulo, sbigottito e non contento, ho deciso di documentarmi meglio, sfogliando alcune impolverate enciclopedie cartacee e, perché no, ho voluto anche dare un'occhiata all’inseparabile e amato consigliere quotidiano: Google.
Ho così ritrovato la definizione, che sino ad oggi riporta testualmente:
Una zona montana è un territorio, solitamente comunale, situato prevalentemente al di sopra dei 600 metri di altitudine, caratterizzato da un dislivello tra la quota inferiore e superiore non inferiore a 600 metri, spesso con pendenze significative. Tali aree sono riconosciute per la valorizzazione economica, sociale e ambientale.
Criteri principali e normativa
• Definizione Classica (Legge 991/1952): Comuni con almeno l'80% della superficie sopra i 600 metri s.l.m. o con un dislivello interno di almeno 600 metri.
• Criteri Europei (Direttive 75/268/CEE e 75/273/CEE): Altitudine media minima di 700 metri, presenza di forti pendii (>20%) o combinazione di altitudine (>600m) e pendenza (>15%).
Dopo tale ricerca, e leggendo che era da oltre 70 anni che si doveva intervenire per attribuire questi nuovi parametri, e soprattutto tra malumori e chi non gli par vero, mi sa che qui c’è tutto da rivedere e/o rifare.
Concludendo, ora tutti i monregalesi, nessuno escluso, sono montanari Doc.
Un imprenditore delle terre alte, Alberto Liprandi














