Un grande gruppo assicurativo ha riconosciuto l'illegittimità della clausola "anti-patrocinatori" ad un proprio assicurato, concedendo anche la parte di risarcimento indebitamente trattenuta e a Studio 3A, che l’ha assistito, le spese per la sua attività stragiudiziale.
La compagnia ha proposto nei suoi contratti la “condizione aggiuntiva Rc Accordo per la risoluzione delle controversie mediante ricorso alla procedure di conciliazione”, la quale prevede che, per i sinistri gestiti tramite la procedura di “risarcimento diretto, Card”, l’assicurato si impegni a non affidare la gestione del danno a soggetti terzi che operino professionalmente nel campo del patrocinio, come avvocati, patrocinatori stragiudiziali, etc., e a ricorrere in via preliminare alla procedura di conciliazione paritetica se l’ammontare del danno non supera i 15 mila euro. In cambio del rispetto di tale obbligo, il gruppo assicurativo si impegnava ad operare lo sconto del 3,5% - in media, 15 euro - sul premio annuo netto per la Rc auto; viceversa, avrebbe applicato automaticamente una penale di 500 euro, da detrarsi dalla somma dovuta a titolo di risarcimento, precisata dall’aprile 2016 nel 20% del valore del sinistro fino al massimo di 500 euro.
Questione finita nel mirino dell’Antitrust, che ha aperto il procedimento di consultazione previsto per le clausole vessatorie. Nel valutare la legittimità di simili previsioni contrattuali, alla luce delle segnalazioni di tanti soggetti e cittadini, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato si è avvalsa dei pareri dell’OUA, Organismo Unitario dell’Avvocatura, e di numerose associazioni a tutela dei consumatori.
Al termine del procedimento, avviato il 22 marzo 2016, l'Agcm ha concluso che la clausola in questione “appare manifestamente vessatoria ai sensi dell’art. 33, comma 1 e comma 2, lettere f), e t), 34, comma 2, del Codice del Consumo, in quanto tale da determinare, a carico del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto“.
La questione ha riguardato un 34enne di Magliano Alfieri, nel Cuneese. Il giovane, il 25 luglio 2016, era stato tamponato da un'altra auto mentre procedeva in Corso Torino, ad Alba riportando sia danni fisici, non gravi, sia danni materiali al veicolo. La dinamica del sinistro e la quantificazione dei danni non sono mai state messe in discussione dalla sua compagnia di assicurazione, a cui ha richiesto il risarcimento mediante la procedura dell'indennizzo diretto.
Il coinvolto, per farsi seguire, si è rivolto a Studio 3A. Il 34enne aveva sottoscritto il contratto con la clausola, con la conseguenza che l'assicurazione gli ha liquidato il danno materiale alla vettura nella misura del 20% in meno rispetto a quello concordato, 120 euro anziché 150, e si è trattenuta anche 313,98 euro sulla liquidazione dei danni fisici, pagando 1.540 euro al posto dei 1.817,90 di cui l'automobilista aveva diritto. Una decurtazione motivata espressamente per il mancato rispetto degli obblighi della clausola “incriminata”.
Nell'atto, oltre a evidenziare nello specifico l'applicazione della penale, che per il danno fisico non è stata calcolata né in 500 euro né nella misura del 20%, si sono ribaditi tutti i motivi di illegittimità, nullità e vessatorietà della clausola ai sensi del D.lgs. n. 205/2006, il Codice del Consumo.
Il gruppo assicurativo ha quindi deciso di pagare, liquidando al suo assicurato tutta la somma mancante, poco più di 500 euro, ma rifondendo anche a Studio 3A, tutte le spese per l'attività stragiudiziale svolta. “Un risultato importante – commenta il dott. Ermes Trovò, Presidente di Studio 3A – che conferma la scorrettezza e finanche l'illegittimità di determinate clausole introdotte tra le pieghe dei contratti delle compagnie assicurative, che vanno sempre esaminate con la lente d'ingrandimento, ma che riafferma con forza anche il diritto dei danneggiati e dei consumatori in generale di avvalersi di un patrocinatore: diritto che è sancito dalla stessa Costituzione”.














