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Attualità | 23 agosto 2013, 12:36

Torneo di bocce in occasione della Festa della Madonnina 2013, modifica viabilità a Borgo San Giuseppe

La manifestazione avrà luogo domenica 25 agosto

Torneo di bocce in occasione della Festa della Madonnina 2013, modifica viabilità a Borgo San Giuseppe

Premesso che il 25 agosto 2013, in località Borgo San Giuseppe  è previsto un torneo di bocce in occasione dei festeggiamenti della Madonnina;   Che l’area autorizzata allo svolgimento della manifestazione sportiva è abitualmente adibita alla sosta veicolare;   Che, per motivi di  viabilità e di sicurezza, occorre adottare gli opportuni provvedimenti in relazione alle caratteristiche strutturali delle aree interessate nel rispetto delle norme previste dal Codice della Strada, istituendo divieti temporanei di sosta  veicolare onde consentire la manifestazione,  per non creare situazioni di pericolo alle persone;   Visto il D.Lgs. 267/00; Vista la Legge 127/97; Visto l’art. 5 Comma 3° del D. Lgs. 30.04.1992 nr. 285; Visto l’art. 7 Comma 1° lettera a) del D. Lgs. 30.04.1992 nr. 285; Vista la richiesta da parte della Parrocchia di Borgo San Giuseppe in collaborazione con il Circolo ACLI;  

Ordina: per i motivi in premessa indicati,  per motivi di sicurezza e di viabilità, onde consentire  il torneo in oggetto, nell’ambito della Festa della Madonnina 2013, in località Borgo San Giuseppe,   sono istituiti divieti temporanei di sosta veicolare  nel parcheggio auto ubicato  nel Piazzale della chiesa/ Via San Cristoforo davanti alla Chiesa parrocchiale, lato entrata Scuola materna,  dalle ore 12.00 alle ore 20.00 del 25 Agosto 2013 - domenica.   In loco sarà vigente la rimozione forzata.  

Dispone che sia  portata a conoscenza del pubblico mediante l’apposizione dei prescritti segnali stradali; Che del presente provvedimento sia data la più ampia forma di pubblicità alla cittadinanza attraverso la pubblicazione all’albo pretorio,   AVVERTE   La violazione alle norme di cui trattasi, fatte salve e più gravi responsabilità penali, sarà punita ai sensi del vigente Codice della Strada – D.Lgs. 30.04.1992 nr. 285.   E’ incaricato della vigilanza sull’esecuzione della presente ordinanza il personale addetto all’espletamento dei servizi di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del C.d.S. e chiunque sia tenuto ad osservarla e farla osservare.   A norma dell’art. 3 comma 4, della Legge 7 Agosto 1990 n. 241, si avverte che, avverso la presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. PIEMONTE.   In relazione al disposto dell’art. 37, comma 3, del D.Lgs. nr. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all’applicazione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all’art. 74 del Regolamento emanato con D.P.R. nr. 495/1992.   A norma dell’art. 8 della stessa Legge 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Dirigente della Polizia Municipale.

 

c.s.

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